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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 agosto 1996, n. 527

Regolamento recante norme per l'attività del Servizio di controllo interno.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-10-1996
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vigente al 05/05/2024
Testo in vigore dal: 26-10-1996
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visti  gli  articoli  3,  14, 16, 17 e 20 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n.  29,  come  modificato  ed  integrato  dal  decreto
legislativo  18  novembre  1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23
dicembre 1993, n. 546;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visti gli articoli 3-ter, comma 2, e 3-quater della legge 11 luglio
1995, n. 273, di conversione del decreto-legge  12  maggio  1995,  n.
163;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
del  5  marzo  1996,  con  cui e' stato istituito, ai sensi dell'art.
3-quater della legge 11 luglio  1995,  n.  273,  di  conversione  del
decreto-legge  12  maggio  1995,  n.  163,  il  Servizio di controllo
interno del Ministero del lavoro e  della  previdenza  sociale,  sono
stati  nominati i componenti del collegio preposto alla direzione del
Servizio stesso ed e' stato assegnato al medesimo un  nucleo  di  sei
dirigenti;
  Ravvisata  la  necessita' di emanare il regolamento di cui all'art.
20 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  al fine di disciplinare l'attivita'
del Servizio di controllo interno;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale
del 29 luglio 1996;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri;
                               ADOTTA
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                         Funzione del SECIN
  1. Il Servizio di controllo interno (SECIN), istituito con  decreto
ministeriale 5 marzo 1996, opera in posizione di autonomia e risponde
della  sua  attivita'  esclusivamente  al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale che ne stabilisce, con decreto, l'organizzazione.
  2. Il SECIN verifica l'attivita' amministrativa del  Ministero  del
lavoro e della previdenza sociale.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
            Note alle premesse:
             - Si riporta nell'ordine il testo vigente degli articoli
          3, 14, 16, 17 e 20  del  D.Lgs.  3  febbraio  1993,  n.  29
          (Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge  23  ottobre  1992,  n.  421),  come  modificato   ed
          integrato  dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470
          e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546:
             "Art.  3  (Indirizzo politico-amministrativo; funzioni e
          responsabilita'). - 1. Gli organi  di  Governo  definiscono
          gli obiettivi ed i programmi
          da  attuare e verificano la rispondenza dei risultati della
          gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
             2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria,  tecnica
          ed  amministrativa,  compresa  l'adozione di tutti gli atti
          che impegnano l'amministrazione verso  l'esterno,  mediante
          autonomi  poteri  di spesa, di organizzazione delle risorse
          umane e strumentali e di controllo.  Essi sono responsabili
          della gestione e dei relativi risultati.
             3. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di  vertice
          non  siano  direttamente  o  indirettamente  espressione di
          rappresentanza politica, adeguano  i  loro  ordinamenti  al
          principio  della  distinzione tra indirizzo e controllo, da
          un lato, e gestione dall'altro.
             Nell'ambito  della  mobilita'  della  dirigenza,   nelle
          universita'  e  negli  istituti di istruzione universitaria
          l'incarico di direttore  amministrativo  e'  attribuito  ai
          dirigenti   della   stessa  universita'  o  di  altra  sede
          universitaria, ovvero di  altra  amministrazione  pubblica,
          previo  nulla  osta  dell'amministrazione  di appartenenza.
          L'incarico e' a tempo determinato e puo' essere  rinnovato.
          Gli statuti dei singoli atenei determinano le modalita' per
          lo  svolgimento dei concorsi, per l'accesso alle qualifiche
          dirigenziali, da attuare anche tra piu' atenei, sulla  base
          di appositi accordi".
             "Art.  14  (Indirizzo  politico-amministrativo). - 1. Il
          Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A
          tal  fine,  periodicamente  e  comunque  ogni  anno   entro
          sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla
          base delle proposte dei dirigenti generali:
               a)  definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare,
          indica le  priorita'  ed  emana  le  conseguenti  direttive
          generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
               b)  assegna, a ciascun ufficio di livello dirigenziale
          generale,     una     quota     parte     del      bilancio
          dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie,
          riferibili  ai  procedimenti  o  subprocedimenti attribuiti
          alla responsabilita' dell'ufficio,  e  agli  oneri  per  il
          personale   e   per  le  risorse  strumentali  allo  stesso
          assegnati.
