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DECRETO LEGISLATIVO 24 luglio 1996, n. 446

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, concernente l'uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-09-1996
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Testo in vigore dal:  13-9-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107, comma secondo, del citato testo unico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 luglio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Presso i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti in provincia di Bolzano l'attività deve essere organizzata in modo che sia garantito l'uso delle due lingue italiana e tedesca secondo le norme del presente decreto. Il personale occorrente a tal fine deve essere in possesso del requisito di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.
2. Ai fini del presente decreto sono concessionari di servizi di pubblico interesse i soggetti che gestiscono servizi che rientrano nelle attribuzioni o nella disponibilità di enti pubblici, nonché quelli in atto ad essi equiparati.
3. Nei formulari degli atti relativi alla assicurazione obbligatoria deve essere garantito l'uso congiunto delle lingue italiana e tedesca.
4. Per le assunzioni, a qualsiasi titolo effettuate, anche a tempo determinato, di personale, nelle società o enti comunque denominati o strutturati che abbiano assunto o assumano in concessione esclusiva o parziale la gestione di servizi che al 1 gennaio 1991 erano esercitati sia dalle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo soggette alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche ed integrazioni, sia da enti pubblici economici, è richiesto il requisito previsto dal titolo I del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il medesimo requisito è, altresì, richiesto per i trasferimenti di personale da sedi o uffici in altre province ad uffici situati in provincia di Bolzano.
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni. Alla applicazione di detta sanzione provvede il commissario del Governo. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni prima e seconda del capo primo della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni. In caso di recidiva l'autorità competente al rilascio della concessione può disporre la sospensione della concessione per un periodo non superiore ad un anno ovvero può escludere il concessionario dalle procedure di rilascio, anche temporaneo, della relativa concessione.
6. Il personale presso i concessionari in possesso dell'attestato di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, o che abbia superato l'esame di seconda lingua a norma della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, deve essere munito di un segno di identificazione facilmente visibile. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 200.000 lire. Alla applicazione della sanzione provvede il commissario del Governo. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni prima e seconda del capo primo della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni.".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972, è così formulato:
"Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.
In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano".
Note all'art. 1:
- Il D.P.R. n. 752/1976 reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.
- La legge n. 689/1981 reca modifiche al sistema penale.
Le sezioni prima e seconda del capo I (Le sanzioni amministrative) riguardano, rispettivamente, i principi generali e l'applicazione delle sanzioni.
- La legge n. 1165/1961 riguarda l'indennità speciale di 2a lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale.
- Il testo dei commi 40 e 41 dell'art. 22 della legge n. 724/1994 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) era il seguente:
"40. Il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, nella provincia di Bolzano si applica alle assunzioni di personale in tutte le aziende, società ed enti che gestiscono servizi pubblici o di pubblica utilità escluso il personale stagionale di linee di trasporto funicolare.
41. Il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, si applica altresì ai trasferimenti di personale delle società di cui al comma 40 da sedi o uffici situati in altre province a sedi o uffici situati in provincia di Bolzano".