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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1996, n. 700

Regolamento recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle relative funzioni.

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vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal: 1-3-1997
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
 
 Vista la legge 29  ottobre  1991,  n.  358,  recante  norme  per  la
ristrutturazione   del   Ministero   delle   finanze,   e  successive
modificazioni;
 Visto il regolamento degli uffici  e  del  personale  del  Ministero
delle finanze, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27
marzo 1992, n. 287;
 Visti   i  regolamenti  concernenti  l'organizzazione  della  scuola
centrale  tributaria,  emanati  con  decreti  del  Presidente   della
Repubblica del 9 giugno 1992, n. 336 e del 31 luglio 1996, n. 526;
 Visto  l'art.  1,  commi  10  e 11, della legge 28 dicembre 1995, n.
549;
 Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni, ed in particolare l'art. 6, comma 1,
secondo periodo, e l'art. 31, comma 1, lettera b);
 Visto il decreto del Ministro delle finanze 5 giugno 1995,  n.  241,
recante  il  regolamento  istitutivo  del  servizio  per il controllo
interno  del  Ministero  delle  finanze,  adottato  in   applicazione
dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993;
 Visto  il  regolamento  di  individuazione  degli  uffici di livello
dirigenziale generale del Ministero delle finanze  e  delle  relative
funzioni,  emanato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 21
dicembre 1996, n.  699, del D.P.R. che precede);
 Considerato che occorre procedere all'individuazione degli uffici di
livello dirigenziale non generale del Ministero delle finanze e delle
relative  funzioni,  con  esclusione  degli  uffici  appartenenti  al
dipartimento delle dogane e imposte indirette;
 Sulle proposte del segretario generale, del direttore generale degli
affari  generali  e  del  personale  e  dei  direttori  generali  dei
dipartimenti delle entrate e  del  territorio  e  del  rettore  della
scuola centrale tributaria;
 Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Uditi  il  parere  del  Consiglio  di  Stato, espresso nell'adunanza
generale del 22 febbraio 1996,  nonche'  quello  successivo  espresso
nell'adunanza generale del 28 novembre 1996;
 Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri,
inviata a norma del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto  1988,
n. 400, con nota 3-7367 del 6 dicembre 1996;
 D'intesa  con  il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e con il
Ministro del tesoro;
 
                               Adotta
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
             Uffici di livello dirigenziale non generale
 
 1. Gli uffici di livello dirigenziale  non  generale  del  Ministero
delle finanze, con esclusione di quelli del dipartimento delle dogane
e imposte indirette, si distinguono in centrali e periferici.
 2. Sono uffici centrali:
  a)  i  servizi  amministrativi,  tecnici  ed  ispettivi,  i  centri
informativi e le visioni in cui sono organizzati gli  uffici  di  cui
all'art.  1, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1992, n. 287;
  b) la direzione amministrativa e le divisioni di cui agli  articoli
5  e  6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1992, n.
336;
  c) il servizio amministrativo del comando generale della guardia di
finanza;
  d) l'ufficio  di  segreteria  del  consiglio  di  presidenza  della
giustizia  tributaria,  di cui all'art. 30 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545;
  e) i componenti del collegio  di  direzione  del  servizio  per  il
controllo interno, escluso il presidente, l'ufficio di segreteria del
collegio stesso ed i reparti dell'anzidetto servizio.
 3. Sono uffici periferici:
  a) per il dipartimento delle entrate:
   1)  le  direzioni  regionali  delle  entrate per la Basilicata, il
Molise e l'Umbria e le direzioni delle entrate per la Valle d'Aosta e
le province autonome di Trento e Bolzano;
   2) i servizi amministrativi, i servizi ispettivi e le divisioni  o
ripartizioni  di  livello  corrispondente  in cui sono organizzate le
direzioni regionali delle entrate e le direzioni delle entrate;
   3) i centri di servizio delle imposte dirette  e  indirette  e  le
ripartizioni  di  livello  corrispondente  alle divisioni in cui tali
uffici sono organizzati;
   4)  gli  uffici  delle  entrate  e  le  ripartizioni  di   livello
corrispondente  alle  divisioni  in  cui tali uffici sono organizzati
nelle sedi di maggiore rilevanza;
   5) le segreterie  delle  commissioni  tributarie  regionali  nelle
regioni  Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria,
Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio,  Abruzzo,  Campania,  Puglia,
Calabria, Sicilia e Sardegna;
  b) per il dipartimento del territorio:
   1)  le  direzioni compartimentali del territorio indicate all'art.