             2. In relazione anche all'esercizio  delle  funzioni  di
          cui  al  comma  1,  i  consigli di amministrazione svolgono
          compiti consultivi.
             3. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti
          ad avocazione da parte del Ministro, se non per particolari
          motivi di necessita' ed urgenza specificamente indicati nel
          provvedimento di avocazione, da  comunicare  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri".
             "Art. 16 (Funzioni di direzione dei dirigenti generali).
          - 1. I dirigenti generali nell'esercizio dei poteri e delle
          attribuzioni di cui all'art. 3:
               a) formulano proposte al Ministro, anche ai fini della
          elaborazione  di  programmi,  di  direttive,  di  schemi di
          progetti di legge o di atti di competenza ministeriale;
               b) curano  l'attuazione  dei  programmi  definiti  dal
          Ministro  ed  a tal fine adottano progetti, la cui gestione
          e' attribuita ai dirigenti, indicando le risorse occorrenti
          alla realizzazione di ciascun progetto;
               c) esercitano i poteri  di  spesa,  nei  limiti  degli
          stanziamenti  di bilancio, e di acquisizione delle entrate,
          definendo i limiti di valore delle spese  che  i  dirigenti
          possono impegnare;
               d)   determinano,   informandone   le   organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
          i criteri generali di organizzazione degli uffici,  secondo
          i  principi di cui al titolo I e le direttive dei Ministri,
          definendo, in particolare, l'orario di servizio e  l'orario
          di  apertura  al  pubblico  e  l'articolazione  dell'orario
          contrattuale  di  lavoro   in   relazione   alle   esigenze
          funzionali della struttura organizzativa cui sono preposti,
          previo  eventuale  esame con le organizzazioni sindacali di
          cui all'art. 45, comma  8,  secondo  le  modalita'  di  cui
          all'art. 10;
               e)  adottano  gli  atti  di  gestione  del personale e
          provvedono  all'attribuzione  dei   trattamenti   economici
          accessori  spettanti  al  personale, nel rispetto di quanto
          stabilito dai contratti collettivi per il personale di  cui
          all'art. 2, comma 2;
               f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere
          di conciliare e transigere;
               g)   coordinano  le  attivita'  dei  responsabili  dei
          procedimenti, individuati in base alla legge 7 agosto 1990,
          n. 241;
               h)  verificano  e   controllano   le   attivita'   dei
          dirigenti,  anche con potere sostitutivo in caso di inerzia
          degli stessi;
               i)  richiedono   direttamente   pareri   agli   organi
          consultivi  dell'amministrazione  e  forniscono risposte ai
          rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
               l) propongono l'adozione delle misure di cui  all'art.
          20, comma 5, nei confronti dei dirigenti".
             "Art.  17 (Funzioni di direzione del dirigente). - 1. Al
          dirigente  competono  nell'esercizio  dei  poteri  e  delle
          attribuzioni di cui all'art. 3:
               a)  la  direzione, secondo le vigenti disposizioni, di
          uffici  centrali  e  periferici  con   circoscrizione   non
          inferiore a quella provinciale o di particolare rilevanza;
               b)   la  direzione  e  il  coordinamento  dei  sistemi
          informatico-statistici e del relativo personale;
               c) l'esercizio dei poteri  di  spesa,  per  quanto  di
          competenza,  nonche'  dei  poteri di gestione inerenti alla
          realizzazione dei progetti adottati dal dirigente generale;
               d) la verifica periodica del carico di lavoro e  della
          produttivita'  dell'ufficio,  previo eventuale esame con le
          organizzazioni sindacali  di  cui  all'art.  45,  comma  8,
          secondo  le modalita' di cui all'art. 10; la verifica sulle
          stesse  materie  riferita  ad  ogni  singolo  dipendente  e
          l'adozione delle iniziative nei  confronti  del  personale,
          ivi  comprese  in  caso  di  insufficiente rendimento o per
          situazioni di esubero, le iniziative per  il  trasferimento
          ad altro ufficio o per il collocamento in mobilita';
               e)  l'attribuzione  di trattamenti economici accessori
          per  quanto  di  competenza,  nel  rispetto  dei  contratti
          collettivi;
               f) l'individuazione, in base alla legge 7 agosto 1990,
          n.  241,  dei  responsabili dei procedimenti che fanno capo
          all'ufficio e la verifica,  anche  su  richiesta  di  terzi
          interessati,   del  rispetto  dei  termini  e  degli  altri
          adempimenti;
               g) le risposte ai rilievi degli  organi  di  controllo
          sugli  atti  di  propria  competenza  e, ove preposto ad un
          ufficio periferico, le  richieste  di  pareri  agli  organi
          consultivi periferici dell'amministrazione;
               h)  la  formulazione di proposte al dirigente generale
          in ordine anche  all'adozione  di  progetti  e  ai  criteri
          generali di organizzazione degli uffici.
