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LEGGE 16 luglio 1997, n. 254

Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado.

note: Entrata in vigore della legge: 20/8/1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/05/1999)
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vigente al 18/04/2024
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Testo in vigore dal: 24-7-1999
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  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
  la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata   in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi  per  realizzare  una  piu' razionale distribuzione delle
competenze  degli  uffici  giudiziari,  con l'osservanza dei seguenti
principi e criteri direttivi:
    a)  ristrutturare gli uffici giudiziari di primo grado secondo il
modello del giudice unico;
    b) sopprimere l'ufficio del pretore, trasferendo le competenze di
tale giudice al tribunale;
    c)  stabilire che, nel settore penale, salve la composizione e le
attribuzioni   della   corte   d'assise,   il  tribunale  giudica  in
composizione collegiale, con il numero invariabile di tre componenti,
sull'applicazione  di misure di prevenzione personali e reali nonche'
sui seguenti reati:
      1)  i  delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a),
del codice di procedura penale;
      2)  i  delitti previsti dagli articoli 644 e 648-bis del codice
penale e 2621 del codice civile;
      3)  ogni  delitto punito con la pena della reclusione superiore
nel massimo a venti anni;
      4) i delitti consumati o tentati previsti dal capo I del titolo
II del libro II del codice penale, esclusi quelli di cui all'articolo
329, al primo comma dell'articolo 331 e agli articoli 332, 334 e 335;
      5)  i  delitti  di  cui  agli articoli 216, 222 e 223 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
      6)  i  delitti  previsti  dalla  legge  20 giugno 1952, n. 645;
dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17; dall'articolo 29,
secondo  comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646; dagli articoli
6   e   11   della  legge  costituzionale  16  gennaio  1989,  n.  1;
dall'articolo  6,  commi  3 e 4, del decreto-legge 26 aprile 1993, n.
122,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.
205;
      7)  altre  eventuali  fattispecie caratterizzate da particolare
allarme sociale o rilevanti difficolta' di accertamento;
    d)  stabilire che per tutti i restanti reati il tribunale giudica
in composizione monocratica;
    e) stabilire che, nelle materie nelle quali il tribunale opera in
composizione  collegiale,  si  osservano le norme processuali vigenti
per  il  procedimento  innanzi  al  tribunale,  mentre nelle restanti
materie si osservano le norme processuali vigenti per il procedimento
innanzi al pretore;
    f)  stabilire  che  l'attribuzione  degli  affari  al  giudice in
composizione collegiale o monocratica non si considera attinente alla
capacita'  del  giudice  ne'  al  numero  dei  giudici necessario per
costituire l'organo giudicante;
    g)  stabilire  che, nella materia penale, le parti hanno facolta'
di   chiedere,   e   il   giudice  di  disporre,  l'attribuzione  del
procedimento   alla  composizione  ritenuta  corretta  non  oltre  la
conclusione  dell'udienza preliminare e, ove questa manchi, non oltre
il compimento delle formalita' di apertura del dibattimento;
    h)  prevedere  che  il  giudice  per  le indagini preliminari sia
diverso   dal   giudice   dell'udienza   preliminare,  apportando  le
necessarie    modifiche   alle   disposizioni   dell'articolo   7-ter
dell'ordinamento  giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, e successive modificazioni;
    i)  sopprimere  le  attuali  sezioni distaccate presso le preture
circondariali,   istituendo   ove   occorra   sezioni  distaccate  di
tribunale,  per  la  trattazione  di procedimenti in cui il tribunale
giudica  in  composizione  monocratica,  secondo criteri oggettivi ed
omogenei  che  tengano  conto  della  estensione del territorio e del
numero   di   abitanti,   difficolta'   di  collegamenti,  indice  di
contenzioso sia civile che penale;
    l)  al  solo fine di decongestionare i tribunali di Milano, Roma,
Napoli  e Palermo, istituire nei relativi circondari nuovi tribunali,
in  sostituzione  di  sezioni  distaccate, con eventuali accorpamenti
anche  di  territori  limitrofi non facenti originariamente parte del
territorio delle suddette sezioni;
    m)   sopprimere   l'ufficio   della   procura   della  Repubblica
circondariale,   trasferendone   le   funzioni   alla  procura  della
Repubblica presso il tribunale;
    n)  stabilire  che,  nel  settore civile, il tribunale giudica in
composizione collegiale, con il numero invariabile di tre componenti,
per  le  controversie previste nei numeri 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 9)
del  secondo  comma  dell'articolo  48  dell'ordinamento giudiziario,
approvato  con  regio  decreto 30 gennaio 1941, n. 12, limitatamente,
per  il  predetto  numero  7),  ai giudizi di responsabilita' in esso
previsti;  individuare,  tenuto  conto  della  oggettiva complessita'
giuridica  delle  materie  e  della  rilevanza economicosociale delle
controversie,   gli  altri  casi  in  cui  il  tribunale  giudica  in
composizione  collegiale;  stabilire  che, per il resto, il tribunale
giudica in composizione monocratica;
    o)   trasferire  alle  amministrazioni  interessate  le  funzioni
amministrative   attualmente   affidate   al  pretore,  se  prive  di
collegamento  con  l'esercizio  della  giurisdizione;  attribuire  al
tribunale  in  composizione  monocratica  le  funzioni amministrative
attualmente  di  competenza del pretore, se collegate con l'esercizio
della giurisdizione;
    p)  prevedere  che,  fermo il disposto dell'articolo 341, secondo
comma, del codice di procedura civile, l'appello nelle materie civili
nelle  quali  e'  competente  il  tribunale  sia  devoluto alla corte
d'appello,  ovvero  ad  apposite  sezioni  specializzate  della corte
d'appello   allorche'   in   primo   grado   siano  previste  sezioni
specializzate;
    q)  escludere  che  la  ridistribuzione  degli  uffici giudiziari
comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
    r)   stabilire   che   le   disposizioni  contenute  nei  decreti
legislativi  di cui al presente articolo abbiano efficacia centoventi
giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  2.  Il  Governo  e' delegato ad emanare, entro lo stesso termine di
cui   al   comma  1,  le  norme  necessarie  al  coordinamento  delle
disposizioni  dei  decreti legislativi con tutte le altre leggi dello
Stato  e  la  disciplina  transitoria rivolta ad assicurare la rapida
trattazione  dei  procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le
fasi  oltre  le  quali  i  procedimenti  non passano ad altro ufficio
secondo  le  nuove  regole  di  competenza  e  stabilendo le relative
condizioni.
  3.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi sono trasmessi al Senato
della  Repubblica  e  alla  Camera dei deputati, perche' sia espresso
dalle  competenti  Commissioni permanenti un motivato parere entro il
termine  di quaranta giorni dalla data della trasmissione, decorso il
quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
  4.  Entro  due  anni  dalla  ((efficacia))  di ciascuno dei decreti
legislativi,  il  Governo  puo'  emanare  disposizioni correttive nel
rispetto  dei  criteri di cui al comma 1 e con la procedura di cui al
comma 3.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 16 luglio 1997
                              SCALFARO
                         Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
                                Flick, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: Flick