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LEGGE 23 ottobre 1961, n. 1165

Indennità speciale di 2ª lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso Uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2009)
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Testo in vigore dal: 9-6-2009
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ferme  restando  le  disposizioni  dello  statuto  speciale  per la
Regione  Trentino-Alto Adige, delle norme di attuazione e delle leggi
vigenti  in  materia  di  uso  della  lingua  italiana e della lingua
tedesca,   ed  in  materia  di  ammissione  ai  pubblici  uffici,  ai
dipendenti  civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni
con  ordinamento  autonomo,  ai magistrati dell'Ordine giudiziario e'
della Corte dei conti, ed agli appartenenti, noti di leva, alle Forze
armate  ed  ai  Corpi  organizzati  militarmente,  in  servizio nella
provincia  di  Bolzano  o  gli  Uffici  sedenti  in  Trento  e aventi
competenza   regionale,  che  abbiano  superato  l'esame  o  ottenuta
l'attestazione  di  cui  all'articolo  2  della presente legge, viene
attribuita  un'indennita'  speciale di seconda lingua, cumulabile con
tutte le altre indennita', nelle seguenti misure:

a)  per  il  personale  delle  carriere direttive, i magistrati e gli
ufficiali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L 80.0000
b) per il personale delle carriere di concetto e equiparate. . 25.000
c)  per  il  personale  delle  carriere  esecutive ed equiparate ed i
sottufficiali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000
d)  per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per gli
operai  permanenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia postali
e per il rimanente personale militare. . . . . . . . . . . . . 18.000

  Detta indennita', da corrispondersi mensilmente, non e' computabile
agli  effetti  del  trattamento di quiescenza e non viene corrisposta
durante  i  periodi  di  destinazione,  anche  temporanea, in sedi od
uffici  diversi  da  quelli  indicati  nel  primo  comma del presente
articolo.(2)(3)(4)((5))((6))
-------------
AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139 ha disposto (con l'art. 8, comma
1)  che  "A  decorrere  dal 1° gennaio 2001, l'indennita' speciale di
seconda  lingua,  corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23
ottobre  1961,  n.  1165,  come  modificato dal decreto legislativo 9
settembre  1997,  n. 354, al personale di cui all'articolo 1 comma 1,
in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento
e  aventi  competenza  regionale,  incrementata  dall'articolo  1 del
decreto  del  Ministro  del tesoro 22 dicembre 1992, e' rideterminata
nelle seguenti misure mensili lorde:
    Attestato di conoscenza della lingua:

                                           Lire
                                            -
    Attestato A                           408.000
    Attestato B                           340.000
    Attestato C                           272.000
    Attestato D                           245.000".
  Lo stesso D.P.R. ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "A
decorrere  dal  l°  gennaio  2001,  l'indennita'  speciale di seconda
lingua,   corrisposta  ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30 maggio 1988, n. 287, al
personale di cui all'articolo 1, comma 1, in servizio presso uffici o
enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta,
incrementata  dall'articolo  1 del decreto del Ministro del tesoro 22
dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:

                                           Lire
                                            -
    Prima fascia                          408.000
    Seconda fascia                        340.000
    Terza fascia                          272.000
    Quarta fascia                         245.000".
------------
AGGIORNAMENTO (3)
  Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha disposto (con l'art. 10, commi
1 e 2) le stesse modifiche gia' previste dall'art. 8, commi 1 e 2 del
D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139.
  Lo  stesso  D.P.R.  9  febbraio  2001,  n. 140 ha poi disposto (con
l'art.   22,   comma  1)  che  "A  decorrere  dal  1°  gennaio  2001,
l'indennita'   speciale  di  seconda  lingua,  corrisposta  ai  sensi
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, al personale di
cui  all'articolo 13, comma 1, in servizio nella provincia di Bolzano
o  in  uffici  collocati  a  Trento  e  aventi  competenza regionale,
incrementata  dall'articolo  1 del decreto del Ministro del tesoro 22
dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:
    Attestato di conoscenza della lingua:

                                           lire
                                            -
    Attestato A                           408.000
    Attestato B                           340.000
    Attestato C                           272.000
    Attestato D                           245.000".
  Lo  stesso D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha altresi' disposto (con
l'art.   22,   comma  2)  che  "A  decorrere  dal  1°  gennaio  2001,
l'indennita'   speciale  di  seconda  lingua,  corrisposta  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all'articolo 13, comma 1,
in  servizio  presso  uffici  o enti ubicati nella regione autonoma a
statuto  speciale  Valle  d'Aosta,  incrementata  dall'articolo 1 del
decreto del Ministro del tesoro dicembre 1992, e' rideterminata nelle
seguenti misure mensili lorde:

                                           lire
                                            -
    Prima fascia                          408.000
    Seconda fascia                        340.000
    Terza fascia                          272.000
    Quarta fascia                         245.000".
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
  Il  D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316 ha disposto (con l'art. 25, commi
1 e 2) le stesse modifiche gia' previste dall'art. 8, commi 1 e 2 del
D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139 e dall'art. 10, commi 1 e 2 del D.P.R.
9 febbraio 2001, n. 140.
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AGGIORNAMENTO (5)
  Il  D.P.R.  16 aprile 2009, n. 51 ha disposto (con l'art. 35, comma
1)  che  "  A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' speciale di
seconda  lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1, della legge 23
ottobre  1961,  n.  1165,  come  modificato dal decreto legislativo 9
settembre  1997,  n.  354,  al  personale  di  cui all'articolo 1 del
presente  decreto, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici
collocati  a  Trento  e  aventi  competenza  regionale, rideterminata
dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
8  febbraio  2001,  n.  139,  e'  incrementata  nelle seguenti misure
mensili lorde:
  ---->  Parte di provvedimento di formato grafico"  <----
  Lo  stesso  D.P.R.  ha poi disposto (con l'art. 35, comma 2) che "A
decorrere  dal  1°  gennaio  2009,  l'indennita'  speciale di seconda
lingua,  corrisposta  ai  sensi  dell'articolo  3,  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30 maggio 1988, n. 287, al
personale  di  cui  all'articolo  1 del presente decreto, in servizio
presso  uffici  o  enti  ubicati  nella  regione  autonoma  a statuto
speciale  Valle  d'Aosta, rideterminata dall'articolo 8, comma 2, del
decreto  del  Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, e'
incrementata nelle seguenti misure mensili lorde:
  ---->  Parte di provvedimento di formato grafico"  <----
  Lo  stesso  D.P.R.  ha poi disposto (con l'art. 35, comma 3) che "A
decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' di cui ai commi 1 e 2, e'
rideterminata  nelle  misure  mensili  lorde  previste dalle seguenti
tabelle:
  ---->  Parte di provvedimento di formato grafico"  <----
------------
AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.P.R.  16 aprile 2009, n. 52 ha disposto (con l'art. 10, commi
1,  2 e 3) le stesse modifiche gia' previste dall'art. 35, commi 1, 2
e 3 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51.