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DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 1998, n. 59

Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell'articolo 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-4-1998
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Testo in vigore dal: 10-4-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Viste la risoluzione doc. XXIV, n. 6 della  commissione  Istruzione
del Senato della Repubblica e le risoluzioni n. 7-00433 e n.  7-00437
della commissione Cultura, scienza  e  istruzione  della  Camera  dei
deputati, approvate il 26 febbraio 1998; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 27 febbraio 1998; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di  concerto
con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; 
             E m a n a il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
  1. Dopo l'articolo 25 del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.
29, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  sono  inseriti  i
seguenti articoli: 
  "Art.  25-bis  (Dirigenti  delle  istituzioni  scolastiche).  -  1.
Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica  e'  istituita
la qualifica dirigenziale  per  i  capi  di  istituto  preposti  alle
istituzioni scolastiche ed educative alle quali e'  stata  attribuita
personalita' giuridica ed autonomia a norma  dell'articolo  21  della
legge 15 marzo 1997, n. 59. I dirigenti scolastici sono inquadrati in
ruoli  di   dimensione   regionale   e   rispondono,   agli   effetti
dell'articolo 20, in ordine ai risultati, che  sono  valutati  tenuto
conto della specificita' delle funzioni e sulla base delle  verifiche
effettuate   da   un   nucleo   di   valutazione   istituito   presso
l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente  e
composto  da  esperti  anche  non  appartenenti   all'amministrazione
stessa. 
  2.  Il  dirigente  scolastico   assicura   la   gestione   unitaria
dell'istituzione, ne ha la  legale  rappresentanza,  e'  responsabile
della  gestione  delle  risorse  finanziarie  e  strumentali  e   dei
risultati del servizio. Nel rispetto delle  competenze  degli  organi
collegiali scolastici,  spettano  al  dirigente  scolastico  autonomi
poteri di direzione,  di  coordinamento  e  di  valorizzazione  delle
risorse umane.  In  particolare  il  dirigente  scolastico  organizza
l'attivita' scolastica secondo criteri di efficienza e  di  efficacia
formative ed e' titolare delle relazioni sindacali. 
  3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2  il  dirigente
scolastico promuove gli interventi per  assicurare  la  qualita'  dei
processi formativi  e  la  collaborazione  delle  risorse  culturali,
professionali, sociali ed economiche del territorio, per  l'esercizio
della liberta' di insegnamento, intesa anche come liberta' di ricerca
e  innovazione  metodologica  e  didattica,  per  l'esercizio   della
liberta' di scelta educativa delle famiglie e  per  l'attuazione  del
diritto all'apprendimento da parte degli alunni. 
  4.  Nell'ambito  delle   funzioni   attribuite   alle   istituzioni
scolastiche, spetta al  dirigente  l'adozione  dei  provvedimenti  di
gestione delle risorse e del personale. 
  5.  Nello  svolgimento  delle  proprie  funzioni  organizzative   e
amministrative  il  dirigente  puo'  avvalersi  di  docenti  da   lui
individuati, ai quali possono essere delegati specifici  compiti,  ed
e' coadiuvato dal responsabile amministrativo, che  sovrintende,  con
autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite
e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai  servizi
generali  dell'istituzione  scolastica,   coordinando   il   relativo
personale. 
  6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di  circolo  o
al consiglio di istituto motivata  relazione  sulla  direzione  e  il
coordinamento    dell'attivita'    formativa,     organizzativa     e
amministrativa al fine di garantire la piu' ampia informazione  e  un
efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della
istituzione scolastica. 
  Art.  25-ter  (Inquadramento  nei  ruoli  regionali  dei  dirigenti
scolastici dei capi d'istituto in servizio). - 1. I capi di  istituto
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i  rettori
e  i  vicerettori  dei  convitti  nazionali,  le  direttrici  e  vice
direttrici degli educandati,  assumono  la  qualifica  di  dirigente,
previa frequenza di appositi  corsi  di  formazione,  all'atto  della
preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della
personalita' giuridica a norma dell'articolo 21 della legge 15  marzo
1997, n. 59, salvaguardando, per  quanto  possibile,  la  titolarita'
della sede di servizio. 
  2. Il Ministro della  pubblica  istruzione,  con  proprio  decreto,
definisce gli obiettivi, i contenuti e la  durata  della  formazione;
determina le modalita' di partecipazione ai diversi moduli  formativi
e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione  e  di
certificazione della qualita' di ciascun corso; individua gli  organi
dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del
coordinamento  dei  corsi  sul  territorio,  definendone  i  criteri;
stabilisce  le  modalita'  di  svolgimento  dei  corsi  con  il  loro
affidamento ad universita', agenzie specializzate ed enti pubblici  e
privati anche tra loro associati o consorziati. 
