stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 29 aprile 1996, n. 237

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-5-1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/08/1996)
nascondi
Testo in vigore dal:  2-5-1996 al: 1-7-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al differimento dei termini di vigenza ed al rifinanziamento di disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e di iniziative connesse con impegni internazionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. È prorogata fino al 30 giugno 1996 e, comunque, non oltre la data della revoca da parte dell'U.E.O. della delibera con cui venne disposta la missione sul Danubio per l'attuazione dell'embargo nei confronti della Repubblica della Serbia e Montenegro, la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria, autorizzata con decreto-legge 1 giugno 1993, n. 167, convertito dalla legge 30 luglio 1993, n. 261, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 167 del 1993. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 7.500 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. La durata in carica della commissione per il contenzioso, istituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, è prorogata fino al 31 dicembre 1996.
4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in lire 690 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.