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DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 1997, n. 181

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-7-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/08/1998)
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Testo in vigore dal: 10-7-1997
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335; 
  Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417; 
  Visto l'articolo 1, comma 5, del decreto - legge 14 giugno 1996, n.
318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  luglio  1996,  n.
402; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 20 dicembre 1996; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 aprile 1997; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; 
             E m a n a il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                             Contributi 
  1. Il  contributo  destinato  al  finanziamento  delle  prestazioni
pensionistiche per il personale iscritto  all'Istituto  nazionale  di
previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI): 
  a) ove iscritto successivamente al 31 dicembre  1995,  a  decorrere
dal 1 gennaio 1997 e' stabilito in base all'aliquota e con i  criteri
di ripartizione in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria  -
Fondo pensione lavoratori  dipendenti.  A  decorrere  dalla  predetta
data, per i medesimi soggetti l'aliquota  relativa  al  finanziamento
dell'assegno per il nucleo  familiare  e'  ridotta  ((di  3,72  punti
percentuali)) e l'aliquota per l'assicurazione obbligatoria contro la
tubercolosi e' ridotta di 0,14 punti percentuali; 
  b) ove iscritto antecedentemente al 1 gennaio 1996, a decorrere dal
1 gennaio 1997 e' stabilito secondo le disposizioni di cui  al  comma
2. 
  2. Per il personale di cui al comma  1,  lettera  b),  le  aliquote
contributive sono fissate, fino a concorrenza dell'aliquota in vigore
nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti,
con le seguenti modalita': 
   a) dal 1 gennaio 1997, l'aliquota contributiva a carico dei datori
di lavoro e' stabilita nella misura del 19,36 per cento  e  quella  a
carico dei lavoratori nella misura corrispondente a quella in  vigore
nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. 
Dalla   medesima   data,   l'aliquota   relativa   al   finanziamento
dell'assegno per il nucleo  familiare  e'  ridotta  ((di  1,36  punti
percentuali)) e l'aliquota per l'assicurazione obbligatoria contro la
tubercolosi e' ridotta di 0,14 punti percentuali; 
   b) dal 1 gennaio 1998, l'aliquota contributiva a carico dei datori
di lavoro e' stabilita nella misura del 22,36 per cento e  l'aliquota
relativa al finanziamento dell'assegno per  il  nucleo  familiare  e'
ridotta ((di 1,5 punti percentuali)); 
   c) dal 1 gennaio 1999, l'aliquota contributiva a carico dei datori
di lavoro e' stabilita nella misura corrispondente a quella in vigore
nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori  dipendenti
e l'aliquota relativa al finanziamento  dell'assegno  per  il  nucleo
familiare e' ridotta ((di 0,86 punti percentuali)). 
  3. Per i lavoratori di cui al comma 1, sulle quote di  retribuzione
eccedenti la prima fascia  di  retribuzione  pensionabile  in  vigore
nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti,
si applica l'aliquota aggiuntiva  di  cui  all'articolo  3  -ter  del
decreto  -  legge  19  settembre  1992,  n.  384,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. 
  4.  In  caso  di  ricongiunzione  dei  periodi   di   contribuzione
riconosciuti  dall'INPDAI  presso   altre   forme   obbligatorie   di
previdenza,  per  le  aliquote  contributive  versate   nel   periodo
intercorrente  tra  il  1  gennaio  1996  e  la  data  di  definitivo
adeguamento ai sensi del comma 2, la  ricostruzione  della  posizione
assicurativa  avviene  sulla  base  dell'aliquota  effettivamente  in
vigore tempo per tempo presso l'Istituto medesimo. 
  5. Per il personale di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  privo  di
anzianita'  contributiva  alla  data  del  1  gennaio  1996,  trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2, comma  18,  della
legge 8 agosto 1995, n. 335, con applicazione dei benefici fiscali  e
contributivi di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579. 
  6. Il versamento del contributo  dovuto  all'INPDAI  in  base  alle
aliquote stabilite ai commi 1 e 2 ed  a  conguaglio  di  quelli  gia'
versati allo stesso  Istituto  e'  effettuato  entro  il  terzo  mese
successivo a quello di entrata in  vigore  del  presente  decreto.  I
contributi piu' elevati gia'  versati  all'istituto  nazionale  della
previdenza sociale (INPS) nel periodo intercorrente tra il 1  gennaio
1997 e la data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  possono
essere recuperati dalle aziende mediante  conguaglio  a  partire  dal
periodo di paga successivo a quello di entrata in vigore del presente
decreto.