  3. La direzione dei conservatori  di  musica,  delle  accademie  di
belle arti, degli istituti superiori per le  industrie  artistiche  e
delle  accademie  nazionali  di  arte  drammatica  e  di  danza,   e'
equiparata alla  dirigenza  dei  capi  d'istituto.  Con  decreto  del
Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalita'  di
designazione e di conferimento e  la  durata  dell'incarico,  facendo
salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo. 
  4. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale ai
vicerettori  dei  convitti  nazionali  e  alle  vicedirettrici  degli
educandati sono soppressi i corrispondenti  posti.  Alla  conclusione
delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli. 
  5. I  capi  d'istituto  che  rivestano  l'incarico  di  Ministro  o
Sottosegretario di Stato, ovvero siano  in  aspettativa  per  mandato
parlamentare  o  amministrativo  o  siano   in   esonero   sindacale,
distaccati, comandati, utilizzati o  collocati  fuori  ruolo  possono
assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi
moduli nell'ambito della formazione prevista dal  presente  articolo,
ovvero della formazione di cui all'articolo 28 -bis. In  tale  ultimo
caso  l'inquadramento  decorre  ai   fini   giuridici   dalla   prima
applicazione degli inquadramenti  di  cui  al  comma  1  ed  ai  fini
economici dalla data di assegnazione ad  una  istituzione  scolastica
autonoma.". 
  2. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.
29,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  e'  inserito  il
seguente articolo: 
  "Art. 28-bis (Reclutamento  dei  dirigenti  scolastici).  -  1.  Il
reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante  un  corso
concorso selettivo di formazione, indetto con  decreto  del  Ministro
della pubblica istruzione,  svolto  in  sede  regionale  con  cadenza
periodica, comprensivo di moduli di formazione comune e di moduli  di
formazione specifica per la scuola elementare e media, per la  scuola
secondaria superiore e per gli istituti educativi. Al corso  concorso
e' ammesso  il  personale  docente  ed  educativo  delle  istituzioni
statali che abbia maturato, dopo la  nomina  in  ruolo,  un  servizio
effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di  laurea,
nei rispettivi settori formativi,  fatto  salvo  quanto  previsto  al
comma 4. 
  2.  Il  numero  di  posti  messi  a  concorso  in  sede   regionale
rispettivamente per la scuola  elementare  e  media,  per  la  scuola
secondaria superiore e per  le  istituzioni  educative  e'  calcolato
sommando i posti gia' vacanti e disponibili per la  nomina  in  ruolo
alla data della sua indizione, residuati dopo  gli  inquadramenti  di
cui all'articolo 25-ter, ovvero dopo la nomina di tutti  i  vincitori
del precedente concorso, e i posti che si libereranno nel  corso  del
triennio successivo per collocamento a riposo  per  limiti  di  eta',
maggiorati  della  percentuale  media  triennale  di  cessazioni  dal
servizio per altri motivi e di un'ulteriore percentuale  del  25  per
cento, tenendo conto dei posti da riservare alla mobilita'. 
  3. Il corso concorso, si articola in una selezione per  titoli,  in
un concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un  esame
finale. Al concorso di ammissione accedono  coloro  che  superano  la
selezione  per  titoli  disciplinata  dal  bando   di   concorso   e,
limitatamente   al   primo   corso   concorso,   coloro   che   hanno
effettivamente ricoperto  per  almeno  un  triennio  la  funzione  di
preside incaricato. Sono ammessi al periodo di formazione i candidati
utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro
il limite del numero dei posti messi a concorso a norma del  comma  2
rispettivamente per la scuola  elementare  e  media,  per  la  scuola
secondaria superiore e per le istituzioni educative,  maggiorati  del
dieci per cento. 
  4. Il periodo di formazione,  di  durata  non  inferiore  a  quello
previsto dal decreto di cui all'articolo 25 -ter, comma 2,  comprende
periodi di tirocinio ed esperienze  presso  enti  e  istituzioni;  il
numero dei moduli di formazione comune e specifica, i  contenuti,  la
durata e le modalita' di svolgimento sono  disciplinati  con  decreto
del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro  per
la funzione pubblica, che individua  anche  i  soggetti  abilitati  a
realizzare la formazione. Con lo stesso decreto sono  disciplinati  i
requisiti e i limiti di partecipazione al corso  concorso  per  posti
non coerenti con la tipologia del servizio prestato. 
