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DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1998, n. 4

Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale.

note: Entrata in vigore del decreto: 22/1/1998.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 marzo 1998, n. 52 (in G.U. 21/03/1998, n.67).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/11/2008)
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Testo in vigore dal: 22-1-1998
al: 21-3-1998
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
disposizioni  in  materia  di  sostegno  al  reddito e incentivazione
all'occupazione,  di contenimento del costo del lavoro, attraverso la
riduzione   delle   aliquote  contributive,  al  fine  di  rilanciare
l'attivita'  edilizia,  nonche'  di definire l'operativita' di talune
norme previdenziali ed il funzionamento di organi collegiali operanti
presso  enti  ed  organismi  gestori  di  forme  di  previdenza  e di
assistenza obbligatorie;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
provvedere   all'adeguamento   delle   disposizioni   in  materia  di
promozione   del  lavoro  autonomo  nelle  regioni  del  Mezzogiorno,
attraverso  il cosidetto "prestito d'onore", nonche' alla ridotazione
finanziaria   del   Fondo   per  l'occupazione,  per  consentire  gli
interventi occupazionali allo stesso connessi;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 16 gennaio 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
per le politiche agricole;
                              E m a n a
il seguente decretolegge:

                               Art. 1
           Disposizioni in materia di sostegno al reddito

  1.  Il  termine  previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 4,
comma  17,  del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28 novembre 1996, n. 608, relative alla
possibilita'  di  iscrizione  nelle liste di mobilita' dei lavoratori
licenziati  per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano
fino  a quindici dipendenti, e' prorogato al 31 dicembre 1998 ai fini
dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste medesime,
nel  limite  complessivo  massimo  di 9 miliardi di lire a carico del
Fondoper   l'occupazione   di   cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  236. A tal fine il Ministero del
lavoro   e   della  previdenza  sociale  rimborsa  i  relativi  oneri
all'Istituto   nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS),  previa
rendicontazione.
  2.   Le   disposizioni   di   cui  all'articolo  5,  comma  8,  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo 4,
comma  2,  del  decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1994,  n.  451, relative ai
contratti   di   solidarieta'   per  le  imprese  artigiane,  trovano
applicazione  fino  al  31 dicembre 1998. Alle finalita' del presente
comma  si  provvede  nei limiti delle risorse finanziarie preordinate
allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1,
e comunque entro il limite massimo di 10 miliardi di lire.
  3. Sono prorogati per ulteriori otto mesi:
    a)  i trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese
in  crisi  sottoposte  al  regime di amministrazione straordinaria, a
decorrere  dalla  scadenza  dell'ultima  proroga  concessa  ai  sensi
dell'articolo  3,  comma  3,  del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
    b) i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 5,
comma  8,  del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, per i lavoratori
in servizio alla data del 15 dicembre 1997. La misura dei trattamenti
di  integrazione  salariale prorogati e' ridotta del 10 per cento. Le
predette  proroghe possono essere concesse nel limite massimo di lire
3  miliardi  per  i  trattamenti  di  cui alla lettera a) e di lire 3
miliardi  per  i trattamenti di cui alla lettera b), per indennita' e
contribuzione  figurativa e l'onere complessivo e' posto a carico del
Fondo per l'occupazione di cui al comma 1.
  4.   La  possibilita'  prevista  dall'articolo  4,  comma  25,  del
decreto-legge  1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  28  novembre  1996,  n. 608, di concedere, nei casi ivi
previsti,  con  decreto  del  Ministro  del lavoro e della previdenza
sociale,  i  benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9,
della  legge  23  luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in
materia   di   assunzione  di  lavoratori  iscritti  nella  lista  di
mobilita',  trova  applicazione relativamente alle domande presentate
entro  il  31 dicembre 1997, entro il limite delle risorse allo scopo
predeterminate  dall'articolo  2,  comma  29, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
  5.   Le   disposizioni   di  cui  all'articolo  4,  comma  31,  del
decreto-legge  1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  28  novembre  1996,  n.  608,  relative  al diritto dei
lavoratori  dipendenti  o gia' dipendenti da discariche autorizzate e
iscritti  nelle  liste di mobilita' non antecedentemente al 1 gennaio
1996,  si  interpretano  nel  senso  che la percezione della relativa
indennita'  non  e'  subordinata  al  possesso dei requisiti previsti
dagli  articoli  7,  commi  1,  2  e 4, e 16, comma 1, della legge 23
luglio  1991,  n.  223, e successive modificazioni. Fermo restando il
limite  massimo  di spesa di cui all'articolo 4, comma 31, del citato
decreto-legge   n.   510   del  1996,  il  termine  di  scadenza  per
l'iscrizione nelle liste di mobilita' e' prorogato di dodici mesi.
  6.  I  piani  per  l'inserimento  professionale  dei giovani di cui
all'articolo  9-octies  del  decreto-legge  1  ottobre  1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
possono prevedere lo svolgimento delle attivita', da parte di giovani
residenti nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento CEE n.
2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni,
presso  imprese  del settore industriale operanti in regioni diverse.
In  tali  casi ai giovani viene corrisposta una indennita' aggiuntiva
di  lire  800.000  mensili  a titolo di rimborso degli oneri relativi
alla  spesa  sostenuta  per il vitto e l'alloggio, a carico del Fondo
per l'occupazione di cui al comma 1.
  7.  All'articolo  3,  comma 3, del decreto-legge 19 maggio 1997, n.
129,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n.
229,  le  parole:  "una  quota  pari al 70 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "una quota non inferiore al 70 per cento".