38,  comma 1, del decreto del Presidente della  Repubblica  27  marzo
1992, n.  287;
   2)   i   servizi   amministrativi,   tecnici  ed  ispettivi  e  le
ripartizioni di livello corrispondente alle  divisioni  in  cui  sono
organizzate le direzioni compartimentali del territorio;
   3)  gli  uffici  del  territorio  e  le  ripartizioni  di  livello
corrispondente alle divisioni in cui  tali  uffici  sono  organizzati
nelle sedi di maggiore rilevanza.
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art.    10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n.   1092, al solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -  La  legge 29 ottobre 1991, n. 358, reca: "Norme per la
          ristrutturazione del Ministero delle finanze".
            - Il decreto del Presidente  della  Repubblica  27  marzo
          1992,  n.    287,  reca:  "Regolamento  degli  uffici e del
          personale del Ministero delle finanze".
            - Il decreto del Presidente  della  Repubblica  9  giugno
          1992,    n.       336,   reca,   "Regolamento   concernente
          l'organizzazione  della  Scuola  centrale  tributaria,   in
          attuazione  degli  articoli  5  e 12 della legge 29 ottobre
          1991, n. 358".
            - Il decreto del Presidente della  Repubblica  31  luglio
          1996,  n.    526, riporta "Regolamento recante norme per il
          funzionamento della Scuola centrale tributaria".
            - Si trascrive il testo dei commi 10  e  11  dell'art.  1
          della  legge  28  dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di
          razionalizzazione della finanza pubblica":
            "10. Fino  al  30  giugno  1997  e'  fatto  divieto  alle
          amministrazioni  pubbliche  di cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  di  individuare uffici di
          livello  dirigenziale  ulteriori  rispetto  a  quelli  gia'
          esistenti  alla  data  del 1 agosto 1995. Il divieto non si
          applica  alle  regioni  ed  alle  province   autonome.   Le
          pubbliche  amministrazioni di cui all'art.  1, comma 2, del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni, per le quali, in base alle
          disposizioni vigenti alla data di  entrata  in  vigore  del
          predetto  decreto  legislativo,  non  erano  consentite  la
          nomina a dirigente generale o qualifica equiparata,  ovvero
          l'attribuzione   dei   relativi   incarichi,   non  possono
          istituire posti in dotazione organica per tali  qualifiche,
          ne',    in   altro   modo,   procedere   alla   nomina   od
          all'attribuzione di incarichi per l'esercizio  delle  rela-
          tive  funzioni. E' fatta salva, per le regioni, le province
          autonome e per gli enti locali, al di fuori  delle  vigenti
          piante organiche, la possibilita' di conferire incarichi di
          funzioni  dirigenziali  di  livello generale ovvero apicali
          nell'ambito delle risorse di cui al comma 9.
            11. Le disposizioni di  cui  ai  commi  9  e  10  non  si
          applicano al Ministero delle finanze".
            -  Il  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca:
          "Razionalizzazione        dell'organizzazione         delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia di pubblico impiego,  a  norma  dell'art.  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421".
            -  Si  riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
            "Art. 6 (Individuazione di uffici e piante organiche).  -
          1.  Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
          autonomo, e nelle universita' l'individuazione degli uffici
          di livello dirigenziale generale e delle relative  funzioni
          e'  disposta  mediante regolamento governativo, su proposta
          del  Ministro  competente,  d'intesa  con la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica  e  con  il  Ministro del tesoro. L'individuazione
          degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e
          delle  relative  funzioni  e'  disposta   con   regolamento
          adottato   dal   Ministro   competente,   d'intesa  con  il
          Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del
          tesoro, su proposta del dirigente generale competente".
            -  Si  riporta  il  testo  della  lettera  b),  comma  1,
          dell'art.  31  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29:
            "Art. 31  (Individuazione  degli  uffici  dirigenziali  e
          determinazione  delle  piante  organiche  in  sede di prima
          applicazione del presente decreto). - 1. In sede  di  prima
          applicazione   del  presente  decreto,  le  amministrazioni
          pubbliche procedono:
             a) (Omissis);
             b) alla formulazione di una  proposta  di  ridefinizione
          dei  propri uffici e delle piante organiche in relazione ai
          criteri di cui all'art.  5, ai carichi di  lavoro,  nonche'
          alla  esigenza  di integrazione per obiettivi delle risorse
          umane e materiali, evitando  le  eventuali  duplicazioni  e
          sovrapposizioni  di  funzioni  ed al fine di conseguire una
          riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in
          conseguenza,  delle  dotazioni  organiche   del   personale
          dirigenziale,  in  misura non inferiore al dieci per cento,
          riservando un  contingente  di  dirigenti  per  l'esercizio
          delle funzioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera b)".