  5. In esito all'esame finale sono dichiarati vincitori  coloro  che
l'hanno superato, in numero non superiore ai posti messi a  concorso,
rispettivamente per la scuola  elementare  e  media,  per  la  scuola
secondaria superiore e per le istituzioni educative. Nel primo  corso
concorso bandito dopo l'avvio delle procedure d'inquadramento di  cui
all'articolo 25-ter il 40 per cento dei posti  messi  a  concorso  e'
riservato al personale in possesso dei  requisiti  di  servizio  come
preside incaricato indicati al comma 3. I vincitori sono  assunti  in
ruolo  nel  limite  dei  posti  annualmente  vacanti  e  disponibili,
nell'ordine delle graduatorie definitive. In caso  di  rifiuto  della
nomina sono depennati dalla graduatoria. L'assegnazione della sede e'
disposta sulla base dei principi del  presente  decreto  legislativo,
tenuto conto delle specifiche esperienze professionali.  I  vincitori
in attesa di nomina continuano a svolgere l'attivita'  docente.  Essi
possono essere temporaneamente utilizzati, per  la  sostituzione  dei
dirigenti  assenti  per  almeno  tre   mesi.   Dall'anno   scolastico
successivo alla data di approvazione della prima graduatoria non sono
piu' conferiti incarichi di presidenza. 
  6. Alla frequenza dei moduli di formazione specifica sono  ammessi,
nel limite  del  contingente  stabilito  in  sede  di  contrattazione
collettiva, anche i  dirigenti  che  facciano  domanda  di  mobilita'
professionale tra i diversi settori. L'accoglimento della domanda  e'
subordinato all'esito positivo dell'esame finale relativo  ai  moduli
frequentati. 
  7. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro della  pubblica  istruzione,  di  concerto  col
Ministro per la funzione pubblica sono  definiti  i  criteri  per  la
composizione delle commissioni esaminatrici.". 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 6 marzo 1998 
                              SCALFARO 
    Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
    Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione 
    Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari 
   regionali 
 Visto, il Guardasigilli: Flick 
          Avvertenza: 
           Il testo delle note qui pubblicato  e'  stato  redatto  ai
          sensi  dellart.  10,  comma  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura  delle  disposioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note al preambolo: 
           - Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il seguente:
          "Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo'
          essere delegato al Governo se  non  con  determinazione  di
          principi e criteri direttivi e soltanto per tempo  limitato
          e per oggetti definiti". 
           - Il testo dell'art. 87 della Costituzione e' il seguente:
          "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo dello
          Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 
           Puo' inviare messaggi alle Camere. 
           Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la  prima
          riunione. 
           Autorizza la presentazione  alle  Camere  dei  disegni  di
          legge di iniziativa del Governo. 
           Promulga le leggi ed emana  i  decreti  aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
           Indice il referendum  popolare  nei  casi  previsti  dalla
          Costituzione. 
           Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari  dello
          Stato. 
           Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,  ratifica
          i  trattati   internazionali,   previa,   quando   occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
           Ha il comando delle Forze armate,  presiede  il  Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere. 
            Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
            Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
            Conferisce le onorificenze della Repubblica". 
           - La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al  Governo
          per il conferimento di funzioni e compiti alle  regioni  ed
          enti locali, per la riforma della pubblica  amministrazione
          e per la semplificazione amministrativa". 
           - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: 
           "Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi
          adottati  dal  Governo  ai   sensi   dell'art.   76   della
          Costituzione sono emanati dal Presidente  della  Repubblica
          con la  denominazione  di  ''decreto  legislativo''  e  con
          l'indicazione, nel preambolo, della legge  di  delegazione,
          della deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri  e  degli
          altri adempimenti del procedimento prescritti  dalla  legge
          di delegazione. 
           2. L'emanazione  del  decreto  legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
           3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita'
          di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il
          Governo puo' eser citarla mediante piu' atti successivi per
          uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al  termine
          finale stabilito dalla legge  di  delegazione,  il  Governo
          informa periodicamente le  Camere  sui  criteri  che  segue
          nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 
           4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine   previsto   per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          diposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni". 
          Note all'art. 1: 
           - Il testo dell'art. 21 della sopra citata legge 15 marzo 
          1997, n. 59, e' il seguente: 
           "Art. 21 - 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche  e
          degli istituti  educativi  si  inserisce  nel  processo  di
          realizzazione  della  autonomia  e  della  riorganizzazione
          dell'intero sistema formativo. Ai fini della  realizzazione
          della autonomia delle istituzioni scolastiche  le  funzioni
          dell'Amministrazione centrale e periferica  della  pubblica
          istruzione  in  materia  di  gestione   del   servizio   di
          istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di
          fruizione del diritto  allo  studio  nonche'  gli  elementi
          comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di
          gestione  e  programmazione  definiti  dallo  Stato,   sono
          progressivamente attribuite alle  istituzioni  scolastiche,
          attuando  a  tal  fine  anche   l'estensione   ai   circoli
          didattici, alle scuole medie, alle scuole e  agli  istituti
          di  istruzione  secondaria,  della  personalita'  giuridica
          degli istituti tecnici e  professionali  e  degli  istituti
          d'arte ed ampliando  l'autonomia  per  tutte  le  tipologie
          degli istituti di istruzione, anche in  deroga  alle  norme
          vigenti  in  materia  di  contabilita'  dello   Stato.   Le
          disposizioni del presente articolo si applicano anche  agli
          istituti educativi, 
          tenuto conto delle loro specificita' ordinamentali. 
