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DECRETO-LEGGE 1 dicembre 1995, n. 509

Disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-12-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 gennaio 1996, n. 34 (in G.U. 31/01/1996, n.25).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/05/1996)
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Testo in vigore dal:  21-7-1996
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

Accelerazione dei programmi di edilizia sanitaria
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono tenuti a procedere, per quanto di rispettiva competenza, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla predisposizione ed all'approvazione dei progetti esecutivi relativi ai programmi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e di quelli di cui all'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135.
((2))
2. Le regioni e le province autonome, nonché gli enti di cui al comma 1, entro i trenta giorni successivi all'approvazione, inviano al CIPE la richiesta di finanziamento relativo ai progetti inclusi nei programmi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e a quelli di cui all'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni, certificando altresì quelli di immediata cantierabilità, per ottenere la relativa autorizzazione a contrarre mutui da parte del Ministero del tesoro.
((2))
3. Entro quindici giorni dalla data di richiesta del finanziamento la segreteria del CIPE sottopone al Comitato la richiesta stessa ai fini della relativa deliberazione.
4. Sono revocati dal CIPE i finanziamenti relativi ai progetti inclusi nei programmi di cui al citato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per i quali entro il termine di cui al comma 2 non sia stata presentata la richiesta di finanziamento, ferma restando la riallocazione degli stessi finanziamenti nell'ambito del piano pluriennale di investimenti di cui al medesimo articolo 20. La ridestinazione di detti finanziamenti, quale anticipazione sulla successiva quota, a favore delle regioni, delle province autonome e degli enti di cui al comma 1, i cui interventi sono in avanzato stato di attuazione, è effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. L'utilizzo di tali finanziamenti è vincolato comunque al rispetto dei criteri di priorità indicati dal decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492.
Nell'ambito, comunque, di tali finanziamenti è riservata una quota pari a lire 200 miliardi, da destinare alla costruzione, ristrutturazione o attivazione dei consultori familiari in ragione di una unità ogni ventimila abitanti e all'attivazione e sostegno di strutture che applicano le tecnologie appropriate previste dall'Organizzazione mondiale della sanità alla preparazione e alla assistenza al parto, al fine di assicurare la realizzazione in ogni distretto delle attività e degli obiettivi di sostegno alla famiglia ed alla coppia, di promozione e tutela della procreazione responsabile, di prevenzione dell'interruzione volontaria di gravidanza (IVG), nonché le finalità previste dal progetto-obiettivo materno-infantile del Piano sanitario nazionale 1994-1996 e quelle previste dalle azioni finalizzate e/o dai progetti dei piani sanitari regionali. I criteri di riparto di tale quota saranno individuati nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto dello stato di attuazione delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194. Per l'attivazione e gestione dei nuovi consultori, le risorse di parte corrente sono reperite con autorizzazione di spesa di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997 a valere sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le opportune variazioni di bilancio.
5. L'articolo 11 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è abrogato.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 17 maggio 1996, n. 280 convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 1996, n. 382 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che " I termini fissati dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, per l'approvazione dei progetti esecutivi delle opere finanziate con le risorse disponibili in attuazione di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono differiti, rispettivamente, al 31 luglio e al 31 agosto 1996".