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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 ottobre 1995, n. 527

Regolamento recante le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/12/1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2000)
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Testo in vigore dal: 30-12-1995
al: 8-5-2000
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                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  il  decreto-legge  22  ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, in materia di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto  legislativo  3  aprile 1993, n. 96, relativo al
trasferimento   dei   soppressi   Dipartimento   per  gli  interventi
straordinari  nel  Mezzogiorno  e  Agenzia  per  la  promozione dello
sviluppo  del  Mezzogiorno,  in attuazione dell'art. 3 della legge 19
dicembre 1992, n. 488;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  5,  comma  1,  del citato decreto
legislativo  3  aprile  1993,  n.  96,  che  attribuisce  al Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato la competenza in
materia  di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la
concessione   delle   agevolazioni   alle  attivita'  produttive,  ad
eccezione  di quelle che formano oggetto dei contratti di programma o
di impresa o di intese di programma;
  Considerato che in base all'art. 5 del citato decreto legislativo 3
aprile  1993,  n.  96,  il  Ministro  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  provvede, secondo le direttive deliberate dal CIPE,
con  proprio  decreto, sulla base della deliberazione del CIPI di cui
all'art.  1,  comma  2,  del  citato  decreto-legge  n. 415 del 1992,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  488  del  1992, a
stabilire   le   modalita'  e  le  procedure  per  la  concessione  e
l'erogazione delle agevolazioni;
  Vista la comunicazione della Commissione dell'Unione europea del 20
maggio 1992 concernente la disciplina comunitaria in materia di aiuti
di Stato a favore delle piccole e medie imprese;
  Vista la deliberazione del CIPE del 27 aprile 1995, che sostituisce
le  deliberazioni  del  CIPI  del  22  aprile e del 28 dicembre 1993,
concernente  le  direttive  per  la concessione delle agevolazioni ai
sensi  dell'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 415 del 1992
convertito dalla legge n. 488 del 1992;
  Considerato   che   il   punto   5,   lettera  c),  della  predetta
deliberazione  del  CIPE 27 aprile 1995 prevede che l'amministrazione
competente deve provvedere alla determinazione delle modalita', delle
procedure  e  dei  termini  per  la  concessione e l'erogazione delle
agevolazioni,  prevedendo  la  stipula  di  apposite  convenzioni per
l'istruttoria  delle  domande di agevolazione, sulla base dei criteri
fissati dal CIPE nella medesima deliberazione;
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 28 settembre 1995;
  Ritenuto di non aderire alle indicazioni del Consiglio di Stato per
quanto   riguarda   la   competenza  del  Ministro  all'adozione  dei
provvedimenti   di   concessione,  revoca  e  rideterminazione  delle
agevolazioni, trattandosi di atti di gestione che, ai sensi dell'art.
3,  comma  2,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, devono
essere   ascritti   alla   competenza   degli   organi   dirigenziali
dell'amministrazione;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
(nota n. 38258 del 13 ottobre 1995);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Convenzioni
  1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle
domande di agevolazione di cui al presente regolamento, sono affidati
a  banche  o  societa'  di  servizi controllate da banche, di seguito
denominate  banche  concessionarie, che vengono prescelte, sulla base
delle  condizioni  offerte  e  della  disponibilita' di una struttura
tecnico-organizzativa  adeguata  alla  prestazione  del  servizio, ai
sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
  2.   Con   apposita   convenzione   stipulata   tra   il  Ministero
dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  e  le  banche
concessionarie  sono  regolamentati  i reciproci rapporti, nonche' le
modalita'  di corresponsione del compenso e del rimborso spettanti; i
relativi  oneri  sono  posti  a carico delle risorse stanziate per la
concessione  dei  benefici  ai  sensi  della delibera del CIPE del 27
aprile 1995.
  3.  La  convenzione  prevede  altresi' che le banche concessionarie
possano   stipulare  convenzioni  con  altre  banche  e  societa'  di
locazione  finanziaria, di seguito denominate istituti collaboratori,
per   l'accreditamento   dei  contributi,  ferma  restando  la  piena
responsabilita'   delle   banche  concessionarie  nei  confronti  del
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato.  Per
societa'  di  locazione  finanziaria  si  intendono  anche  le banche
abilitate  alla  locazione  stessa. Tali convenzioni regolamentano il
compenso   spettante   agli   istituti   collaboratori.   Le   banche
concessionarie  possono  stipulare  convenzioni esclusivamente con le
banche  e  le societa' di locazione finanziaria che dispongono di una
struttura   tecnico-organizzativa   adeguata   alla  prestazione  del
servizio.