           2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con
          uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi  dell'art.  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di
          nove mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi
          contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del  presente
          articolo. Sugli schemi di regolamento e'  acquisito,  anche
          contemporanea mente al parere del Consiglio  di  Stato,  il
          parere delle competenti Commissioni  parlamentari.  Decorsi
          sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni,
          i  regolamenti  possono  essere  comunque  emanati.  Con  i
          regolamenti  predetti   sono   dettate   disposizioni   per
          armonizzare le norme di cui all'art. 355  del  testo  unico
          approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297,
          con quelle della presente legge. 
           3. I requisiti dimensionali  ottimali  per  l'attribuzione
          della  personalita'   giuridica   e   dell'autonomia   alle
          istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche  tra  loro
          unificate nell'ottica di garantire  agli  utenti  una  piu'
          agevole fruizione del servizio di istruzione, e le  deroghe
          dimensionali  in   relazione   a   particolari   situazioni
          territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
          esigenze e alla varieta' delle  situazioni  locali  e  alla
          tipologia    dei    settori    di    istruzione    compresi
          nell'istituzione  scolastica.   Le   deroghe   dimensionali
          saranno automaticamente  concesse  nelle  province  il  cui
          territorio e' per  almeno  un  terzo  montano,  in  cui  le
          condizioni  di  viabilita'  statale  e  provinciale   siano
          disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
          insediamenti abitativi. 
           4. La personalita' giuridica e l'autonomia sono attribuite
          alle istituzioni scolastiche di cui al comma  1  a  mano  a
          mano che raggiungono i requisiti  dimensionali  di  cui  al
          comma 3 attraverso  piani  di  dimensionamento  della  rete
          scolastica, e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2000
          contestualmente  alla  gestione  di   tutte   le   funzioni
          amministrative  che  per   loro   natura   possono   essere
          esercitate dalle istituzioni  autonome.  In  ogni  caso  il
          passaggio al nuovo regime di autonomia  sara'  accompagnato
          da apposite iniziative di formazione del personale, da  una
          analisi delle realta' territoriali, sociali  ed  economiche
          delle singole istituzioni scolastiche  per  l'adozione  dei
          conseguenti  interventi  perequativi  e  sara'   realizzato
          secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
          di iniziativa delle istituzioni stesse. 
           5. La dotazione finanziaria essenziale  delle  istituzioni
          scolastiche gia' in possesso di personalita' giuridica e di
          quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 e'  costituita
          dall'assegnazione  dello   Stato   per   il   funzionamento
          amministrativo   e   didattico,   che   si   suddivide   in
          assegnazione ordinaria  e  assegnazione  perequativa.  Tale
          dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo  di
          destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria  per
          lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
          e di  orientamento  proprie  di  ciascuna  tipologia  e  di
          ciascun indirizzo di scuola. 
           6.   Sono   abrogate   le   disposizioni   che   prevedono
          autorizzazioni preventive per l'accettazione di  donazioni,
          eredita' e legati da parte delle  istituzioni  scolastiche,
          ivi  compresi  gli   istituti   superiori   di   istruzione
          artistica, delle  fondazioni  o  altre  istituzioni  aventi
          finalita' di educazione o di  assistenza  scolastica.  Sono
          fatte  salve  le  vigenti  disposizioni  di  legge   o   di
          regolamento in  materia  di  avviso  ai  successibili.  Sui
          cespiti ereditari e su quelli ricevuti  per  donazione  non
          sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le do
          nazioni. 
           7.  Le  istituzioni  scolastiche  che  abbiano  conseguito
          personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma  1  e
          le istituzioni scolastiche gia' dotate  di  personalita'  e
          autonomia, previa realizzazione  anche  per  queste  ultime
          delle operazioni di dimensionamento  di  cui  al  comma  4,
          hanno autonomia organizzativa  e  didattica,  nel  rispetto
          degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
          standard di livello nazionale. 
           8.   L'autonomia   organizzativa   e'   finalizzata   alla
          realizzazione della flessibilita', della  diversificazione,
          dell'efficienza e dell'efficacia del  servizio  scolastico,
          alla integrazione e al miglior  utilizzo  delle  risorse  e
          delle strutture, all'introduzione di tecnologie  innovative
          e al coordinamento con il contesto  territoriale.  Essa  si
          esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
          in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
          del gruppo classe e delle  modalita'  di  organizzazione  e
          impiego dei docenti, secondo  finalita'  di  ottimizzazione
          delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
          temporali, fermi restando i giorni di  attivita'  didattica
          annuale previsti  a  livello  nazionale,  la  distribuzione
          dell'attivita' didattica  in  non  meno  di  cinque  giorni
          settimanali, il rispetto dei complessivi  obblighi  annuali
          di servizio dei docenti previsti dai  contratti  collettivi
          che possono essere assolti  invece  che  in  cinque  giorni
          settimanali anche sulla base di un'apposita  programmazione
          plurisettimanale. 
