stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 dicembre 1996, n. 692

Regolamento recante norme concernenti le modalità per la concessione dell'esenzione dall'accisa e dall'imposta di consumo sui carburanti e sugli oli lubrificanti consumati dagli aeromobili per i voli didattici.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-2-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/11/2021)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-2-1997
al: 20-11-2021
aggiornamenti all'articolo
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE 
  Visto l'articolo 24 del testo unico delle disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con  decreto  legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, che contiene disposizioni per la  disciplina
degli oli minerali impiegati in usi agevolati; 
  Visto il punto 2 della  tabella  A  allegata  al  predetto  decreto
legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  che  prevede   l'esenzione
dall'accisa per gli oli minerali impiegati  come  carburanti  per  la
navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e  per  i
voli didattici; 
  Visto l'articolo 62, comma 3, del  citato  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, che prevede per gli oli lubrificanti  imbarcati
per provvista di bordo di aerei o navi lo stesso trattamento previsto
per i carburanti; 
  Visto l'articolo 67 del menzionato decreto legislativo  26  ottobre
1995, n. 504, che attribuisce al Ministro delle finanze  la  potesta'
di emanare le norme regolamentari per disciplinare, tra  l'altro,  la
concessione di agevolazioni; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 28 settembre 1995; 
  Viste le comunicazioni al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
effettuate, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto
1988, n. 400, con note prot. n. 29/1996  del  3  gennaio  1996  e  n.
3156/96 del 17 maggio 1996; 
                               ADOTTA 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                        Campo di applicazione 
  1. L'esenzione dall'accisa prevista dal punto  2  della  tabella  A
allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 
504,  d'ora  in  avanti  denominato  "testo  unico",  e   l'esenzione
dall'imposta di consumo  prevista  dall'articolo  62,  comma  3,  del
medesimo "testo unico" spettano  alle  scuole  civili  di  pilotaggio
aereo in possesso di specifica licenza, rilasciata  alle  stesse  dal
Ministero dei trasporti e  della  navigazione  -  Direzione  generale
dell'aviazione civile, ai sensi del decreto  ministeriale  18  giugno
1981, e successive modificazioni, relativamente ai carburanti ed agli
oli  lubrificanti  destinati  al   funzionamento   degli   aeromobili
autorizzati dal predetto Ministero all'impiego  aeroscolastico  ed  a
tale scopo effettivamente utilizzati. 
  2. Ai fini del presente regolamento si intendono per voli didattici
quelli effettuati esclusivamente per l'insegnamento e l'addestramento
finalizzati al conseguimento di specifiche  licenze  ed  abilitazioni
aeronautiche relative al pilotaggio degli aeromobili. 
    

