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DECRETO-LEGGE 6 ottobre 1948, n. 1200

Modificazioni al regime fiscale degli alcoli e del benzolo.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 03 dicembre 1948, n. 1388 (in G.U. 04/12/1948, n.283).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/1993)
Testo in vigore dal:  30-10-1993
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

Diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati od a essi
parificati.


Per gli alcoli e loro residui che siano sottoposti a norma delle vigenti disposizioni a denaturazione o comunque destinati ad essere impiegati, in esenzione d'imposta, in lavorazioni ammessi all'uso degli alcoli denaturati, è mantenuto lo sgravio dell'imposta di fabbricazione ed è stabilito, per gli alcoli di 1ª categoria, o considerati tali agli effetti fiscali, provenienti da qualsiasi materia prima, un diritto erariale nella misura ridotta di L. 1000, per ogni ettanidro. (5) (7)
((12))

In sede di ridistillazione degli spiriti grezzi di 2ª categoria, per portarli ad una gradazione non inferiore a quella prescritta di 90° per essere sottoposti a denaturazione, è concesso l'abbuono dell'imposta sui cali effettivi di lavorazione entro il limite massimo dell'1,5% del quantitativo di spirito sottoposto a ridistillazione.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 16 settembre 1955, n. 836, convertito con modificazioni dalla L. 15 novembre 1955, n. 1037, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "È elevato a lire 6000 per ettanidro il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati di prima categoria o ad essi parificati previsto dall'art. 4 del decreto - legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con aggiunte, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388".
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 16 settembre 1955, n. 836, convertito con modificazioni dalla L. 15 novembre 1955, n. 1037, come modificato dalla L. 18 agosto 1978, n. 506, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "È elevato a L. 12.000 per ettanidro il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati di prima categoria o a essi parificati previsti dall'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037".
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AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, ha disposto (con l'art. 35, comma 2) che "Il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni, è soppresso dal 1 luglio 1996".