           9. L'autonomia didattica e' finalizzata  al  perseguimento
          degli  obiettivi  generali   del   sistema   nazionale   di
          istruzione, nel rispetto della  liberta'  di  insegnamento,
          della liberta' di scelta educativa da parte delle  famiglie
          e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta
          libera   e   programmata   di    metodologie,    strumenti,
          organizzazione e tempi di  insegnamento,  da  adottare  nel
          rispetto   della   possibile    pluralita'    di    opzioni
          metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione  di
          liberta'  progettuale,  compresa  l'eventuale  offerta   di
          insegnamenti opzionali,  facoltativi  o  aggiuntivi  e  nel
          rispetto delle esigenze formative  degli  studenti.  A  tal
          fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1,  comma
          71, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  sono  definiti
          criteri per la determinazione degli organici funzionali  di
          istituto,  fermi   restando   il   monte   annuale   orario
          complessivo  previsto  per  ciascun  curriculum  e   quello
          previsto  per  ciascuna  delle  discipline   ed   attivita'
          indicate come fondamentali di ciascun tipo o  indirizzo  di
          studi e l'obbligo di  adottare  procedure  e  strumenti  di
          verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
          raggiungimento degli obiettivi. 
           10.   Nell'esercizio   dell'autonomia   orgazizzativa    e
          didattica  le  istituzioni  scolastiche   realizzano,   sia
          singolarmente  che  in   forme   consorziate,   ampliamenti
          dell'offerta  formativa  che   prevedano   anche   percorsi
          formativi  per  gli  adulti,  iniziative   di   prevenzione
          dell'abbandono e della dispersione  scolastica,  iniziative
          di utilizzazione delle strutture e delle  tecnologie  anche
          in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il  mondo
          del  lavoro,  iniziative  di  partecipazione  a   programmi
          nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
          tra le regioni  e  l'amministrazione  scolastica,  percorsi
          integrati tra diversi  sistemi  formativi.  Le  istituzioni
          scolastiche autonome  hanno  anche  autonomia  di  ricerca,
          sperimentazione  e  sviluppo  nei   limiti   del   proficuo
          esercizio dell'autonomia didattica e  organi  zzativa.  Gli
          istituti   regionali   di   ricerca,   sperimentazione    e
          aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
          la Biblioteca di documentazione pedagogica e le  scuole  ed
          istituti a carattere atipico di cui alla  parte  I,  titolo
          II,  capo  III,  del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  sono  riformati  come
          enti  finalizza  ti  al   supporto   dell'autonomia   delle
          istituzioni scolastiche autonome. 
           11. Con regolamento adottato ai sensi  del  comma  2  sono
          altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
          alle accademie di belle arti, agli istituti  superiori  per
          le industrie artistiche, ai conservatori  di  musica,  alle
          accademie nazionali di arte drammatica e di danza,  secondo
          i principi contenuti  nei  commi  8,  9  e  10  e  con  gli
          adattamenti resi necessari dalle  specificita'  proprie  di
          tali istituzioni. 
           12. Le universita' e le  istituzioni  scolastiche  possono
          stipulare convenzioni allo scopo di favorire  attivita'  di
          aggionamento, di ricerca e  di  orientamento  scolastico  e
          universitario. 
           13. Con effetto dalla data  di  entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
          disposizioni  vigenti  con  esse  incompatibili,   la   cui
          ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. Il  Governo
          e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla
          data di  entrata  in  vigore  delle  predette  disposizioni
          regolamentari, le norme del testo unico di cui  al  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  apportando  tutte  le
          conseguenti e necessarie modifiche. 
           14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
          concerto con  il  Ministro  del  tesoro,  sono  emanate  le
          istruzioni  generali  per  l'autonoma   allocazione   delle
          risorse, per la formazione dei  bilanci,  per  la  gestione
          delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
          dei servizi  di  tesoreria  o  di  cassa,  nonche'  per  le
          modalita' del riscontro delle  gestioni  delle  istituzioni
          scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
          regolamenti di cui al comma  2.  E'  abrogato  il  comma  9
          dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
           15. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge il Governo e' delegato ad emanare un decreto
          legislativo  di  riforma  degli  organi  collegiali   della
          pubblica istruzione di livello nazionale e  periferico  che
          tenga conto  della  specificita'  del  settore  scolastico,
          valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti  e
          delle minoranze linguistiche  riconosciute,  norche'  delle
          specifiche professionalita' e competenze, nel rispetto  dei
          seguenti criteri: 
              a)       armonizzazione       della       composizione,
          dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi  organi  con
          le competenze dell'amministrazione  centrale  e  periferica
          come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche'  con
          quelle delle istituzioni scolastiche autonome; 
              b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12,
          comma 1, lettera p); 
              c)  eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative  e
          funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma  1,
          lettera g); 
              d) valorizzazione del  collegamento  con  le  comunita'
          locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i); 
              e) attuazione delle diposizioni di cui all'art. 59  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni,  nella  salvaguardia  del  principio   della
          liberta' di insegnamento. 
