LEGGE 13 settembre 1982, n. 646

Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/9/1982. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/2022)
Testo in vigore dal: 29-9-1982
                              Art. 11.

  Dopo  l'articolo  7  della  legge  27  dicembre 1956, n. 1423, sono
aggiunti i seguenti articoli:
  "Art.  7-bis.  -  Quando  ricorrono  gravi  e  comprovati motivi di
salute,  le  persone  sottoposte  all'obbligo  del  soggiorno  in  un
determinato  comune  possono essere autorizzate a recarsi in un luogo
determinato  fuori  del  comune  stesso  ai  fini  degli accertamenti
sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo
  non  superiore  ai  10  giorni,  oltre  al  tempo necessario per il
  viaggio.
La domanda dell'interessato deve essere proposta al presidente del
tribunale competente ai sensi dell'articolo 4.
  Il  tribunale, dopo aver accertato la veridicita' delle circostanze
allegate  dall'interessato,  provvede  in  camera  di  consiglio  con
decreto motivato.
  Nei casi di assoluta urgenza la richiesta puo' essere presentata al
presidente  del  tribunale  competente  ai  sensi dell'articolo 4, il
quale  puo'  autorizzare,  anche  per  fonogramma,  il richiedente ad
allontanarsi  per  un  periodo  non  superiore a tre giorni, oltre al
tempo necessario per il viaggio.
  Il   decreto   previsto  dai  commi  precedenti  e'  comunicato  al
procuratore  della Repubblica ed all'interessato che possono proporre
ricorso  per  cassazione  per  violazione di legge. Il ricorso non ha
effetto sospensivo.
  Del  decreto e' altresi' data notizia, anche a mezzo del telefono o
del  telegrafo,  all'autorita'  di pubblica sicurezza che esercita la
vigilanza  sul soggiornante obbligato, la quale provvede ad informare
quella  del  luogo  dove  l'interessato  deve recarsi e a disporre le
modalita' e l'itinerario del viaggio".
  "Art.  7-ter. - La persona che, avendo ottenuto l'autorizzazione di
cui  all'articolo  precedente,  non rientri nel termine stabilito nel
comune  di soggiorno obbligato, o non osservi le prescrizioni fissate
per  il  viaggio,  ovvero  si allontani dal comune dove ha chiesto di
recarsi,  e'  punita  con  la  reclusione  da  due  a cinque anni; e'
consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza".