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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 10 gennaio 1996, n. 60

Regolamento recante norme per l'esclusione dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-3-1996
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vigente al 26/04/2024
Testo in vigore dal: 2-3-1996
                             IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto l'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto l'art. 8 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
giugno 1992, n. 352;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  parere  della  commissione  per  l'accesso  ai documenti
amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui
all'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  espresso  in  data  9
maggio 1995;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 9 novembre 1995;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,
inviata con nota del 10 gennaio 1996;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente regolamento individua, in conformita' all'art. 24,
comma 4,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  le  categorie  di
documenti,  formati  o  comunque  rientranti nella disponibilita' del
Ministero  della  pubblica  istruzione  e  degli  organi   periferici
dipendenti  ivi  comprese  le  istituzioni  scolastiche  e  gli  enti
vigilati, sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 2, della
medesima legge n.  241  del  1990  e  dell'art.  8  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note al titolo:
             - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme sul
          procedimento  amministrativo  e  sul  diritto di accesso ai
          documenti  amministrativi".  Si  trascrive  il  testo   del
          relativo art. 24:
             "Art.  24.  -  1. Il diritto di accesso e' escluso per i
          documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12
          della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonche'  nei  casi  di
          segreto  o  di  divieto di divulgazione altrimenti previsti
          dall'ordinamento.
             2. Il Governo e' autorizzato ad emanare,  ai  sensi  del
          comma  2  dell'art.  17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le
          modalita'  di  esercizio del diritto di accesso e gli altri
          casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla
          esigenza di salvaguardare:
               a) la sicurezza, la difesa nazionale  e  le  relazioni
          internazionali;
               b) la politica monetaria e valutaria;
               c)  l'ordine  pubblico  e la prevenzione e repressione
          della criminalita';
               d)  la  riservatezza  di  terzi,  persone,  gruppi  ed
          imprese  garantendo  peraltro  agli  interessati la visione
          degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la  cui
          conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro
          interessi giuridici.
             3.  Con  i  decreti  di  cui  al  comma  2 sono altresi'
          stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai
          dati raccolti mediante strumenti  informatici  avvenga  nel
          rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
             4.   Le   singole  amministrazioni  hanno  l'obbligo  di
          individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i
          sei mesi successivi, le  categorie  di  documenti  da  essi
          formati  o  comunque  rientranti  nella loro disponibilita'
          sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
             5. Restano ferme le disposizioni  previste  dall'art.  9
          della  legge  10  aprile  1981,  n.  121,  come  modificato
          dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668,  e  dalle
          relative   norme   di   attuazione,   nonche'   ogni  altra
          disposizione attualmente vigente che  limiti  l'accesso  ai
          documenti amministrativi.
             6.  I  soggetti  indicati nell'art. 23 hanno facolta' di
          differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la
          conoscenza di essi possa impedire o  gravemente  ostacolare
          lo  svolgimento dell'azione amministrativa. Non e' comunque
          ammesso l'accesso agli atti  preparatori  nel  corso  della
          formazione,  dei  provvedimenti  di  cui all'art. 13, salvo
          diverse disposizioni di legge".
             - Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352
          (Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio
          e  dei  casi  di  esclusione  del  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma
          2,  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme
          in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi) e' il seguente:
             "Art.  8  (Disciplina  dei  casi di esclusione). - 1. Le
          singole  amministrazioni  provvedono   all'emanazione   dei
          regolamenti  di  cui  all'art.  24,  comma 4, della legge 7
          agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei  criteri  fissati
          nel presente articolo.
             2.  I documenti non possono essere sottratti all'accesso
          se non quando siano suscettibili di recare  un  pregiudizio
          concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7
          agosto  1990,  n.  241. I documenti contenenti informazioni
          connesse a tali interessi  sono  considerati  segreti  solo
          nell'ambito  e nei limiti di tale connessione. A tale fine,
          le   amministrazioni   fissano,   per   ogni  categoria  di
          documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il  quale
          essi sono sottratti all'accesso.
             3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti
          all'accesso  ove  sia  sufficiente far ricorso al potere di
          differimento.