           16.  Nel  rispetto  del  principio   della   liberta'   di
          insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
          figure professionali del personale docente, ferma  restando
          l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e'  conferita
          la  qualifica  dirigenziale  contestualmente   all'acquisto
          della personalita'  giuridica  e  dell'autonomia  da  parte
          delle singole istituzioni scolastiche.  I  contenuti  e  le
          specificita' della qualifica dirigenziale sono  individuati
          con decreto legislativo integrativo delle disposizioni  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, da emanare  entro  un  anno  dalla  data  di
          entrata in vigore della  presente  legge,  sulla  base  dei
          seguenti criteri: 
              a) l'affidamento, nel rispetto delle  competenze  degli
          organi  collegiali  scolastici,  di  autonomi  compiti   di
          direzione, di coordinamento e valorizzazione delle  risorse
          umane, di gestione di risorse  finanziarie  e  strumentali,
          con connesse responsabilita' in ordine ai risultati; 
              b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera  a)
          e l'organizzazione e le  attribuzioni  dell'amministrazione
          scolastica   periferica,   come   ridefinite    ai    sensi
          dell'articolo 13, comma 1; 
              c) la revisione del sistema di reclutamento,  riservato
          al personale docente con adeguata anzianita'  di  servizio,
          in armonia con le modalita' previste dall'articolo  28  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; 
              d) l'attribuzione della dirigenza  ai  capi  d'istituto
          attualmente  in  servizio,  assegnati  ad  una  istituzione
          scolastica autonoma, che frequentino un apposito  corso  di
          formazione. 
           17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti  scolastici  sara'
          disciplinato  in  sede  di  contrattazione  collettiva  del
          comparto scuola, articolato in autonome aree. 
           18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13
          la riforma degli  uffici  periferici  del  Ministero  della
          pubblica   istruzione   e'   realizzata   armonizzando    e
          coordinando i compiti e le funzioni ammistrative attribuiti
          alle regioni ed  agli  enti  locali  anche  in  materia  di
          programmazione e riorganizzazione della rete scolastica. 
           19. Il Ministro della pubblica  istruzione  presenta  ogni
          quattro  anni  al  Parlamento,  a   decorrere   dall'inizio
          dell'attuazione  dell'autonomia   prevista   nel   presente
          articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche  al
          fine di apportare  eventuali  modifiche  normative  che  si
          rendano necessarie. 
           20. Le regioni a statuto speciale e le  province  autonome
          di Trento e di Bolzano disciplinano con  propria  legge  la
          materia di cui al presente  articolo  nel  rispetto  e  nei
          limiti  dei  propri  statuti  e  delle  relative  norme  di
          attuazione". 
           - Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29  (Razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2  della
          legge 23 ottobre 1992, n.421) e' il seguente: 
           Art.   20   (Verifica   dei   risultati.   Responsabilita'
          dirigenziali). - 1. I dirigenti  generali  ed  i  dirigenti
          sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli
          uffici ai quali  sono  preposti,  della  realizzazione  dei
          programmi e dei progetti loro affidati  in  relazione  agli
          obiettivi dei rendimenti e  dei  risultati  della  gestione
          finanziaria,  tecnica   ed   amministrativa,   incluse   le
          decisioni  organizzative  e  di  gestione  del   personale.
          All'inizio  di  ogni  anno,  i  dirigenti   presentano   al
          direttore generale, e questi  al  Ministro,  una  relazione
          sull'attivita' svolta nell'anno precedente. 
           2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove gia' non esistano,
          sono istituiti servizi di controllo interno,  o  nuclei  di
          valutazione,  con  il  compito  di   verificare,   mediante
          valutazioni comparative dei  costi  e  dei  rendimenti,  la
          realizzazione degli obiettivi,  la  corretta  ed  economica
          gestione delle risorse  pubbliche,  l'imparzialita'  ed  il
          buon andamento  dell'azione  amministrativa.  I  servizi  o
          nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione
          degli organi di vertice, i  parametri  di  riferimento  del
          controllo. 
           3. Gli uffici di cui al comma 2 operano  in  posizione  di
          autonomia  e  rispondono  esclusivamente  agli  organi   di
          direzione politica.  Ad  essi  e'  attribuito,  nell'ambito
          delle dotazioni organiche vigenti, un apposito  contingente
          di personale. Puo' essere utilizzato anche  personale  gia'
          collocato  fuori   ruolo.   Per   motivate   esigenze,   le
          amministrazioni pubbliche  possono  altresi'  avvalersi  di
          consulenti esterni, esperti in tecniche  di  valutazione  e
          nel controllo di gestione. 
