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DECRETO-LEGGE 11 marzo 1997, n. 50

Disposizioni tributarie urgenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-3-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 1997, n. 122 (in G.U. 10/05/1997, n.107).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/1997)
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Testo in vigore dal: 12-3-1997
al: 10-5-1997
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni in materia di rimborso di imposta, di imposta sul valore
aggiunto  per  i  produttori  agricoli e per il commercio di prodotti
editoriali,  di  imposta  comunale  sugli immobili e di versamenti di
imposte e ritenute nelle operazioni di fusione e scissione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 marzo 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
           Disposizioni in materia di rimborsi di imposta
                  agli intestatari di conto fiscale
  1.  Le  richieste  di  rimborso  presentate al concessionario della
riscossione  dagli intestatari di conto fiscale non possono eccedere,
per  l'anno  1997,  il  limite  di  lire  500 milioni. Tale limite si
applica anche alle richieste di rimborso gia' presentate alla data di
entrata  in vigore del presente decreto per le quali non sono scaduti
i  termini  per  l'effettuazione  del rimborso, nonche' a quelle gia'
parzialmente  accolte,  limitatamente  alla  quota  parte  non ancora
rimborsata.
  2. E' facolta' del contribuente sostituire la garanzia prestata con
altra  per il minor importo rimborsabile. L'imposta pagata sul premio
della  eventuale  polizza  fideiussoria  sostituita, sara' oggetto di
conguaglio,  a  favore  delle  societa' di assicurazione, in sede del
primo  versamento  delle  imposte  sulle assicurazioni previste dalla
legge  29  ottobre 1961, n. 1216, successivo a quello di sostituzione
con obbligo di restituzione al contribuente.