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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 dicembre 1996, n. 692

Regolamento recante norme concernenti le modalità per la concessione dell'esenzione dall'accisa e dall'imposta di consumo sui carburanti e sugli oli lubrificanti consumati dagli aeromobili per i voli didattici.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-2-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/11/2021)
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Testo in vigore dal:  15-2-1997 al: 20-11-2021
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IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che contiene disposizioni per la disciplina degli oli minerali impiegati in usi agevolati;
Visto il punto 2 della tabella A allegata al predetto decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede l'esenzione dall'accisa per gli oli minerali impiegati come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici;
Visto l'articolo 62, comma 3, del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede per gli oli lubrificanti imbarcati per provvista di bordo di aerei o navi lo stesso trattamento previsto per i carburanti;
Visto l'articolo 67 del menzionato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che attribuisce al Ministro delle finanze la potestà di emanare le norme regolamentari per disciplinare, tra l'altro, la concessione di agevolazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 settembre 1995;
Viste le comunicazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuate, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con note prot. n. 29/1996 del 3 gennaio 1996 e n. 3156/96 del 17 maggio 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione
1. L'esenzione dall'accisa prevista dal punto 2 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, d'ora in avanti denominato "testo unico", e l'esenzione dall'imposta di consumo prevista dall'articolo 62, comma 3, del medesimo "testo unico" spettano alle scuole civili di pilotaggio aereo in possesso di specifica licenza, rilasciata alle stesse dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, ai sensi del decreto ministeriale 18 giugno 1981, e successive modificazioni, relativamente ai carburanti ed agli oli lubrificanti destinati al funzionamento degli aeromobili autorizzati dal predetto Ministero all'impiego aeroscolastico ed a tale scopo effettivamente utilizzati.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono per voli didattici quelli effettuati esclusivamente per l'insegnamento e l'addestramento finalizzati al conseguimento di specifiche licenze ed abilitazioni aeronautiche relative al pilotaggio degli aeromobili.


AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.



Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (più brevemente "testo unico") approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n.
279 del 29 novembre 1995, d'ora in avanti denominato "testo unico", è il seguente:
"1. Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 17 e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, gli oli minerali destinati agli usi elencati nella tabella A allegata al presente testo unico sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista.
2. Le agevolazioni sono accordate anche mediante restituzione dell'imposta pagata; la restituzione può essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'art. 14".
- Il testo del punto 2 della tabella A allegata al testo unico, ivi compresa la nota (1) apposta in calce alla predetta tabella A, è il seguente:
"TABELLA A
IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE
DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UNA ALIQUOTA RIDOTTA, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE.
2. Impieghi come carburanti per la
navigazione aerea diversa dall'aviazione
privata da diporto e per i voli
didattici (1) . . . . . . . . . . . . . . esenzione
------------
(1) Per "aviazione privata da diporto" e per "imbarcazioni private da diporto" si intende l'uso di un aeromobile o di una imbarcazione da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica che può utilizzarli in virtù di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopo non commerciale ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche".
- Il testo dell'art. 62, comma 3, del testo unico è il seguente: "3. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione e non è dovuta per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'art. 22, comma 2. Per gli oli lubrificanti imbarcati per provvista di bordo di aerei o navi si applica lo stesso trattamento previsto per i carburanti".
- Il testo dell'art. 67 del testo unico è il seguente:
"Art. 67. - 1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione del presente testo unico, con particolare riferimento all'accertamento e contabilizzazione dell'imposta, all'istituzione dei depositi fiscali, al riconoscimento delle qualità di operatore professionale, di rappresentante fiscale o di obbligato d'imposta diversa dalle accise, alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni, al riconoscimento di non assoggettabilità al regime delle accise, all'effettuazione della vigilanza finanziaria e fiscale, alla circolazione e deposito dei prodotti sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla cessione dei contrassegni di Stato, all'istituzione degli uffici finanziari di fabbrica. In attuazione dei criteri di carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari, l'amministrazione finanziaria impartisce le disposizioni specifiche per i singoli casi. Fino a quando non saranno emanate le predette norme regolamentari restano in vigore quelle vigenti, in quanto applicabili. I cali ammissibili all'abbuono dell'imposta, fino a quando non saranno determinati con il decreto previsto dall'art. 4, comma 2, si determinano in base alle percentuali stabilite dalle norme vigenti.
2. Fino all'emanazione del decreto previsto dall'art. 2, comma 5, per l'applicazione delle variazioni di aliquote ai prodotti già immessi in consumo, valgono le disposizioni dell'art. 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213; per la loro inosservanza si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 50.
3. Le disposizioni dell'art. 63 si applicano per i diritti annuali relativi agli anni 1996 e seguenti. Per gli impianti che vengono assoggettati a licenza, gli esercenti devono denunciare la loro attività entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del testo unico; il diritto di licenza deve essere pagato a decorrere dal 1996.
4. Fino al 30 giugno 1999, sono esentati dall'accisa i prodotti venduti in negozi sotto controllo doganale e trasportati, nei limiti dei quantitativi consentiti dalle vigenti disposizioni comunitarie, nel bagaglio personale di un viaggiatore che si reca in un altro Stato membro con un volo o con una traversata marittima intracomunitaria.
5. Il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati previsto dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni, soppresso dal 1 luglio 1996 dall'art. 35, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applica con l'osservanza delle disposizioni stabilite dall'art. 61.
6. Per la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcoligene restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1952, n. 2384, fino a quando la materia non sarà regolamentata con il decreto da emanare ai sensi del comma 1. Per le violazioni delle predette disposizioni si applica l'art. 50.
7. I codici della nomenclatura combinata indicati nel presente testo unico corrispondono a quelli della versione vigente alla data del 1 ottobre 1994.
8. I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni del presente testo unico, qualora non sia stato stabilito un termine diverso, sono eseguiti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del testo unico medesimo".
Note all'art. 1:
- Per riferimenti al punto 2 della tabella A allegata al testo unico ed all'art. 62, comma 3, del predetto testo unico vedansi note alle premesse.
- Il decreto 18 giugno 1981 è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 35 alla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 luglio 1981.