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DECRETO-LEGGE 11 marzo 1997, n. 50

Disposizioni tributarie urgenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-3-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 1997, n. 122 (in G.U. 10/05/1997, n.107).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/1997)
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Testo in vigore dal:  12-3-1997 al: 10-5-1997
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di rimborso di imposta, di imposta sul valore aggiunto per i produttori agricoli e per il commercio di prodotti editoriali, di imposta comunale sugli immobili e di versamenti di imposte e ritenute nelle operazioni di fusione e scissione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di rimborsi di imposta
agli intestatari di conto fiscale
1. Le richieste di rimborso presentate al concessionario della riscossione dagli intestatari di conto fiscale non possono eccedere, per l'anno 1997, il limite di lire 500 milioni. Tale limite si applica anche alle richieste di rimborso già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto per le quali non sono scaduti i termini per l'effettuazione del rimborso, nonché a quelle già parzialmente accolte, limitatamente alla quota parte non ancora rimborsata.
2. È facoltà del contribuente sostituire la garanzia prestata con altra per il minor importo rimborsabile. L'imposta pagata sul premio della eventuale polizza fideiussoria sostituita, sarà oggetto di conguaglio, a favore delle società di assicurazione, in sede del primo versamento delle imposte sulle assicurazioni previste dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, successivo a quello di sostituzione con obbligo di restituzione al contribuente.