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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1996, n. 700

Regolamento recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle relative funzioni.

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Testo in vigore dal:  1-3-1997

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, e successive modificazioni;
Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;
Visti i regolamenti concernenti l'organizzazione della scuola centrale tributaria, emanati con decreti del Presidente della Repubblica del 9 giugno 1992, n. 336 e del 31 luglio 1996, n. 526;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 6, comma 1, secondo periodo, e l'art. 31, comma 1, lettera b);
Visto il decreto del Ministro delle finanze 5 giugno 1995, n. 241, recante il regolamento istitutivo del servizio per il controllo interno del Ministero delle finanze, adottato in applicazione dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993;
Visto il regolamento di individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero delle finanze e delle relative funzioni, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 699, del D.P.R. che precede);
Considerato che occorre procedere all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle finanze e delle relative funzioni, con esclusione degli uffici appartenenti al dipartimento delle dogane e imposte indirette;
Sulle proposte del segretario generale, del direttore generale degli affari generali e del personale e dei direttori generali dei dipartimenti delle entrate e del territorio e del rettore della scuola centrale tributaria;
Uditi il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 febbraio 1996, nonché quello successivo espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota 3-7367 del 6 dicembre 1996;
D'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Uffici di livello dirigenziale non generale
1. Gli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle finanze, con esclusione di quelli del dipartimento delle dogane e imposte indirette, si distinguono in centrali e periferici.
2. Sono uffici centrali:
a) i servizi amministrativi, tecnici ed ispettivi, i centri informativi e le visioni in cui sono organizzati gli uffici di cui all'art. 1, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;
b) la direzione amministrativa e le divisioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1992, n. 336;
c) il servizio amministrativo del comando generale della guardia di finanza;
d) l'ufficio di segreteria del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, di cui all'art. 30 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
e) i componenti del collegio di direzione del servizio per il controllo interno, escluso il presidente, l'ufficio di segreteria del collegio stesso ed i reparti dell'anzidetto servizio.
3. Sono uffici periferici:
a) per il dipartimento delle entrate:
1) le direzioni regionali delle entrate per la Basilicata, il Molise e l'Umbria e le direzioni delle entrate per la Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano;
2) i servizi amministrativi, i servizi ispettivi e le divisioni o ripartizioni di livello corrispondente in cui sono organizzate le direzioni regionali delle entrate e le direzioni delle entrate;
3) i centri di servizio delle imposte dirette e indirette e le ripartizioni di livello corrispondente alle divisioni in cui tali uffici sono organizzati;
4) gli uffici delle entrate e le ripartizioni di livello corrispondente alle divisioni in cui tali uffici sono organizzati nelle sedi di maggiore rilevanza;
5) le segreterie delle commissioni tributarie regionali nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna;
b) per il dipartimento del territorio:
1) le direzioni compartimentali del territorio indicate all'art. 38, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;
2) i servizi amministrativi, tecnici ed ispettivi e le ripartizioni di livello corrispondente alle divisioni in cui sono organizzate le direzioni compartimentali del territorio;
3) gli uffici del territorio e le ripartizioni di livello corrispondente alle divisioni in cui tali uffici sono organizzati nelle sedi di maggiore rilevanza.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 29 ottobre 1991, n. 358, reca: "Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, reca: "Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1992, n. 336, reca, "Regolamento concernente l'organizzazione della Scuola centrale tributaria, in attuazione degli articoli 5 e 12 della legge 29 ottobre 1991, n. 358".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526, riporta "Regolamento recante norme per il funzionamento della Scuola centrale tributaria".
- Si trascrive il testo dei commi 10 e 11 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica":
"10. Fino al 30 giugno 1997 è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di individuare uffici di livello dirigenziale ulteriori rispetto a quelli già esistenti alla data del 1 agosto 1995. Il divieto non si applica alle regioni ed alle province autonome. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, per le quali, in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, non erano consentite la nomina a dirigente generale o qualifica equiparata, ovvero l'attribuzione dei relativi incarichi, non possono istituire posti in dotazione organica per tali qualifiche, né, in altro modo, procedere alla nomina od all'attribuzione di incarichi per l'esercizio delle rela- tive funzioni. È fatta salva, per le regioni, le province autonome e per gli enti locali, al di fuori delle vigenti piante organiche, la possibilità di conferire incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale ovvero apicali nell'ambito delle risorse di cui al comma 9.
11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano al Ministero delle finanze".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
"Art. 6 (Individuazione di uffici e piante organiche). - 1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e nelle università l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni è disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni è disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente".
- Si riporta il testo della lettera b), comma 1, dell'art. 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
"Art. 31 (Individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione delle piante organiche in sede di prima applicazione del presente decreto). - 1. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche procedono:
