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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 ottobre 1995, n. 527

Regolamento recante le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/12/1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2000)
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Testo in vigore dal:  30-12-1995 al: 8-5-2000
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IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;
Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1, del citato decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive, ad eccezione di quelle che formano oggetto dei contratti di programma o di impresa o di intese di programma;
Considerato che in base all'art. 5 del citato decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, secondo le direttive deliberate dal CIPE, con proprio decreto, sulla base della deliberazione del CIPI di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, a stabilire le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni;
Vista la comunicazione della Commissione dell'Unione europea del 20 maggio 1992 concernente la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;
Vista la deliberazione del CIPE del 27 aprile 1995, che sostituisce le deliberazioni del CIPI del 22 aprile e del 28 dicembre 1993, concernente le direttive per la concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 415 del 1992 convertito dalla legge n. 488 del 1992;
Considerato che il punto 5, lettera c), della predetta deliberazione del CIPE 27 aprile 1995 prevede che l'amministrazione competente deve provvedere alla determinazione delle modalità, delle procedure e dei termini per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni, prevedendo la stipula di apposite convenzioni per l'istruttoria delle domande di agevolazione, sulla base dei criteri fissati dal CIPE nella medesima deliberazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 settembre 1995;
Ritenuto di non aderire alle indicazioni del Consiglio di Stato per quanto riguarda la competenza del Ministro all'adozione dei provvedimenti di concessione, revoca e rideterminazione delle agevolazioni, trattandosi di atti di gestione che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, devono essere ascritti alla competenza degli organi dirigenziali dell'amministrazione;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri (nota n. 38258 del 13 ottobre 1995);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Convenzioni
1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle domande di agevolazione di cui al presente regolamento, sono affidati a banche o società di servizi controllate da banche, di seguito denominate banche concessionarie, che vengono prescelte, sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
2. Con apposita convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le banche concessionarie sono regolamentati i reciproci rapporti, nonché le modalità di corresponsione del compenso e del rimborso spettanti; i relativi oneri sono posti a carico delle risorse stanziate per la concessione dei benefici ai sensi della delibera del CIPE del 27 aprile 1995.
3. La convenzione prevede altresì che le banche concessionarie possano stipulare convenzioni con altre banche e società di locazione finanziaria, di seguito denominate istituti collaboratori, per l'accreditamento dei contributi, ferma restando la piena responsabilità delle banche concessionarie nei confronti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per società di locazione finanziaria si intendono anche le banche abilitate alla locazione stessa. Tali convenzioni regolamentano il compenso spettante agli istituti collaboratori. Le banche concessionarie possono stipulare convenzioni esclusivamente con le banche e le società di locazione finanziaria che dispongono di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio.
4. La convenzione prevede inoltre:
a) le modalità per l'effettuazione delle istruttorie e per la relativa trasmissione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da parte delle banche concessionarie, in conformità alla deliberazione del CIPE del 27 aprile 1995;
b) le modalità con cui il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita le proprie funzioni di controllo sull'attività delle banche concessionarie ed applica, in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla convenzione, le sanzioni ivi contemplate, ferma restando la responsabilità civile per danni anche in relazione agli inadempimenti addebitabili ai soggetti di cui al comma 3;
c) l'impegno delle banche concessionarie a fornire alle imprese beneficiarie delle agevolazioni, d'intesa e coordinandosi con l'Istituto per la promozione industriale, adeguati servizi di informazione e assistenza, in collaborazione con le associazioni di categoria, provvedendo alla tempestiva diffusione tra le imprese stesse degli orientamenti interpretativi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
d) il divieto per le banche concessionarie, al fine di evitare duplicazioni dell'attività istruttoria, di affidare ad altri enti o istituti, sulla base di subconvenzioni, la realizzazione in tutto o in parte delle istruttorie medesime;
e) gli adempimenti a carico delle società di locazione finanziaria di cui al comma 3 in relazione alle procedure di cui al presente regolamento ed alle modalità di trasferimento delle agevolazioni alle imprese beneficiarie che ricorrano, per l'acquisizione delle immobilizzazioni di cui all'art. 4, al sistema della locazione finanziaria.
