stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 8 agosto 1996, n. 440

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-8-1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1996)
nascondi
Testo in vigore dal:  26-8-1996 al: 22-10-1996
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Interventi nel campo della ricerca
1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366, è differito al 31 dicembre 1996.
2. Il termine previsto dall'articolo 4, comma secondo, della legge 3 aprile 1979, n. 122, già differito al 18 aprile 1995 dall'articolo 9, comma 8, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1997.