             2.  Il  dirigente preposto agli uffici periferici di cui
          al comma  1,  lettera  a),  provvede  in  particolare  alla
          gestione  del  personale  e  delle  risorse  finanziarie  e
          strumentali assegnate a detti uffici  ed  e'  sovraordinato
          agli uffici di livello inferiore operanti nell'ambito della
          circoscrizione,  nei  confronti  dei  quli  svolge altresi'
          funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza.  Provvede
          inoltre   all'adeguamento  dell'orario  di  servizio  e  di
          apertura al pubblico tenendo conto della specifica  realta'
          territoriale,  fatto  salvo  il disposto di cui all'art. 36
          della   legge   8   giugno   1990,   n.      142,   nonche'
          all'articolazione   dell'orario   contrattuale  di  lavoro,
          previo eventuale esame con le organizzazioni  sindacali  di
          cui  all'art.  45,  comma  8,  secondo  le modalita' di cui
          all'art. 10".
             "Art.  20  (Verifica  dei   risultati.   Responsabilita'
          dirigenziali).  -  1.  I  dirigenti generali ed i dirigenti
          sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli
          uffici ai quali  sono  preposti,  della  realizzazione  dei
          programmi  e  dei  progetti loro affidati in relazione agli
          obiettivi dei rendimenti e  dei  risultati  della  gestione
          finanziaria,   tecnica   ed   amministrativa,   incluse  le
          decisioni  organizzative  e  di  gestione  del   personale.
          All'inizio   di   ogni  anno,  i  dirigenti  presentano  al
          direttore generale, e questi  al  Ministro,  una  relazione
          sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
             2.   Nelle   amministrazioni  pubbliche,  ove  gia'  non
          esistano, sono istituiti servizi di  controllo  interno,  o
          nuclei  di  valutazione,  con  il  compito  di  verificare,
          mediante  valutazioni   comparative   dei   costi   e   dei
          rendimenti,  la  realizzazione degli obiettivi, la corretta
          ed   economica   gestione    delle    risorse    pubbliche,
          l'imparzialita'    ed   il   buon   andamento   dell'azione
          amministrativa.  I  servizi  o  nuclei  determinano  almeno
          annualmente, anche su indicazione degli organi di  vertice,
          i parametri di riferimento del controllo.
             3.  Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di
          autonomia  e  rispondono  esclusivamente  agli  organi   di
          direzione  politica.  Ad  essi  e'  attribuito, nell'ambito
          delle dotazioni organiche vigenti, un apposito  contingente
          di  personale.  Puo' essere utilizzato anche personale gia'
          collocato  fuori   ruolo.   Per   motivate   esigenze,   le
          amministrazioni  pubbliche  possono  altresi'  avvalersi di
          consulenti esterni, esperti in tecniche  di  valutazione  e
          nel controllo di gestione.
             4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti
          da  dirigenti  generali  e  da  esperti  anche esterni alle
          amministrazioni.  In casi di particolare  complessita',  il
          Presidente    del    Consiglio    puo'   stipulare,   anche
          cumulativamente  per  piu'   amministrazioni,   convenzioni
          apposite  con  soggetti  pubblici o privati particolarmente
          qualificati.