a) (Omissis);
b) alla formulazione di una proposta di ridefinizione dei propri uffici e delle piante organiche in relazione ai criteri di cui all'art. 5, ai carichi di lavoro, nonché alla esigenza di integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali, evitando le eventuali duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed al fine di conseguire una riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in conseguenza, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale, in misura non inferiore al dieci per cento, riservando un contingente di dirigenti per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera b)".
- Il decreto del Ministro delle finanze 5 giugno 1995, n. 241, riporta il "Regolamento recante norme per l'istituzione del servizio per il controllo interno".
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: "2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 699, reca il "Regolamento di individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero delle finanze e delle relative funzioni".
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte di conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell' art. 1, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il "Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze":
"Art. 1 (Uffici centrali e periferici). - 1. (Omissis).
2. (Omissis).
3. Sono uffici alle dirette dipendenze del Ministro:
a) l'ufficio del segretario generale;
b) l'ufficio del coordinamento legislativo;
c) l'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa;
d) il Servizio centrale degli ispettori tributari;
e) la Scuola centrale tributaria.
4. Sono uffici centrali, oltre a quelli indicati nel comma 3:
a) gli uffici direttamente dipendenti dal segretario generale;
b) il dipartimento delle entrate;
c) il dipartimento delle dogane delle imposte indirette;
d) il dipartimento del territorio;
e) la direzione centrale degli affari generali e del personale;
f) le direzioni centrali del dipartimento delle entrate;
g) la direzione generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e le relative direzioni centrali;
h) le direzioni centrali del dipartimento del territorio;
i) le direzioni centrali della direzione generale degli affari generali e del personale.
- Si trascrive il testo degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1992, n. 336, recante il "Regolamento concernente l'organizzazione della Scuola centrale tributaria, in attuazione degli articoli 5 e 12 della legge 29 ottobre 1991, n. 358":
"Art. 5 (Il direttore amministrativo). - 1. Il direttore amministrativo della Scuola centrale tributaria, scelto tra i dipendenti del Ministero delle finanze con qualifica di dirigente superiore, è nominato, su proposta del rettore, con decreto del Ministro delle finanze.
2. Il direttore ha la direzione dei servizi amministrativi della scuola e delle sedi decentrate e ne è responsabile ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; riferisce periodicamente al rettore circa l'andamento dei servizi.
Art. 6 (Organizzazione dei servizi amministrativi della Scuola e sedi decentrate). - 1. Dipendono dal direttore amministrativo le divisioni ed i servizi di seguito indicati, le cui competenze saranno stabilite con decreti del Ministro delle finanze:
a) divisione I: programmazione didattica, gestione dei corsi, valutazione dei risultati;
b) servizio affari amministrativi di supporto ai dipartimenti, ai gruppi di lavoro, ed alle commissioni;
c) servizio percorsi formativi e periodi di applicazione per la dirigenza;
d) divisione II: biblioteca, documentazione, centro fotoriproduzione e stampa;
e) divisione III: affari generali, personale e procedure selettive;
f) divisione IV: sedi decentrate;
g) servizio amministrativo-contabile.
2. La Scuola dispone delle seguenti sedi decentrate:
Bari, Palermo, Scafati. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno istituite altre sedi decentrate della scuola, di cui almeno tre nelle regioni del nord, al fine di razionalizzane la distribuzione territoriale.
3. Presso ogni sede decentrata è istituita una segreteria, cui è preposto un direttore di segreteria, scelto tra i dipendenti del Ministero delle finanze di qualifica non inferiore all'ottava qualifica funzionale, nominato, su proposta del rettore, con decreto del Ministro delle finanze.
4. Il direttore della segreteria di ciascuna delle sedi decentrate:
a) cura la gestione del personale amministrativo e del personale di assistenza assegnato alla sede;
b) cura gli affari amministrativi e contabili, previa autorizzazione da parte del direttore amministrativo, delle relative spese, ed è funzionario delegato;
c) assicura il necessario supporto allo svolgimento delle varie attività didattiche che si svolgono nella sede decentrata;
d) mantiene i rapporti con gli uffici finanziari periferici interessati allo svolgimento delle attività".
- Si trascrive il testo dell'art. 30 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante "Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413":
"Art. 30 (Ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza). - 1. Il Consiglio di presidenza è assistito da un Ufficio di segreteria, al quale vengono assegnati un primo dirigente, funzionari ed impiegati delle diverse qualifiche funzionali, appartenenti al contingente di cui all'art. 32, nei limiti fissati con decreto del Ministero delle finanze.
2. L'Ufficio di segreteria, per l'espletamento dei compiti affidatigli, può avvalersi dei servizi di cui all'art. 36".
- Si trascrive il testo dell' art. 38, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il "Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze":
"Art. 38 (Direzioni compartimentali del territorio). - 1.
Le direzioni compartimentali del territorio hanno sede nei seguenti capoluoghi di regione e sono competenti a svolgere le rispettive attività nelle regioni per ciascuna di esse indicate:
Torino, per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria;
Milano, per la regione Lombardia;
Venezia, per le regioni Trentino-Alto Adige, Venezia e Friuli-Venezia Giulia;
Bologna, per le regioni Emilia-Romagna e Marche;
Firenze, per le regioni Toscana ed Umbria;
Roma, per le regioni Lazio, Abruzzo e Molise;
Napoli, per le regioni Campania e Calabria;
Bari, per le regioni Puglia e Basilicata;
Palermo, per la regione Sicilia;
Cagliari, per la regione Sardegna".