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DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 1996, n. 414

Attuazione della delega conferita dall'art. 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di soppressione del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/08/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/01/2014)
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Testo in vigore dal: 24-8-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'art.  1,  commi  70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n.
549;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 6 giugno 1996;
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 1996;
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto  con  i  Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza
sociale;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
         Iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
       del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
  1. A decorrere dal 1 gennaio 1996, il Fondo per la  previdenza  del
personale  addetto ai pubblici servizi di trasporto di cui all'art. 8
del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n.  2311,  convertito  dalla
legge   17  aprile  1925,  n.  473,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, e' soppresso.
  2. Con effetto  dalla  data  di  cui  al  comma  1,  sono  iscritti
all'assicurazione   generale   obbligatoria   per  l'invalidita',  la
vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, ad esclusione dei
dipendenti da comuni, province e regioni  esercenti  direttamente  in
economia  il  pubblico  servizio  di  trasporto,  per i quali restano
confermate le disposizioni dell'art. 4, comma 2, della legge 8 agosto
1991, n. 274, con la decorrenza ivi indicata:
    a) i lavoratori di cui all'art. 4, comma primo,  della  legge  29
ottobre  1971, n. 889, e successive modificazioni ed integrazioni, in
servizio alla data del 31 dicembre 1995;
    b) i lavoratori di cui all'art. 4, comma primo,  della  legge  29
ottobre  1971,  n.  889,  e successive modificazioni ed integrazioni,
assunti  dalle  aziende  esercenti  pubblico  servizio  di  trasporto
successivamente al 31 dicembre 1995;
    c) i titolari di posizioni assicurative presso il soppresso Fondo
per  la  previdenza  del  personale  addetto  ai  pubblici servizi di
trasporto,  ancorche'  sia  avvenuta  la  cessazione  anticipata  dal
servizio con diritto a prestazione differibile.
  3.   Sono  iscritti  all'assicurazione  generale  obbligatoria  per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori  dipendenti
i  titolari  di  trattamenti pensionistici diretti ed ai superstiti a
carico del soppresso Fondo per la previdenza del personale addetto ai
pubblici servizi di trasporto in essere al 31  dicembre  1995  e  dei
trattamenti  di  pensione  di  cui  all'art. 5, comma 1, del presente
decreto. Gli oneri relativi  ai  predetti  trattamenti  pensionistici
sono posti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
  4.  L'iscrizione  di  cui ai commi 2 e 3 e' effettuata con evidenza
contabile  separata  nell'ambito  del   Fondo   pensioni   lavoratori
dipendenti  ed  e'  valida  ai  fini delle prestazioni previste dalle
norme che disciplinano il predetto Fondo e per gli oneri derivanti da
eventuali  trasferimenti  di  posizioni  assicurative in altri regimi
previdenziali.
  5. Ai fini dell'iscrizione di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e
c), per ciascuno degli iscritti al  31  dicembre  1995  al  soppresso
Fondo  di  previdenza  del  personale  addetto ai pubblici servizi di
trasporto, e' costituita una posizione  assicurativa  e  contributiva
nell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, in relazione  ai
periodi    coperti   da   contribuzione   obbligatoria,   volontaria,
figurativa, da riscatto, da ricongiunzione ed ai periodi in ogni caso
utili nel Fondo medesimo.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R.  28 dicembre 1985, n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per soggetti definiti.
             -   L   'art.  87,  comma  quinto,  della  Costituzione,
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
             -  I  commi 70 e 71 dell 'art. 1 della legge 28 dicembre
          1995, n.  549, (Misure di razionalizzazione  della  finanza
          pubblica) prevedono che:
             "70.  In coerenza con i principi informatori della legge
          8 agosto  1995,  n.  335,  ed  in  particolare  con  quanto
          disposto  dall'art. 2, commi 22 e 23, della medesima legge,
          il Governo della Repubblica e' delegato ad  emanare,  entro
          sei  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          legge,  un  decreto  legislativo  inteso  al  riordino  del
          trattamento pensionistico del personale addetto ai pubblici
          servizi  di  trasporto  che  tenga conto anche dei seguenti
          criteri direttivi:
               a) soppressione con decorrenza dal 1 gennaio 1996  del
          Fondo  per  la previdenza del personale addetto ai pubblici
          servizi di trasporto ed iscrizione dei  lavoratori  di  cui
          all'art.  4,  primo  comma, della legge 29 ottobre 1971, n.