  4. La convenzione prevede inoltre:
    a)  le  modalita'  per l'effettuazione delle istruttorie e per la
relativa  trasmissione  al  Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato da parte delle banche concessionarie, in conformita'
alla deliberazione del CIPE del 27 aprile 1995;
    b)   le  modalita'  con  cui  il  Ministero  dell'industria,  del
commercio   e   dell'artigianato  esercita  le  proprie  funzioni  di
controllo  sull'attivita'  delle banche concessionarie ed applica, in
caso  di  inadempimento agli obblighi derivanti dalla convenzione, le
sanzioni  ivi  contemplate,  ferma restando la responsabilita' civile
per  danni  anche  in  relazione  agli  inadempimenti addebitabili ai
soggetti di cui al comma 3;
    c)  l'impegno  delle banche concessionarie a fornire alle imprese
beneficiarie   delle   agevolazioni,  d'intesa  e  coordinandosi  con
l'Istituto   per  la  promozione  industriale,  adeguati  servizi  di
informazione  e  assistenza, in collaborazione con le associazioni di
categoria,  provvedendo  alla  tempestiva  diffusione  tra le imprese
stesse    degli    orientamenti    interpretativi    del    Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
    d)  il  divieto  per le banche concessionarie, al fine di evitare
duplicazioni  dell'attivita' istruttoria, di affidare ad altri enti o
istituti,  sulla  base di subconvenzioni, la realizzazione in tutto o
in parte delle istruttorie medesime;
    e)   gli   adempimenti  a  carico  delle  societa'  di  locazione
finanziaria  di  cui al comma 3 in relazione alle procedure di cui al
presente   regolamento  ed  alle  modalita'  di  trasferimento  delle
agevolazioni   alle   imprese   beneficiarie   che   ricorrano,   per
l'acquisizione  delle  immobilizzazioni di cui all'art. 4, al sistema
della locazione finanziaria.
  5.   La   convenzione   deve   altresi'   riservare   al  Ministero
dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  l'adozione  di
disposizioni    in    merito    ai   termini   del   procedimento   e
all'individuazione  del  responsabile  dello  stesso  ed in genere di
applicazione  dei  principi direttivi contenuti nei capi I, II, III e
IV della legge 7 agosto 1990, n. 241.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alla premesse:
             - Si trascrive il testo dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs.
          n.  96/1993 (Trasferimento dei soppressi  Dipartimento  per
          gli  interventi  straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per
          la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione
          dell'art.  3  della  legge  19  dicembre  1992,   n.   488)
          contenente   norme   sulle   agevolazioni   alle  attivita'
          produttive: "1. La competenza  in  materia  di  adempimenti
          tecnici  amministrativi  e  di controllo per la concessione
          delle agevolazioni alle attivita' produttive, ad  eccezione
          di quelle che formano oggetto dei contratti di programma, o
          di  impresa  o  di  intese  di  programma, e' attribuita al
          Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
          che provvede, secondo le direttive deliberate dal CIPE, con
          proprio  decreto sulla base della deliberazione del CIPI di
          cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992,
          n. 415,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
          dicembre  1992,  n.  488,  a  stabilire  le  modalita' e le
          procedure  per  la   concessione   e   l'erogazione   delle
          agevolazioni".
             Si  trascrive,  per opportuna conoscenza, anche il testo
          del  comma   2   dell'art.   1   del   D.L.   n.   415/1992
          (Rifinanziamento  della  legge 1 marzo 1986, n. 64, recante
          disciplina  organica  dell'intervento   straordinario   nel
          Mezzogiorno), come modificato dalla legge di conversione n.
          488/1992,  citato  nel  soprariportato comma 1 dell'art.  5
          del D.Lgs. n. 96/1993:
             "2. Il Comitato interministeriale per la  programmazione
          economica  (CIPE)  e  il  Comitato interministeriale per il
          coordinamento   della    politica    industriale    (CIPI),
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione del presente decreto, previa determinazione  di
          indirizzo   del  Consiglio  dei  Ministri,  definiscono  le
          disposizioni per la concessione delle  agevolazioni,  sulla
          base dei seguenti criteri:
               a)  le  agevolazioni  sono  calcolate  in "equivalente
          sovvenzione netto" secondo i criteri e nei  limiti  massimi
          consentiti   dalla   vigente   normativa   della  Comunita'
          economica europea (CEE) in  materia  di  concorrenza  e  di
          aiuti regionali;
               b)  la  graduazione  dei  livelli  di sovvenzione deve
          essere effettuata secondo un'articolazione  territoriale  e
          settoriale  e  per  tipologia  di iniziative, che concentri
          l'intervento  straordinario   nelle   aree   economicamente
          depresse  del  territorio nazionale, nei settori a maggiore
          redditivita'  anche  sociale  identificati   nella   stessa
          delibera;
               c)   le   agevolazioni   debbono   essere  corrisposte
          utilizzando  meccanismi  che  garantiscano  la  valutazione
          della  redditivita'  delle  iniziative  ai  fini della loro
          selezione, evitino duplicazioni di istruttorie,  assicurino
          la  massima  trasparenza  mediante  il rispetto dell'ordine
          cronologico  nell'esame  delle  domande  ed  il  ricorso  a
          sistemi  di  monitoraggio  e,  per le iniziative di piccole
          dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a
          sistemi di tutoraggio;
               d)  gli  stanziamenti  individuati  dal  CIPI  per  la
          realizzazione  dei  singoli  contratti  di  programma e gli
          impegni  assunti  per  le  agevolazioni   industriali   con
          provvedimento   di  concessione  provvisoria  non  potranno
          essere  aumentati  in   relazione   ai   maggiori   importi
          dell'intervento   finanziario   risultanti   in   sede   di
          consuntivo".
