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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 574

((Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.))

note: Entrata in vigore del decreto: 9-11-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/10/2022)
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Testo in vigore dal:  13-9-1996
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Art. 2

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1. Presso i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti in provincia di Bolzano l'attività deve essere organizzata in modo che sia garantito l'uso delle due lingue italiana e tedesca secondo le norme del presente decreto. Il personale occorrente a tal fine deve essere in possesso del requisito di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.
2. Ai fini del presente decreto sono concessionari di servizi di pubblico interesse i soggetti che gestiscono servizi che rientrano nelle attribuzioni o nella disponibilità di enti pubblici, nonché quelli in atto ad essi equiparati.
3. Nei formulari degli atti relativi alla assicurazione obbligatoria deve essere garantito l'uso congiunto delle lingue italiana e tedesca.
4. Per le assunzioni, a qualsiasi titolo effettuate, anche a tempo determinato, di personale, nelle società o enti comunque denominati o strutturati che abbiano assunto o assumano in concessione esclusiva o parziale la gestione di servizi che al 1 gennaio 1991 erano esercitati sia dalle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo soggette alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche ed integrazioni, sia da enti pubblici economici, è richiesto il requisito previsto dal titolo I del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il medesimo requisito è, altresì, richiesto per i trasferimenti di personale da sedi o uffici in altre province ad uffici situati in provincia di Bolzano.
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni. Alla applicazione di detta sanzione provvede il commissario del Governo. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni prima e seconda del capo primo della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni. In caso di recidiva l'autorità competente al rilascio della concessione può disporre la sospensione della concessione per un periodo non superiore ad un anno ovvero può escludere il concessionario dalle procedure di rilascio, anche temporaneo, della relativa concessione.
6. Il personale presso i concessionari in possesso dell'attestato di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, o che abbia superato l'esame di seconda lingua a norma della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, deve essere munito di un segno di identificazione facilmente visibile. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 200.000 lire. Alla applicazione della sanzione provvede il commissario del Governo. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni prima e seconda del capo primo della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni.
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