             4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge
          7  agosto  1990,  n.  241,  riguardano  tipologie  di  atti
          individuati  con  criteri di omogeneita', indipendentemente
          dalla loro denominazione specifica.
             5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e  4,  i
          documenti    amministrativi    possono   essere   sottratti
          all'accesso:
               a) quando  al  di  fuori  delle  ipotesi  disciplinate
          dall'art.  12  della  legge  24 ottobre 1977, n. 801, dalla
          loro divulgazione possa derivare una lesione,  specifica  e
          individuata,   alla  sicurezza  e  alla  difesa  nazionale,
          nonche' all'esercizio della  sovranita'  nazionale  e  alla
          continuita'    e    alla    correttezza   delle   relazioni
          internazionali, con particolare  riferimento  alle  ipotesi
          previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;
               b)  quando  possa arrecarsi pregiudizio ai processi di
          formazione di determinazione e di attuazione della politica
          monetaria e valutaria;
               c) quando  i  documenti  riguardino  le  strutture,  i
          mezzi,  le dotazioni, il personale e le azioni strettamente
          strumentali  alla   tutela   dell'ordine   pubblico,   alla
          prevenzione  e  alla  repressione  della  criminalita'  con
          particolare riferimento alle tecniche  investigative,  alla
          identita'  delle fonti di informazione e alla sicurezza dei
          beni e  delle  persone  coinvolte  nonche'  l'attivita'  di
          polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
               d)  quando i documenti riguardino la vita privata o la
          riservatezza di persone  fisiche,  di  persone  giuridiche,
          gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
          agli   interessi   epistolare,   sanitario,  professionale,
          finanziario, industriale e  commerciale  di  cui  siano  in
          concreto  titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti
          all'amministrazione   dagli   stessi   soggetti   cui    si
          riferiscono.  Deve comunque essere garantita ai richiedenti
          la visione degli atti dei  procedimenti  amministrativi  la
          cui  conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i
          loro stessi interessi giuridici".
          Note alle premesse:
             - Per il testo del comma 4 dell'art. 24  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, si veda in nota al titolo.
             - Per il testo dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n.
          352, si veda in nota al titolo.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. ll comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             -  Il  testo  dell'art.  27  della citata legge 7 agosto
          1990, n. 241, e' il seguente:
             "Art. 27. - 1. E' istituita  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  la  commissione  per l'accesso ai
          documenti amministrativi.
             2. La commissione e' nominata con decreto del Presidente
          della Repubblica, su proposta del Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri  sentito  il  Consiglio dei Ministri. Essa e'
          presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
          Consiglio dei Ministri ed e' composta da sedici membri, dei
          quali due senatori e due deputati designati dai  Presidenti
          delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di
          cui  alla  legge  2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei
          rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i  professori
          di  ruolo in materia giuridico-amministrative e quattro fra
          i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.
             3. La commissione e' rinnovata, ogni  tre  anni.  Per  i
          membri  parlamentari  si  procede a nuova nomina in caso di
          scadenza o scioglimento anticipato delle Camere  nel  corso
          del triennio.
             4. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono
          a  carico  dello  stato  di previsione della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri.
             5. La commissione  vigila  affinche'  venga  attuato  il
          principio  di  piena  conoscibilita'  dell'attivita'  della
          pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
          dalla presente legge; redige una  relazione  annuale  sulla
          trasparenza  dell'attivita  della pubblica amministrazione,
          che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio  dei
          Ministri;   propone   al   Governo   modifiche   dei  testi
          legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
          piu' ampia garanzia dei diritti di accesso di cui  all'art.
          22.
             6.  Tutte  le  amministrazioni  sono tenute a comunicare
          alla commissione, nel termine assegnato dalla medesima,  le
          informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
          di quelli coperti da segreto di Stato.
             7.  In  caso  di prolungato inadempimento all'obbligo di
          cui al comma 1 dell'art. 18, le misure  ivi  previste  sono
          adottate dalla commissione di cui al presente articolo".
          Note all'art. 1:
             -  Per  il  testo del comma 2 e del comma 4 dell'art. 24
          della legge 7 agosto 1990, n.  241,  si  veda  in  nota  al
          titolo.
             - Per il testo dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n.
          352, si veda in nota al titolo.