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DECRETO-LEGGE 1 giugno 1993, n. 167

Partecipazione dell'Italia all'embargo sul Danubio nei confronti dei Paesi della ex Jugoslavia.

note: Entrata in vigore del decreto: 3/6/1993.
Decreto-Legge convertito dalla L. 30 luglio 1993, n. 261 (in G.U. 31/07/1993, n.178).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/07/1996)
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Testo in vigore dal:  2-7-1996
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 787/92 e n. 820/93;
Vista la decisione del Consiglio dei Ministri della U.E.O. in data 5 aprile 1993;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei confronti dei Paesi della ex Jugoslavia mediante l'invio di mezzi della Guardia di finanza e di disciplinare il trattamento economico e assicurativo del personale addetto a tali operazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria nei confronti della Serbia e del Montenegro, deliberato dal Consiglio di sicurezza dell'ONU con le risoluzioni n. 787/92 e n. 820/93 dell'8 aprile 1993, mediante l'invio di un contingente della Guardia di finanza, per il periodo dal 1 giugno al 31 dicembre 1993. (2)(3)
((4))
2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 7.892 milioni per l'anno 1993.

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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 13 luglio 1995, n. 295 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che è prorogata al 30 giugno 1995 la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria, autorizzata con il presente decreto ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del D.L. 167/1993.

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che è prorogata dal 1 luglio al 31 dicembre 1995 la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania ed Ungheria, autorizzata con il presente decreto, fermo restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del D.L. 167/1993.

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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 1 luglio 1996, n. 347, convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1996, n. 426 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che è prorogata fino al 30 giugno 1996 la partecipazione italiana alle operazioni di polizia doganale sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria e fino al 31 dicembre 1996 la permanenza in loco di quattro unità del Comando della Guardia di finanza per la chiusura delle operazioni stesse, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del D.L. 167/1993.