           4. I nuclei di valutazione ove istituiti, sono composti da
          dirigenti  generali  e  da  esperti  anche   esterni   alle
          amministrazioni. In casi di  particolare  complessita',  il
          Presidente   del   Consiglio    puo'    stipulare,    anche
          cumulativamente  per  piu'   amministrazioni,   convenzioni
          apposite con soggetti pubblici  o  privati  particolarmente
          qualificati. 
           5.  I  servizi  e  nuclei  hanno  accesso   ai   documenti
          amministrativi  e  possono  richiedere,  oralmente  o   per
          iscritto, informazioni agli  uffici  pubblici.  Riferiscono
          trimestralmente sui risultati  della  loro  attivita'  agli
          organi generali  di  direzione.  Gli  uffici  di  controllo
          interno delle amministrazioni  territoriali  e  periferiche
          riferiscono altresi' ai comitati di cui al comma 6. 
           6. I comitati provinciali delle pubbliche  amministrazioni
          e  i  comitati  metropolitani  di  cui  all'art.   18   del
          decreto-legge 24 novembre 1990,  n.  344,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991,  n.  21,  e  al
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno
          1992, si avvalgono, degli uffici di controllo interno delle
          amministrazioni territoriali e periferiche. 
           7. All'istituzione degli uffici  di  cui  al  comma  2  si
          provvede con regolamenti delle singole  amministrazioni  da
          emanarsi entro il 1 febbraio 1994. E' consentito avvalersi,
          sulla  base  di  apposite  convenzioni,  di   uffici   gia'
          istituiti in altre amministrazioni. 
           8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e  per  le
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato di polizia e  di  giustizia,
          le operazioni  di  cui  al  comma  2  sono  effettuate  dal
          Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i
          dirigenti generali. I termini e le modalita' di  attuazione
          del procedimento di verifica dei risultati,  da  parte  del
          Ministro competente  e  del  Consiglio  dei  Ministri  sono
          stabiliti rispettivamente con  regolamento  ministeriale  e
          con decreto del Presidente della  Repubblica  da  adottarsi
          entro sei mesi, ai sensi  dell'art.  17,  legge  23  agosto
          1988, n. 400. 
           9. L'inosservanza delle direttive e i  risultati  negativi
          della  gestione  finanziaria   tecnica   e   amministrativa
          comportano,   in   contraddittorio,   il   collocamento   a
          disposizione  per  la  durata  massima  di  un  anno,   con
          conseguente perdita del  trattamento  economico  accessorio
          connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale
          provvedimento e' adottato dal Ministro  ove  si  tratti  di
          dirigenti e dal Consiglio dei Ministri  ove  si  tratti  di
          dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni, provvedono
          gli organi  amministrativi  di  vertice.  Per  effetto  del
          collocamento a disposizione non si puo' procedere  a  nuove
          nomine   a   qualifiche   dirigenziali.    In    caso    di
          responsabilita'  particolarmente  grave  o  reiterata,  nei
          confronti dei dirigenti generali o equiparati, puo'  essere
          disposto - in contraddittorio - il  collocamento  a  riposo
          per ragioni di servizio, anche se  non  sia  mai  stato  in
          precedenza disposto il  collocamento  a  disposizione;  nei
          confronti dei dirigenti si applicano  le  disposizioni  del
          codice civile. 
           10. Restano ferme le disposizioni vigenti  in  materia  di
          responsabilita' penale,  civile  amministrativocontabile  e
          disciplinare    previste    per    i    dipendenti    delle
          amministrazioni pubbliche. 
           11. Restano altresi' ferme le disposizioni vigenti per  il
          personale delle  qualifiche  dirigenziali  delle  forze  di
          polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia  e  delle
          Forze armate". 
           -  Il  testo  dell'art.  28  del  sopra   citato   decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: 
           "Art. 28 (Accesso  alla  qualifica  di  dirigente).  -  1.
          L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni
          statali,  anche  ad  ordinamento  autonomo,   comprese   le
          istituzioni  universitarie,  e  negli  enti  pubblici   non
          economici, ad eccezione  del  personale  con  qualifica  di
          ricercatore e di tecnologo delle istituzioni e  degli  enti
          di ricerca e  sperimentazione,  avviene  per  concorso  per
          esami indetto dalle  singole  amministrazioni,  ovvero  per
          corsoconcorso selettivo di  formazione,  presso  la  scuola
          superiore della pubblica  amministrazione.  L'accesso  alle
          qualifiche   dirigenziali   relative   a   professionalita'
          tecniche avviene esclusivamente tramite concorso per  esami
          indetto dalle singole amministrazioni. 
