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DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997, n. 182

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-7-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/2021)
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Testo in vigore dal: 25-7-2021
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto
1995, n. 335; 
  Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 12 dicembre 1996; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 aprile 1997; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
                             Contributi 
 
  1. A decorrere dal 1 gennaio 1997  per  il  personale  iscritto  al
Fondo pensioni per i lavoratori dello  spettacolo,  istituito  presso
l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo (ENPALS) - di seguito denominato Fondo  -  successivamente
al 31 dicembre 1995, il contributo e' stabilito in base  all'aliquota
di finanziamento e con i criteri di ripartizione in vigore nel  Fondo
pensioni   lavoratori    dipendenti    dell'assicurazione    generale
obbligatoria. 
  2. Dal 1 gennaio 1997 per il personale gia' iscritto al Fondo  alla
data del 31 dicembre 1995, il contributo a carico dei  lavoratori  e'
stabilito nella medesima misura in vigore nell'assicurazione generale
obbligatoria. 
  3. Dal 1 gennaio 1997, in attesa del conguaglio di cui al comma  6,
l'aliquota contributiva dovuta per  il  personale  gia'  iscritto  al
Fondo alla data del 31 dicembre 1995, e appartenente  alle  categorie
dalla numero 1 alla numero 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo
del Capo provvisorio  dello  Stato  16  luglio  1947,  n.  708,  come
modificato dalla legge  29  novembre  1952,  n.  2388,  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' confermata nella  misura  del  10,10
per cento per la parte a carico dei lavoratori. 
  4. A decorrere dal 1 gennaio 1997 sono destinate al Fondo, le quote
di  contribuzione  attualmente  riguardanti  il  finanziamento  delle
prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24
della legge 9 marzo 1989, n.88, con il limite  massimo  della  misura
prevista dal decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 21  febbraio
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 83 in
data 9 aprile 1996. 
  5.  L'eventuale  onere  residuo  derivante  dalla  differenza   fra
l'aliquota  in  vigore  nell'assicurazione  generale  obbligatoria  e
quella risultante dalla somma fra l'aliquota in vigore al 31 dicembre
1996 e le quote di contribuzione destinate  al  Fondo  ai  sensi  del
comma 4, e' posto a carico dei  datori  di  lavoro  e  l'aliquota  e'
elevata a decorrere dal 1 gennaio 1997 in misura non  superiore  allo
0,50 per cento ogni  biennio  fino  a  concorrenza  dell'aliquota  in
vigore nell'assicurazione generale obbligatoria. 
  6. A partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel  quale
si  e'  verificata  la   parificazione   dell'aliquota   contributiva
complessiva  a   quella   in   vigore   nell'assicurazione   generale
obbligatoria, le aliquote contributive a carico dei datori di  lavoro
e  dei  lavoratori  sono  stabilite  nella  medesima   misura   della
corrispondente  aliquota  in   vigore   nell'assicurazione   generale
obbligatoria. 
  7. Nei confronti dei lavoratori di cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera  a),  i  quali  percepiscono  una  retribuzione   giornaliera
superiore a lire 300.000, le imprese potranno esercitare rivalsa  per
un ammontare pari al 40 per cento dei contributi dovuti  sulla  parte
di retribuzione eccedente il predetto  importo.  A  decorrere  dal  1
gennaio 1998, la predetta percentuale e' ridotta  annualmente  di  10
punti percentuali fino alla sua completa soppressione. L'articolo  3,
secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
dicembre 1971, n. 1420, e' abrogato. 
  8. Le aliquote contributive dovute per il personale di cui ai commi
2 e 3, si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera  non
eccedente il limite massimo di  lire  1.000.000.  Fermo  restando  il
disposto di  cui  all'articolo  2,  quinto  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971,  n.  1420,  qualora  la
retribuzione giornaliera sia superiore a  lire  1.000.000  l'aliquota
contributiva e' dovuta  sul  massimale  di  retribuzione  giornaliera
imponibile corrispondente a ciascuna  fascia  ed  e'  accreditato  un
numero di giorni di contribuzione, con un massimo  di  otto,  secondo
l'allegata Tabella A fino al raggiungimento  di  312  giornate  annue
superate le quali si applica la previgente normativa. Sulla parte  di
retribuzione  eccedente  il  massimale  di  retribuzione   imponibile
relativo a ciascuna fascia, si applica un contributo di  solidarieta'
nella misura del 5 per cento di cui  2,50  per  cento  a  carico  del
datore di lavoro e 2,50 per cento a carico del lavoratore. 
  9. A decorrere dal 1  gennaio  1998  gli  importi  delle  fasce  di
retribuzione giornaliera e del massimale di  retribuzione  imponibile
di cui al comma 8 sono annualmente rivalutati sulla base  dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed  impiegati,  cosi'
come calcolato dall'ISTAT. 
  10. Il settimo comma dell'articolo 12 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica  31  dicembre  1971,  n.  1420,  e'  sostituito  dal
seguente: 
    "Ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera  pensionabile
non si  prendono  in  considerazione,  per  la  parte  eccedente,  le
retribuzioni giornaliere superiori  al  limite  di  lire  315.000.  A
decorrere dal  1  gennaio  1998  il  predetto  limite  e'  rivalutato
annualmente sulla base dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le
famiglie di operai ed impiegati, cosi' come calcolato dall'ISTAT.". 