             5.  I  servizi  e  nuclei  hanno  accesso  ai  documenti
          amministrativi   e  possono  richiedere,  oralmente  o  per
          iscritto, informazioni agli  uffici  pubblici.  Riferiscono
          trimestralmente  sui  risultati  della  loro attivita' agli
          organi generali  di  direzione.  Gli  uffici  di  controllo
          interno  delle  amministrazioni  territoriali e periferiche
          riferiscono altresi' ai comitati di cui al comma 6.
             6.    I    comitati    provinciali    delle    pubbliche
          amministrazioni  e i comitati metropolitani di cui all'art.
          18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno
          1992,  si avvalgono degli uffici di controllo interno delle
          amministrazioni territoriali e periferiche.
             7. All'istituzione degli uffici di cui  al  comma  2  si
          provvede  con  regolamenti delle singole amministrazioni da
          emanarsi entro il 1 febbraio 1994. E' consentito avvalersi,
          sulla  base  di  apposite  convenzioni,  di   uffici   gia'
          istituiti in altre amministrazioni.
             8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le
          amministrazioni  che  esercitano  competenze  in materia di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          le  operazioni  di  cui  al  comma  2  sono  effettuate dal
          Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i
          dirigenti generali. I termini e le modalita' di  attuazione
          del  procedimento  di  verifica  dei risultati da parte del
          Ministro competente  e  del  Consiglio  dei  Ministri  sono
          stabiliti  rispettivamente  con  regolamento ministeriale e
          con decreto del Presidente della  Repubblica  da  adottarsi
          entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto
          1988, n. 400.
             9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi
          della   gestione  finanziaria,  tecnica  ed  amministrativa
          comportano,   in   contraddittorio,   il   collocamento   a
          disposizione   per  la  durata  massima  di  un  anno,  con
          conseguente  perdita  del  trattamento economico accessorio
          connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale
          provvedimento e' adottato dal Ministro  ove  si  tratti  di
          dirigenti  e  dal  Consiglio  dei Ministri ove si tratti di
          dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni, provvedono
          gli organi  amministrativi  di  vertice.  Per  effetto  del
          collocamento  a  disposizione non si puo' procedere a nuove
          nomine   a   qualifiche   dirigenziali.    In    caso    di
          responsabilita'  particolarmente  grave  o  reiterata,  nei
          confronti dei dirigenti generali o equiparati, puo'  essere
          disposto  -  in  contraddittorio - il collocamento a riposo
          per ragioni di servizio, anche se  non  sia  mai  stato  in
          precedenza  disposto  il  collocamento  a disposizione; nei
          confronti dei dirigenti si applicano  le  disposizioni  del
          codice civile.
             10.  Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di
          responsabilita' penale, civile  amministrativo-contabile  e
          disciplinare    previste    per    i    dipendenti    delle
          amministrazioni pubbliche.
             11. Restano altresi' ferme le disposizioni  vigenti  per
          il  personale  delle qualifiche dirigenziali delle Forze di
          polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia  e  delle
          Forze armate".
            -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1/988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possono  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             -  Si  riporta,  nell'ordine,  il  testo  degli articoli
          3-ter, comma 2,
          e 3-quater della legge 11 luglio 1995, n. 273:
             "Art. 3-ter (Rimedi  per  l'inosservanza  dei  termini),
          comma  2.  -  I servizi di controllo interno dei Ministeri,
          istituiti ai sensi dell'art. 20 del decreto  legislativo  3
          febbraio  1993,  n.  29,  come  sostituito  dall'art. 6 del
          decreto legislativo 18 novembre 1993, n.  470, e i  servizi
          ispettivi   compiono  annualmente  rilevazioni  sul  numero
          complessivo dei procedimenti non conclusi entro il  termine
          determinato ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990,
          n.   241.      L'inosservanza   di  tale  termine  comporta
          accertamenti  ai  fini  dell'applicazione  delle   sanzioni
          previste  a  carico dei dirigenti generali, dei dirigenti e
          degli altri dipendenti  dall'art.  20,  commi  9  e  10,  e
          dall'art.  59  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,  come  sostituiti,  rispettivamente,  dall'art.  6  del
          decreto  legislativo  18 novembre 1993, n. 470, e dall'art.