             - Il testo coordinato del predetto D.L. n.  415/1992  e'
          stato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
          - n. 299 del 21 dicembre 1992.
             -  Il  testo  dell'art.  3  della  legge   n.   488/1992
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          22  ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della
          legge 1 marzo 1986,  n.  64,  recante  disciplina  organica
          dell'intervento   straordinario   nel  Mezzogiorno)  e'  il
          seguente:
             "Art. 3. - Il Governo della Repubblica  e'  delegato  ad
          emanare  entro  il  30  aprile  1993, sentite le competenti
          commissioni permanenti del Senato della Repubblica e  della
          Camera   dei  deputati,  che  si  pronunciano  nei  termini
          previsti dai rispettivi regolamenti,  uno  o  piu'  decreti
          legislativi   per   disciplinare   il  trasferimento  delle
          competenze del Dipartimento per gli interventi straordinari
          nel Mezzogiorno e  dell'Agenzia  per  la  promozione  dello
          sviluppo  del Mezzogiorno, sulla base dei seguenti principi
          e criteri direttivi:
               a)  affidamento  al  Ministero  del  bilancio  e della
          programmazione   economica   del    coordinamento,    della
          programmazione  e della vigilanza sul complesso dell'azione
          di intervento pubblico nelle aree  economicamente  depresse
          del territorio nazionale;
               b) affidamento ad un'amministrazione dello Stato degli
          adempimenti  tecnici,  amministrativi e di controllo per la
          concessione  e   l'erogazione   delle   agevolazioni   alle
          attivita'  produttive  nelle  aree del territorio nazionale
          individuate   dal   Comitato   interministeriale   per   la
          programmazione economica (CIPE);
               c)  attribuzione  ad  una o piu' amministrazioni dello
          Stato dell'attivita' di programmazione e  di  coordinamento
          delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di
          interesse  nazionale.  Le stesse amministrazioni provvedono
          altresi' al completamento delle infrastrutture in corso  di
          realizzazione  alla  data  del  30  aprile  1993, e al loro
          trasferimento agli enti tenuti per legge alla  manutenzione
          e   gestione.   I   relativi   programmi   sono  sottoposti
          all'approvazione del  CIPE  sulla  base  dei  finanziamenti
          ordinari  pluriennali  di  settore,  previsti  dalle  leggi
          finanziarie;
               d)  conferimento  delle   partecipazioni   finanziarie
          dell'Agenzia   per   la   promozione   dello  sviluppo  del
          Mezzogiorno  nell'Istituto  per   lo   sviluppo   economico
          dell'Italia meridionale (ISVEIMER), nell'Istituto regionale
          per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS), nel
          Credito  industriale sardo (CIS) e negli enti di promozione
          per lo sviluppo del Mezzogiorno di  cui  all'art.  6  della
          legge 1 marzo 1986, n. 64, al Ministero del tesoro, al fine
          di   provvedere   al   loro   riordino,   ristrutturazione,
          privatizzazione o liquidazione;
               e) utilizzazione del personale gia' in  servizio  alla
          data  del  14  agosto  1992  presso il Dipartimento per gli
          interventi straordinari nel Mezzogiorno e presso gli  altri
          organismi  dell'intervento  straordinario, prioritariamente
          per i compiti previsti dalla  presente  legge  nonche'  dal
          decreto-legge  22  ottobre  1992,  n.  415, come modificato
          dalla legge medesima, ed in  particolare  per  le  funzioni
          tecniche  e  di supporto alle attivita' di cui alle lettere
          a), b) e c) del presente comma;
               f) emanazione di norme transitorie  per  garantire  la
          successione  delle amministrazioni individuate nei rapporti
          giuridici e finanziari facenti capo  ai  cessati  organismi
          dell'intervento straordinario e per assicurare l'attuazione
          degli  interventi  in  corso  e  di  quelli  previsti dalla
          presente legge nonche' dal decreto-legge 22  ottobre  1992,
          n. 415, come modificato dalla legge medesima.".
             -  Per  il  testo  del  comma  2 dell'art. 1 del D.L. n.
          415/1992 vedi sopra.
             - La comunicazione della Commissione dell'Unione europea
          del 20 maggio  1992  e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  delle  Comunita'  europee n. C 213 del 19 agosto
          1992.
             -  La deliberazione del CIPE del 27 aprile 1995 e' stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          142 del 20 giugno 1995.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             -   Il   D.Lgs.  n.  157/1995  reca:  "Attuazione  della
          direttiva n. 92/50/CEE in materia di  appalti  pubblici  di
          servizi".
             - Per gli estremi della pubblicazione della delibera del
          CIPE del 27 aprile 1995 v. nelle note alle premesse.
             -  La legge n. 241/1990 reca: "Nuove norme in materia di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi". Si indicano le rubriche dei Capi
          I, II, III e IV:
              capo I: principi;
              capo II: responsabile del procedimento;
              capo     III:     partecipazione     al    procedimento
          amministrativo;
              capo IV: semplificazione dell'azione amministrativa.