  11. Per il personale di cui  al  comma  1,  nonche'  a  coloro  che
esercitano la facolta' di opzione ai sensi dell'articolo 1, comma 23,
della legge 8 agosto 1995, n. 335,  appartenente  al  gruppo  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), e'  stabilita  una  retribuzione
giornaliera di riferimento pari al massimale  annuo  di  retribuzione
pensionabile vigente  tempo  per  tempo  nell'assicurazione  generale
obbligatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto
1995, n. 335, diviso per 312. 
  12. In caso di  retribuzioni  giornaliere  superiori  a  quella  di
riferimento  di  cui  al  comma  11,  e'  accreditato  un  giorno  di
contribuzione per ogni quota di retribuzione pari  alla  retribuzione
di riferimento, fino a concorrenza del numero di giornate individuate
dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
n.503. La frazione di retribuzione inferiore a quella di  riferimento
e' considerata utile al  fine  dell'accreditamento  di  una  giornata
contributiva. 
  13. Il numero delle giornate di contribuzione  che  possono  essere
accreditate in ogni anno non deve superare le 312. 
  14. Per il personale di cui al comma 1 e per coloro che  esercitano
la facolta' di opzione ai sensi  dell'articolo  1,  comma  23,  della
legge 8 agosto 1995, n. 335, trovano applicazione  a  partire  dal  1
gennaio 1997 le disposizioni di cui all'articolo 2, comma  18,  della
legge 8 agosto 1995, n. 335. Sulle quote di retribuzione eccedenti il
massimale retributivo e pensionabile  si  applica  un  contributo  di
solidarieta', aggiuntivo rispetto a quanto previsto nell'articolo  1,
comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo 14  dicembre  1995,
n. 579, da versare al Fondo nella misura del 5 per cento, di cui 2,50
per cento a carico del datore di lavoro e 2,50 per cento a carico del
lavoratore. 
  15. Ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla  corresponsione
dei trattamenti pensionistici, ai lavoratori appartenenti  al  gruppo
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che  possano  far  valere
annualmente almeno 45 contributi giornalieri effettivi  o  figurativi
versati o accreditati nel Fondo,  e'  accreditato,  d'ufficio,  negli
anni in cui la retribuzione  globale  percepita  dal  lavoratore  non
superi quattro volte  l'importo  del  trattamento  minimo  in  vigore
nell'assicurazione generale obbligatoria, un  numero  massimo  di  45
contributi  giornalieri,  fino  a  concorrenza   di   90   contributi
giornalieri annui complessivi. In ogni caso  tale  accreditamento  e'
consentito per  un  numero  di  anni  non  superiore  a  10.  PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2002, N. 289. PERIODO SOPPRESSO  DALLA
L. 27 DICEMBRE 2002, N. 289. PERIODO SOPPRESSO DALLA L.  27  DICEMBRE
2002, N. 289. (6) 
  15-bis. I lavoratori autonomi di cui al numero  23-bis)  del  primo
comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del  Capo  provvisiorio
dello  Stato  16  luglio  1947,  n.  708,   provvedono   direttamente
all'adempimento  degli  obblighi  contributivi  di  cui  al  presente
articolo. 
  15-ter  Ai   soli   fini   dell'acquisizione   del   diritto   alla
corresponsione  dei  trattamenti  pensionistici,  per  i   lavoratori
appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera  a),
che non raggiungano il  requisito  dell'annualita'  di  contribuzione
richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni e  che  abbiano
dichiarato per il medesimo anno una  retribuzione  globale  derivante
dall'esercizio delle attivita' lavorative per le quali  e'  richiesta
l'iscrizione  obbligatoria  al  Fondo   pensione   lavoratori   dello
spettacolo ((superiore a quattro volte))  l'importo  del  trattamento
minimo annuale in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, e'
accreditato, d'ufficio ((,)) un  numero  di  contributi  giornalieri,
fino a concorrenza del  requisito  dell'annualita'  di  contribuzione
richiesto dall'articolo 2, comma 2, lettera a). ((6)) 
  15-quater. Ogni giornata contributiva  versata  al  Fondo  pensione
lavoratori dello spettacolo  per  attivita'  dei  lavoratori  di  cui
all'articolo 2, comma 1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  30
aprile 1997, n. 182, riferite alla categoria attori cinematografici e
audiovisivi  determina  l'accreditamento  di  un'ulteriore  giornata,
((fino a concorrenza del requisito)) dell'annualita' di contribuzione
richiesto dall'articolo 2, comma 2, lettera a). ((6)) 
  15-quinquies. Il datore di lavoro o il committente  sono  tenuti  a
rilasciare al lavoratore, al termine  della  prestazione  lavorativa,
una  certificazione   attestante   l'ammontare   della   retribuzione
giornaliera corrisposta e dei  contributi  versati,  con  particolare
riguardo a quanto disposto dai commi 8  e  12.  In  caso  di  mancato
rilascio o di attestazione non veritiera,  il  datore  di  lavoro  e'
punito con la sanzione amministrativa non superiore  a  10.000  euro,
salvo che il fatto costituisca reato, e non puo' accedere,  nell'anno
successivo, a benefici, sovvenzioni, contributi o agevolazioni, anche
tributarie, comunque denominati, fatta salva l'applicazione  di  ogni
altra pertinente disposizione di legge. (6) 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con  modificazioni  dalla
L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto (con l'art. 66, comma 18)  che
le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° luglio 2021.