          27 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546".
             "Art. 3-quater (Servizio di controllo interno). - 1. Per
          le amministrazioni che non hanno  adottato  il  regolamento
          per  l'istituzione  del servizio di controllo interno o del
          nucleo di valutazione di cui  all'art.  20,  comma  7,  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito
          dall'art.  6  del  decreto legislativo 18 novembre 1993, n.
          470, vigono, fino all'emanazione del citato regolamento, le
          disposizioni di cui al presente articolo.
             2. Il  servizio  di  controllo  interno  e'  posto  alle
          dirette dipendenze del Ministro in posizione di autonomia.
             3.  Alla  direzione  del  servizio  di cui al comma 1 e'
          preposto un  collegio  di  tre  membri  costituito  da  due
          dirigenti generali, appartenenti ai ruoli del Ministero cui
          appartiene il servizio di controllo interno, e da un membro
          scelto  tra  i  magistrati  delle  giurisdizioni  superiori
          amministrative, gli  avvocati  dello  Stato,  i  professori
          universitari   ordinari.  Con  unico  decreto  il  Ministro
          competente   provvede   alla   nomina   del   collegio    e
          all'attribuzione  delle funzioni di presidente del collegio
          stesso. Al servizio di controllo interno  e'  assegnato  un
          nucleo  di  sei  dirigenti  del  ruolo  del  Ministero  cui
          appartiene il servizio o che si  trovino  in  posizione  di
          comando   presso   lo  stesso  Ministero.  Le  funzioni  di
          segreteria del collegio sono svolte da un  contingente  non
          superiore  alle  diciotto unita', appartenenti alle diverse
          qualiche funzionali. Gli incarichi di cui al presente comma
          sono attribuiti senza oneri per lo Stato.
             4. Le funzioni di controllo svolte dal servizio  di  cui
          al  comma  1  si  esercitano  nei  confronti dell'attivita'
          amministrativa del Ministero  presso  cui  il  servizio  e'
          istituito
             5.  Il  servizio  di  controllo interno ha il compito di
          verificare, mediante valutazioni comparative  dei  costi  e
          dei   rendimenti,  la  realizzazione  degli  obiettivi,  la
          corretta ed economica gestione delle risorse attribuite  ed
          introitate,  nonche'  l'imparzialita'  ed il buon andamento
          dell'azione amministrativa. In particolare esso:
               a) accerta la rispondenza di risultati  dell'attivita'
          amministrativa   alle   prescrizioni   ed   agli  obiettivi
          stabiliti  in  disposizioni  normative  e  nelle  direttive
          emanate   dal   Ministro   e   ne   verifica  l'efficienza,
          l'efficacia  e  l'economicita'  nonche'   la   trasparenza,
          l'imparzialita'  ed  il  buon  andamento  anche  per quanto
          concerne la  rispondenza  dell'erogazione  dei  trattamenti
          economici  accessori  alla  normativa  di  settore  ed alle
          direttive del Ministro;
               b)  svolge  il  controllo  di  gestione sull'attivita'
          amministrativa dei dipartimenti, dei servizi e delle  altre
          unita' organizzative e riferisce al Ministro sull'andamento
          della   gestione,   evidenziando  le  cause  dell'eventuale
          mancato raggiungimento dei risultati  con  la  segnalazione
          delle   irregolarita'   eventualmente   riscontrate  e  dei
          possibili rimedi;
                c) stabilisce annualmente, anche su  indicazione  del
          Ministro  e d'intesa, ove possibile, con i responsabili dei
          dipartimenti,   dei   servizi   e   delle   altre    unita'
          organizzative,  i parametri e gli indici di riferimento del
          controllo sull'attivita' amministrativa.
             6. Il  servizio  di  controllo  interno  ha  accesso  ai
          documenti amministrativi e puo' richiedere ai dipartimenti,
          ai  servizi ed alle altre unita' organizzative, oralmente o
          per iscritto, qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare  e
          disporre ispezioni ed accertamenti diretti.
             7. I risultati dell'attivita' del servizio sono riferiti
          trimestralmente  al  dirigente  generale  competente  ed al
          Ministro".