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DECRETO-LEGGE 3 giugno 1996, n. 307

Disposizioni urgenti per l'utilizzazione in conto residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per la pubblica amministrazione, nonchè delle spese di funzionamento dell'Autorità per l'informatica.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-6-1996.
Decreto-Legge convertito dalla L. 30 luglio 1996, n. 400 (in G.U. 02/08/1996, n.180).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/1996)
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Testo in vigore dal: 3-6-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni per l'utilizzazione nel  1996  di  somme  stanziate  nel
bilancio dello Stato, relativo al 1995, finalizzate ad interventi per
il  funzionamento  della  pubblica  amministrazione, le cui complesse
procedure  non  e'  stato  possibile   completare   entro   la   fine
dell'esercizio 1995;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
rendere   immediatamente   utilizzabili   le   risorse    finanziarie
disponibili  per  consentire  l'attuazione dei progetti relativi alla
"Rete unitaria della pubblica amministrazione";
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 31 maggio 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione  economica,
di  concerto  con  il  Ministro per la funzione pubblica e gli affari
regionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. Le disponibilita' del fondo da ripartire  per  il  finanziamento
delle  attivita'  previste  dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del
Presidente della Repubblica  1  febbraio  1986,  n.  13,  di  cui  al
capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, non
ripartite entro il 31 dicembre 1995, limitatamente agli importi per i
quali  sono  intervenuti  i  decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri che hanno approvato e reso esecutivi i progetti  finalizzati
di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni,  nonche'  a quelli occorrenti per il funzionamento del
relativo comitato tecnico-scientifico fino alla completa  definizione
delle  procedure  di  controllo  e  valutazione  dei  progetti,  sono
conservate  nel  conto  dei  residui  per   essere   ripartite,   con
assegnazione  della relativa spesa ai pertinenti capitoli di bilancio
nell'anno successivo.
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.