          889, in servizio alla data  del  31  dicembre  1995  ovvero
          assunti  successivamente  a  tale  data,  all'assicurazione
          generale obbligatoria, con esclusione  dei  dipendenti  dei
          comuni,   province  e  regioni  esercenti  direttamente  il
          pubblico  servizio  di  trasporto  per  i   quali   restano
          confermate  le  disposizioni  dell'art.  4,  comma 2, della
          legge  8  agosto  1991,  n.  274,  con  la  decorrenza  ivi
          indicata; l'iscrizione e' effettuata con evidenza contabile
          separata  nell'ambito   del   Fondo   pensioni   lavoratori
          dipendenti  ed e' valida ai fini delle prestazioni previste
          dalle norme che disciplinano il predetto Fondo;
               b)  determinazione   dell'aliquota   contributiva   di
          finanziamento  in  misura  che, con riferimento a quella in
          essere  alla  data  di  soppressione  del  predetto  Fondo,
          risponda   ad   esigenze   di  solidarieta'  connesse  alla
          salvaguardia,   nell'ambito    della    categoria,    delle
          flessibilita' e peculiarita' dell'attivita' lavorativa;
               c)   previsione  del  criterio  del  pro-rata  per  la
          determinazione della quota di pensione corrispondente  alle
          anzianita'  assicurative  acquisite anteriormente alla data
          di soppressione del Fondo.
             71. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma  70
          e'  trasmesso  alla  Camera  dei deputati e al Senato della
          Repubblica  almeno  trenta  giorni  prima  della   scadenza
          prevista  per  l'esercizio  della  delega.  Le  commissioni
          parlamentari competenti per la materia si  esprimono  entro
          quindici  giorni  dalla  data  di trasmissione dello schema
          medesimo".
          Note all'art. 1:
             -  L'art.  8  del  R.D.L.  19  ottobre  1923,  n.  2311,
          convertito  dalla  legge  17 aprile 1925, n. 473 (Norme per
          l'equo trattamento del  personale  addetto  alle  ferrovie,
          tramvie   e   linee   di   navigazione  interna  esercitate
          dall'industria privata, da province o da comuni)  soppresso
          dal presente decreto, era il seguente:
             "Art.  8.  - Per le aziende il cui personale e' iscritto
          alla cassa nazionale per le assicurazioni sociali, l'intero
          contributo di cui all'art. 6 del decreto luogotenenziale 25
          marzo 1919, n. 467, sara' dalla cassa  nazionale  assegnato
          ad  un  fondo  speciale denominato 'fondo per la previdenza
          del personale addetto ai pubblici  servizi  di  trasporto'.
          Per detto fondo la cassa terra' gestione separata da quella
          delle altre operazioni da essa esercitate.
             Sul fondo cosi' costituito si intendono trasferite tutte
          le   attivita'  esistenti  nei  fondi  costituiti  a  norma
          dell'art. 7 del citato decreto luogotenenziale n. 467".
             - Il comma 2 dell'art. 4 della legge 8 agosto  1991,  n.
          274  (Acceleramento  delle  procedure di liquidazione delle
          pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed  integrazioni
          degli  ordinamenti  delle  Casse pensioni degli istituti di
          previdenza, riordinamento strutturale  e  funzionale  della
          Direzione generale degli istituti stessi) cosi' recita: "2.
          A decorrere dal primo giorno del mese succesivo a quello di
          entrata  in  vigore della presente legge, l'iscrizione alle
          Casse pensioni degli istituti di previdenza  e'  estesa  ai
          dipendenti,  a qualunque titolo assunti, anche se adibiti a
          servizi di carattere eccezionale o straordinario  ancorche'
          l'assunzione   sia  a  tempo  determinato  o  a  titolo  di
          supplenza o per attivita' non istituzionali".
             -  Il  comma  primo  dell'art.  4 della legge 29 ottobre
          1971, n. 889  (Norme  in  materia  di  previdenza  per  gli
          addetti ai pubblici servizi di trasporto) cosi' recita:
             "E' iscritto obbligatoriamente al Fondo:
               a)  il  personale  di ruolo, in servizio di prova o in
          pianta stabile, dipendente da:
               1)  aziende  private  esercenti   ferrovie,   tramvie,
          autolinee,   filovie,  funivie  assimilabili  per  atto  di
          concessione alle ferrovie e linee di  navigazione  interna,
          tenute  alla applicazione del regio decreto 8 gennaio 1931,
          n.  148,   relativi   allegati,   successive   aggiunte   e
          modificazioni;
               2)   comuni,   province,   regioni   e  loro  consorzi
          esercenti, in  economia  o  mediante  aziende  speciali,  i
          servizi   di   cui   al   precedente   punto  1)  e  tenuti
          all'applicazione del regio decreto 8 gennaio 1931, n.  148,
          nonche'   relativi   allegati   le  successive  aggiunte  e
          modificazioni;
               b)  il  personale  effettivo   o   adibito   in   modo
          continuativo  ai  pubblici servizi di trasporto, dipendente
          dalle aziende e dagli enti di cui alla  precedente  lettera
          a)  nei  confronti  dei  quali  non  ricorre  l'obbligo  di
          applicazione del regolamento  di  cui  all'allegato  A  del
          regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;
               c)  il  personale  dipendente  da aziende esercenti in
          appalto,   operazioni   di    riparazione,    manutenzione,
          rifornimento  e  ricovero dei mezzi di trasporto utilizzati
          dalle aziende e dagli enti di cui alla  precedente  lettera
          a)  per  la gestione del pubblico servizio, sempreche', per
          effetto della legge 22 settembre 1960, n. 1054, siano state
          loro estese le norme contenute nel regio decreto 8  gennaio
          1931, n. 148".