           2.  Al  concorso  per  esami  possono  essere  ammessi   i
          dipendenti di ruolo delle amministrazioni di cui  al  comma
          1,  provenienti  dall'ex  carriera  direttiva,  ovvero   in
          possesso, a seguito di concorso per esami o per  titoli  ed
          esami, di qualifiche funzionali corrispondenti, che abbiano
          compiuto almeno cinque anni  di  servizio  effettivo  nella
          qualifica. In ambedue i casi e' necessario il possesso  del
          diploma di laurea. Possono essere altresi' ammessi soggetti
          in possesso  della  qualifica  di  dirigente  in  strutture
          pubbliche o private, che siano muniti del prescritto titolo
          di studio. 
           3. Al corsoconcorso selettivo di formazione possono essere
          ammessi,  in   numero   maggiorato,   rispetto   ai   posti
          disponibili, di una percentuale da stabilirsi tra il  25  e
          il 50%, candidati in possesso del diploma di  laurea  e  di
          eta' non superiore a trentacinque anni . Per  i  dipendenti
          di ruolo di cui al comma 2 il limite di eta' e'  elevato  a
          quarantacinque anni. 
           4. Il corso ha  la  durata  massima  di  due  anni  ed  e'
          seguito, previo superamento di esameconcorso intermedio, da
          un  semestre   di   applicazione   presso   amministrazioni
          pubbliche o private, nonche' presso le  amministrazioni  di
          destinazione.  Al  periodo  di  applicazione  sono  ammessi
          candidati in numero pari ai  posti  messi  a  concorso.  Al
          termine, i candidati sono sottoposti  ad  un  esameconcorso
          finale (42/a). 
           5. Ai partecipanti al corso ed al periodo di  applicazione
          e' corrisposta una borsa di studio a  carico  della  Scuola
          superiore della pubblica amministrazione. Gli oneri per  le
          borse di studio, corrisposte ai partecipanti ai  corsi  per
          l'accesso  alla  dirigenza   delle   ammministrazioni   non
          statali, sono da queste rimborsati alla Scuola superiore. 
           6. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri
          sono definiti, per entrambe le modalita' di accesso: 
              a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente
          disponibili, riservate al concorso per esami e,  in  misura
          non inferiore al trenta per cento, al corsoconcorso; 
              b) la percentuale di posti da riservare al personale di
          ciascuna amministrazione che indice i concorsi per esame; 
              c) i criteri per la  composizione  e  la  nomina  delle
          commissioni esaminatrici; 
              d) le modalita' di svolgimento delle selezioni; 
              e) il numero e l'ammontare delle borse di studio per  i
          partecipanti al corsoconcorso e le relative. m odalita'  di
          rimborso di cui al comma 5. 
           7.  Le  amministrazioni  di  cui  al  comma  1  comunicano
          annualmente alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento della funzione pubblica il  numero  dei  posti
          disponibili    riservati    alla     selezione     mediante
          corsoconcorso. 
           8. Restano ferme le vigenti  disposizioni  in  materia  di
          accesso  alle  qualifiche   dirigenziali   delle   carriere
          diplomatica e prefettizia, delle Forze  di  polizia,  delle
          Forze armate e dei vigili del fuoco. 
           9.  Nella  prima  applicazione  del  presente  decreto  e,
          comunque, non oltre tre anni dalla data della  sua  entrata
          in vigore, la meta' dei posti della qualifica di  dirigente
          conferibili mediante il concorso per esami di cui al  comma
          2 e' attribuita attraverso concorso per titoli di  servizio
          professionali e  di  cultura  integrato  da  colloquio.  Al
          concorso so  no  ammessi  a  partecipare  i  dipendenti  in
          possesso di diploma di laurea provenienti dalla ex carriera
          direttiva della  stessa  amministrazione  od  ente,  ovvero
          assunti  tramite   concorso   per   esami   in   qualifiche
          corrispondenti, e che  abbiano  maturato  un'anzianita'  di
          nove anni di effettivo servizio nella predetta  carriera  o
          qualifica. Il decreto di cui al comma 6 definisce i criteri
          per la composizione delle commissioni esaminatrici e per la
          valutazione  dei   titoli,   prevedendo   una   valutazione
          preferenziale dei titoli  di  servizio  del  personale  che
          appartenga alle  qualifiche  ad  esaurimento  di  cui  agli
          articoli 60 e 61 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748,  e  15,
          legge 9 marzo  1989  n.  88.  Per  lo  stesso  periodo,  al
          personale  del  Ministero  dell'interno  non  compreso  tra
          quello indicato nel comma 4 dell'articolo  2,  continua  ad
          applicarsi l'articolo 1 - bis del decreto-legge 19 dicembre
          1984, n. 858 (45),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 febbraio 1985, n. 19".