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LEGGE 6 giugno 1974, n. 298

Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2016)
Testo in vigore dal:  24-1-2006
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Art. 5

Comitati regionali


Ogni comitato regionale è composto dall'assessore ai trasporti della regione, che lo presiede, dai vicepresidenti dei comitati provinciali e dal direttore dell'ufficio periferico della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di cui al precedente articolo 2, lettera c).
Il comitato regionale elegge un vicepresidente, scelto tra i vicepresidenti dei comitati provinciali di cui all'ultimo comma dell'articolo 4.
((14))
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AGGIORNAMENTO (14)
Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera a)) che il presente articolo è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 7 e 13 dello stesso decreto legislativo.