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


    
          Note alle premesse: 
             -  Il  testo  dell'art.  24  del   testo   unico   delle
          disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte   sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative (piu' brevemente  "testo  unico")  approvato
          con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, pubblicato
          nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 
          279 del 29 novembre 1995, d'ora in avanti denominato "testo
          unico", e' il seguente: 
             "1. Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 17
          e le altre  norme  comunitarie  relative  al  regime  delle
          agevolazioni, gli oli minerali destinati agli usi  elencati
          nella tabella A  allegata  al  presente  testo  unico  sono
          ammessi ad esenzione o all'aliquota  ridotta  nella  misura
          ivi prevista. 
             2.  Le  agevolazioni  sono  accordate   anche   mediante
          restituzione  dell'imposta  pagata;  la  restituzione  puo'
          essere effettuata con la procedura  di  accredito  prevista
          dall'art. 14". 
             - Il testo del punto 2 della tabella A allegata al testo
          unico, ivi compresa la  nota  (1)  apposta  in  calce  alla
          predetta tabella A, e' il seguente: 
                                                           "TABELLA A 
            IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE 
              DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UNA ALIQUOTA RIDOTTA, 
              SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE. 
                 2. Impieghi come carburanti per la 
             navigazione aerea diversa dall'aviazione 
             privata da diporto e per i voli 
             didattici (1) . . . . . . . . . . . . . . esenzione 
          ------------ 
             (1)  Per  "aviazione   privata   da   diporto"   e   per
          "imbarcazioni private da diporto" si intende  l'uso  di  un
          aeromobile o di una imbarcazione da parte del  proprietario
          o della persona fisica o giuridica che puo' utilizzarli  in
          virtu' di un contratto di locazione o per  qualsiasi  altro
          titolo, per scopo non commerciale  ed  in  particolare  per
          scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci  o  dalla
          prestazione di servizi a titolo  oneroso  o  per  conto  di
          autorita' pubbliche". 
             - Il testo dell'art. 62, comma 3, del testo unico e'  il
          seguente: "3. L'imposta di cui al comma 1 si applica  anche
          per gli  oli  lubrificanti  utilizzati  in  miscela  con  i
          carburanti con funzione di lubrificazione e non  e'  dovuta
          per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella
          lavorazione  della  gomma  naturale  e  sintetica  per   la
          fabbricazione  dei  relativi  manufatti,  nella  produzione
          delle  materie  plastiche  e  delle  resine  artificali   o
          sintetiche, comprese le  colle  adesive,  nella  produzione
          degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi
          di cui all'art. 22,  comma  2.  Per  gli  oli  lubrificanti
          imbarcati per provvista di bordo di aerei o navi si applica
          lo stesso trattamento previsto per i carburanti". 
             - Il testo dell'art. 67 del testo unico e' il seguente: 
             "Art. 67. - 1. Con decreto del Ministro  delle  finanze,
          da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme  regolamentari
          per  l'applicazione   del   presente   testo   unico,   con
          particolare      riferimento       all'accertamento       e
          contabilizzazione   dell'imposta,    all'istituzione    dei
          depositi  fiscali,  al  riconoscimento  delle  qualita'  di
          operatore professionale, di  rappresentante  fiscale  o  di
          obbligato d'imposta diversa dalle accise, alla  concessione
          di agevolazioni,  esenzioni,  abbuoni  o  restituzioni,  al
          riconoscimento di non  assoggettabilita'  al  regime  delle
          accise, all'effettuazione  della  vigilanza  finanziaria  e
          fiscale,  alla  circolazione  e   deposito   dei   prodotti
          sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla  cessione
          dei contrassegni di  Stato,  all'istituzione  degli  uffici
          finanziari  di  fabbrica.  In  attuazione  dei  criteri  di
          carattere generale  stabiliti  dalle  norme  regolamentari,
          l'amministrazione finanziaria  impartisce  le  disposizioni
          specifiche per i singoli casi. Fino a  quando  non  saranno
          emanate le predette norme regolamentari restano  in  vigore
          quelle vigenti, in quanto applicabili. I  cali  ammissibili
          all'abbuono  dell'imposta,  fino  a  quando   non   saranno
          determinati con il decreto previsto dall'art. 4,  comma  2,
          si determinano in base  alle  percentuali  stabilite  dalle
          norme vigenti. 
             2. Fino all'emanazione del decreto previsto dall'art. 2,
          comma 5, per l'applicazione delle variazioni di aliquote ai
          prodotti gia' immessi in consumo, valgono  le  disposizioni
          dell'art. 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213; per la loro
          inosservanza si applica la sanzione amministrativa prevista
          dall'art. 50. 
             3. Le disposizioni  dell'art.  63  si  applicano  per  i
          diritti annuali relativi agli anni 1996 e seguenti. Per gli
          impianti che vengono assoggettati a licenza, gli  esercenti
          devono denunciare la loro attivita' entro 60  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del testo unico;  il  diritto  di
          licenza deve essere pagato a decorrere dal 1996. 
             4. Fino al 30 giugno 1999, sono esentati  dall'accisa  i
          prodotti venduti  in  negozi  sotto  controllo  doganale  e
          trasportati, nei limiti dei quantitativi  consentiti  dalle
          vigenti disposizioni comunitarie, nel bagaglio personale di
          un viaggiatore che si reca in un altro Stato membro con  un
          volo o con una traversata marittima intracomunitaria. 
             5.  Il  diritto  erariale  speciale   per   gli   alcoli
          denaturati previsto dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre
          1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
          dicembre  1948,  n.  1388,  e   successive   modificazioni,
          soppresso dal 1 luglio 1996  dall'art.  35,  comma  2,  del
          decreto-legge 30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,  n.  427,  si
          applica  con  l'osservanza  delle  disposizioni   stabilite
          dall'art. 61. 
             6. Per la vigilanza sulla  produzione  e  sul  commercio
          delle materie prime alcoligene restano in vigore, in quanto
          applicabili, le disposizioni del decreto-legge  30  ottobre
          1952, n. 1322, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          20 dicembre 1952, n. 2384, fino a  quando  la  materia  non
          sara' regolamentata con il decreto da emanare ai sensi  del
          comma 1. Per le violazioni delle predette  disposizioni  si
          applica l'art. 50. 
             7. I codici della nomenclatura  combinata  indicati  nel
          presente testo unico corrispondono a quelli della  versione
          vigente alla data del 1 ottobre 1994. 
             8. I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni  del
          presente testo unico, qualora non sia  stato  stabilito  un
          termine diverso, sono eseguiti entro 180 giorni dalla  data
          di entrata in vigore del testo unico medesimo". 
          Note all'art. 1: 
             - Per riferimenti al punto 2 della tabella A allegata al
          testo unico ed all'art. 62, comma  3,  del  predetto  testo
          unico vedansi note alle premesse. 
             - Il decreto 18 giugno  1981  e'  stato  pubblicato  nel
          supplemento ordinario n. 35 alla Gazzetta Ufficiale n.  183
          del 6 luglio 1981.