5. La convenzione deve altresì riservare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione di disposizioni in merito ai termini del procedimento e all'individuazione del responsabile dello stesso ed in genere di applicazione dei principi direttivi contenuti nei capi I, II, III e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alla premesse:
- Si trascrive il testo dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs.
n. 96/1993 (Trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488) contenente norme sulle agevolazioni alle attività produttive: "1. La competenza in materia di adempimenti tecnici amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive, ad eccezione di quelle che formano oggetto dei contratti di programma, o di impresa o di intese di programma, è attribuita al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede, secondo le direttive deliberate dal CIPE, con proprio decreto sulla base della deliberazione del CIPI di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, a stabilire le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni".
Si trascrive, per opportuna conoscenza, anche il testo del comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 415/1992 (Rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), come modificato dalla legge di conversione n. 488/1992, citato nel soprariportato comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 96/1993:
"2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri:
a) le agevolazioni sono calcolate in "equivalente sovvenzione netto" secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunità economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di aiuti regionali;
b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere effettuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative, che concentri l'intervento straordinario nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, nei settori a maggiore redditività anche sociale identificati nella stessa delibera;
c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditività delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio;
d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziario risultanti in sede di consuntivo".
- Il testo coordinato del predetto D.L. n. 415/1992 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1992.
- Il testo dell'art. 3 della legge n. 488/1992 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) è il seguente:
"Art. 3. - Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 aprile 1993, sentite le competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che si pronunciano nei termini previsti dai rispettivi regolamenti, uno o più decreti legislativi per disciplinare il trasferimento delle competenze del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) affidamento al Ministero del bilancio e della programmazione economica del coordinamento, della programmazione e della vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale;
b) affidamento ad un'amministrazione dello Stato degli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree del territorio nazionale individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
c) attribuzione ad una o più amministrazioni dello Stato dell'attività di programmazione e di coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale. Le stesse amministrazioni provvedono altresì al completamento delle infrastrutture in corso di realizzazione alla data del 30 aprile 1993, e al loro trasferimento agli enti tenuti per legge alla manutenzione e gestione. I relativi programmi sono sottoposti all'approvazione del CIPE sulla base dei finanziamenti ordinari pluriennali di settore, previsti dalle leggi finanziarie;
d) conferimento delle partecipazioni finanziarie dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno nell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), nell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS), nel Credito industriale sardo (CIS) e negli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all'art. 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64, al Ministero del tesoro, al fine di provvedere al loro riordino, ristrutturazione, privatizzazione o liquidazione;
e) utilizzazione del personale già in servizio alla data del 14 agosto 1992 presso il Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e presso gli altri organismi dell'intervento straordinario, prioritariamente per i compiti previsti dalla presente legge nonché dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, come modificato dalla legge medesima, ed in particolare per le funzioni tecniche e di supporto alle attività di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma;
f) emanazione di norme transitorie per garantire la successione delle amministrazioni individuate nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo ai cessati organismi dell'intervento straordinario e per assicurare l'attuazione degli interventi in corso e di quelli previsti dalla presente legge nonché dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, come modificato dalla legge medesima.".
- Per il testo del comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 415/1992 vedi sopra.
- La comunicazione della Commissione dell'Unione europea del 20 maggio 1992 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 213 del 19 agosto 1992.
- La deliberazione del CIPE del 27 aprile 1995 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 142 del 20 giugno 1995.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Il D.Lgs. n. 157/1995 reca: "Attuazione della direttiva n. 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi".
- Per gli estremi della pubblicazione della delibera del CIPE del 27 aprile 1995 v. nelle note alle premesse.
- La legge n. 241/1990 reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". Si indicano le rubriche dei Capi I, II, III e IV:
capo I: principi;
capo II: responsabile del procedimento;
capo III: partecipazione al procedimento amministrativo;
capo IV: semplificazione dell'azione amministrativa.