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DECRETO-LEGGE 17 maggio 1996, n. 280

Disposizioni urgenti nel settore sanitario.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-5-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 1996, n. 382 (in G.U. 20/07/1996, n.169).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/07/1996)
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Testo in vigore dal: 21-7-1996
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni concernenti il settore sanitario;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 maggio 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro e del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
del bilancio e della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  ((1.  Al  comma  3 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, il primo, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono abrogati.
  2.  Il  comma  18  dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e' abrogato.
  2-bis.  All'articolo  3  della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;
    b)  al comma 4, le parole da: "Le trasformazioni di destinazione"
fino a: "strutture ospedaliere dismesse" sono soppresse;
    c)  al  comma 5, le parole: "a norma del comma 1" sono sostituite
dalle  seguenti:  "nell'ambito del processo di ristrutturazione della
rete ospedaliera".
  2-ter.  Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, e' sostituito dal seguente:
"5.  Le  regioni,  entro  il  31  dicembre  1996,  con  apposito atto
programmatorio  di  carattere  generale  anche  a  stralcio del piano
sanitario  regionale, provvedono a ristrutturare la rete ospedaliera,
prevedendo  l'utilizzazione dei posti letto ad un tasso non inferiore
al  75 per cento in media annua ed adottando lo standard di dotazione
media  di  5,5  posti  letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille
riservato  alla  riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie, con
un  tasso  di spedalizzazione del 160 per mille. Le regioni procedono
alla    ristrutturazione   della   rete   ospedaliera   operando   le
trasformazioni  di destinazione, gli accorpamenti, le riconversioni e
le   disattivazioni   necessari,   con  criteri  di  economicita'  ed
efficienza  di  gestione,  anche  utilizzando  i finanziamenti di cui
all'articolo  20  della legge 11 marzo 1988, n. 67, che devono essere
prioritariamente finalizzati ai progetti funzionali al raggiungimento
dei  parametri  indicati  al  primo  periodo  del  presente comma. Le
regioni  completano  la ristrutturazione della rete ospedaliera entro
il  31  dicembre  1999.  L'organizzazione interna degli ospedali deve
osservare  il  modello dipartimentale al fine di consentire a servizi
affini  e  complementari  di  operare in forma coordinata per evitare
ritardi,  disfunzioni  e distorto utilizzo delle risorse finanziarie.
Le  regioni  procedono  ad  attivita'  di  controllo e verifica sulla
osservanza  delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 14 del presente
articolo,   sul   corretto  utilizzo  da  parte  degli  erogatori  di
prestazioni   sanitarie   ospedaliere  delle  risorse  impiegate  nel
trattamento dei pazienti e sulla qualita' dell'assistenza".
  2-quater.   Al   personale   risultato   in   esubero   a   seguito
dell'attuazione   del   processo   di   ristrutturazione  della  rete
ospedaliera  si  applicano  le  misure  di  mobilita'  previste dalla
normativa  vigente,  esperite  le quali le regioni adottano misure di
mobilita'  d'ufficio  da applicare prioritariamente all'interno della
unita'  sanitaria locale e successivamente nell'ambito del territorio
regionale.  Il personale che non ottemperi al trasferimento d'ufficio
e'  collocato in disponibilita' ai sensi dell'articolo 34 del decreto
legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, e successive modificazioni. Le
procedure  di  mobilita'  di  cui  al  presente  comma  si  applicano
immediatamente   dopo   l'adozione   delle   singole   iniziative  di
ristrutturazione della rete ospedaliera.
  2-quinquies.  Alle  regioni che entro il 31 dicembre 1996 non hanno
adottato  l'atto  programmatorio previsto dal comma 5 dell'articolo 2
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dal comma 2-ter
del presente articolo, a decorrere dall'anno 1997 e fino alla data di
adozione del citato atto, in sede di ripartizione del fondo sanitario
nazionale  ai  sensi  dell'articolo  12  del  decreto  legislativo 30
dicembre  1992,  n. 502, come modificato dall'articolo 14 del decreto
legislativo  7  dicembre 1993, n. 517, si applica una riduzione della
quota spettante pari al 2 per cento. A decorrere dall'anno 2000, alle
regioni  che  non  rispettano  il termine del 31 dicembre 1999 per il
completamento   della  ristrutturazione  della  rete  ospedaliera  si
applica  una  riduzione  della  quota  spettante  del fondo sanitario
nazionale in misura che sara' determinata dalla legge finanziaria per
il medesimo anno 2000)).
  3.   I   termini   fissati  dall'articolo  3,  commi  1  e  2,  del
decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  31 gennaio 1996, n. 34, per l'approvazione dei progetti
esecutivi  delle  opere  finanziate  con  le  risorse  disponibili in
attuazione  di  quanto previsto dall'articolo 20 della legge 11 marzo
1988,  n.  67,  sono differiti, rispettivamente, al 31 luglio e al 31
agosto 1996.