            - Il decreto del Ministro delle finanze 5 giugno 1995, n.
          241,    riporta   il   "Regolamento   recante   norme   per
          l'istituzione del servizio per il controllo interno".
            - Si riporta il  testo  del  comma  2  dell'art.  20  del
          decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29: "2. Nelle
          amministrazioni pubbliche,  ove  gia'  non  esistano,  sono
          istituiti   servizi  di  controllo  interno,  o  nuclei  di
          valutazione,  con  il  compito  di   verificare,   mediante
          valutazioni  comparative  dei  costi  e  dei rendimenti, la
          realizzazione degli obiettivi,  la  corretta  ed  economica
          gestione  delle  risorse  pubbliche,  l'imparzialita' ed il
          buon andamento  dell'azione  amministrativa.  I  servizi  o
          nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione
          degli  organi  di  vertice,  i parametri di riferimento del
          controllo".
            - Il decreto del Presidente della Repubblica 21  dicembre
          1996,  n. 699, reca il "Regolamento di individuazione degli
          uffici di livello dirigenziale generale del Ministero delle
          finanze e delle relative funzioni".
            - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          recante  la  "Disciplina  dell'attivita'   di   Governo   e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri",
          prevede  che  con  decreto  ministeriale   possano   essere
          adottati   regolamenti  nelle  materie  di  competenza  del
          Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
          legge   espressamente   conferisca   tale   potere.    Tali
          regolamenti,  per  materie  di competenza di piu' Ministri,
          possono  essere  adottati  con  decreti  interministeriali,
          ferma  restando la necessita' di apposita autorizzazione da
          parte  della   legge.   I   regolamenti   ministeriali   ed
          interministeriali  non  possono  dettare  norme contrarie a
          quelle dei regolamenti emanati dal  Governo.  Essi  debbono
          essere  comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
          prima della  loro  emanazione.  Il  comma  4  dello  stesso
          articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti debbano
          recare la denominazione di  "regolamento",  siano  adottati
          previo  parere  del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
          ed alla registrazione della Corte  di  conti  e  pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
            -  Si  trascrive  il testo dell' art. 1, commi 3 e 4, del
          decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo  1992,  n.
          287,  recante  il "Regolamento degli uffici e del personale
          del Ministero delle finanze":
            "Art. 1 (Uffici centrali e periferici). - 1. (Omissis).
            2. (Omissis).
            3. Sono uffici alle dirette dipendenze del Ministro:
             a) l'ufficio del segretario generale;
             b) l'ufficio del coordinamento legislativo;
             c) l'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa;
             d) il Servizio centrale degli ispettori tributari;
             e) la Scuola centrale tributaria.
            4. Sono uffici centrali,  oltre  a  quelli  indicati  nel
          comma 3:
             a)  gli  uffici  direttamente  dipendenti dal segretario
          generale;
             b) il dipartimento delle entrate;
             c) il dipartimento delle dogane delle imposte indirette;
             d) il dipartimento del territorio;
             e) la direzione centrale degli  affari  generali  e  del
          personale;
             f) le direzioni centrali del dipartimento delle entrate;
             g) la direzione generale del dipartimento delle dogane e
          delle imposte indirette e le relative direzioni centrali;
             h)   le   direzioni   centrali   del   dipartimento  del
          territorio;
             i) le direzioni centrali della direzione generale  degli
          affari generali e del personale.
            -  Si trascrive il testo degli articoli 5 e 6 del decreto
          del Presidente della Repubblica  9  giugno  1992,  n.  336,
          recante  il "Regolamento concernente l'organizzazione della
          Scuola centrale tributaria, in attuazione degli articoli  5
          e 12 della legge 29 ottobre 1991, n. 358":
            "Art.  5 (Il direttore amministrativo). - 1. Il direttore
          amministrativo della Scuola centrale tributaria, scelto tra
          i dipendenti del Ministero delle finanze con  qualifica  di
          dirigente  superiore, e' nominato, su proposta del rettore,
          con decreto del Ministro delle finanze.
            2.   Il   direttore   ha   la   direzione   dei   servizi
          amministrativi della scuola e delle sedi decentrate e ne e'
          responsabile  ai  sensi  dell'art.    19  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  30  giugno  1972,  n.   748;
          riferisce periodicamente al rettore circa  l'andamento  dei
          servizi.
            Art.  6  (Organizzazione dei servizi amministrativi della
          Scuola e sedi decentrate). -  1.  Dipendono  dal  direttore
          amministrativo   le  divisioni  ed  i  servizi  di  seguito
          indicati, le cui competenze saranno stabilite  con  decreti
          del Ministro delle finanze:
             a)  divisione  I: programmazione didattica, gestione dei
          corsi, valutazione dei risultati;
             b)  servizio  affari  amministrativi  di   supporto   ai
          dipartimenti, ai gruppi di lavoro, ed alle commissioni;
             c) servizio percorsi formativi e periodi di applicazione
          per la dirigenza;
             d)  divisione  II:  biblioteca,  documentazione,  centro
          fotoriproduzione e stampa;
             e) divisione III: affari generali, personale e procedure
          selettive;
             f) divisione IV: sedi decentrate;
             g) servizio amministrativo-contabile.
            2. La Scuola  dispone  delle  seguenti  sedi  decentrate:
          Bari,  Palermo,  Scafati.  Con  decreto  del Ministro delle
          finanze, di concerto con il Ministro  del  tesoro,  saranno
          istituite altre sedi decentrate della scuola, di cui almeno
          tre  nelle  regioni  del nord, al fine di razionalizzane la
          distribuzione territoriale.
            3.  Presso  ogni  sede  decentrata   e'   istituita   una
          segreteria,  cui  e'  preposto  un direttore di segreteria,
          scelto tra i dipendenti  del  Ministero  delle  finanze  di
          qualifica  non  inferiore  all'ottava qualifica funzionale,
          nominato, su proposta del rettore, con decreto del Ministro
          delle finanze.
            4. Il direttore della segreteria di ciascuna  delle  sedi
          decentrate:
             a)  cura  la gestione del personale amministrativo e del
          personale di assistenza assegnato alla sede;
             b) cura gli affari amministrativi  e  contabili,  previa
          autorizzazione da parte del direttore amministrativo, delle
          relative spese, ed e' funzionario delegato;
             c)  assicura  il  necessario  supporto  allo svolgimento
          delle varie attivita' didattiche che si svolgono nella sede
          decentrata;
             d)  mantiene  i  rapporti  con  gli  uffici   finanziari
          periferici interessati allo svolgimento delle attivita'".
            -   Si  trascrive  il  testo  dell'art.  30  del  decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante  "Ordinamento
          degli   organi  speciali  di  giurisdizione  tributaria  ed
          organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione
          della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della  legge
          30 dicembre 1991, n. 413":
            "Art.   30   (Ufficio  di  segreteria  del  Consiglio  di
          presidenza). - 1. Il Consiglio di presidenza  e'  assistito
          da  un Ufficio di segreteria, al quale vengono assegnati un
          primo dirigente,  funzionari  ed  impiegati  delle  diverse
          qualifiche  funzionali,  appartenenti al contingente di cui
          all'art. 32, nei limiti fissati con decreto  del  Ministero
          delle finanze.
            2.   L'Ufficio  di  segreteria,  per  l'espletamento  dei
          compiti affidatigli, puo'  avvalersi  dei  servizi  di  cui
          all'art. 36".
            -  Si  trascrive  il  testo  dell'  art. 38, comma 1, del
          decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo  1992,  n.
          287,  recante  il "Regolamento degli uffici e del personale
          del Ministero delle finanze":
            "Art. 38 (Direzioni compartimentali del territorio). - 1.
          Le direzioni compartimentali del territorio hanno sede  nei
          seguenti capoluoghi di regione e sono competenti a svolgere
          le  rispettive attivita' nelle regioni per ciascuna di esse
          indicate:
             Torino,  per  le  regioni  Piemonte,  Valle  d'Aosta   e
          Liguria;
             Milano, per la regione Lombardia;
             Venezia,  per  le regioni Trentino-Alto Adige, Venezia e
          Friuli-Venezia Giulia;
             Bologna, per le regioni Emilia-Romagna e Marche;
             Firenze, per le regioni Toscana ed Umbria;
             Roma, per le regioni Lazio, Abruzzo e Molise;
             Napoli, per le regioni Campania e Calabria;
             Bari, per le regioni Puglia e Basilicata;
             Palermo, per la regione Sicilia;
             Cagliari, per la regione Sardegna".