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DECRETO-LEGGE 18 novembre 1995, n. 485

Attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-11-1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/03/1996)
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Testo in vigore dal:  18-11-1995 al: 17-1-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'attuazione del fermo biologico della pesca per l'anno 1995, secondo quanto disposto dal citato regolamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Per l'anno 1995, ai fini della urgente applicazione delle norme previste dal regolamento CE n. 3699/93, il fermo biologico della pesca è effettuato, per trenta giorni feriali consecutivi, dalle navi che esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a strascico, traino pelagico, sciabica e turbosoffiante.
2. Per i sistemi strascico, traino pelagico e sciabica il fermo di cui al comma 1 è effettuato in via obbligatoria nelle acque antistanti i compartimenti marittimi dell'Adriatico, con inizio dal 24 luglio o dal 7 agosto o dal 12 agosto 1995. L'inizio del fermo è fissato con ordinanza del capo del compartimento marittimo, sentite le rappresentanze delle associazioni nazionali professionali della pesca. Nelle acque antistanti i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio il fermo, a carattere facoltativo per impresa, è effettuato con inizio dal 14 settembre 1995. Nel periodo di effettuazione del fermo non è consentito l'esercizio della pesca con i sistemi strascico, traino pelagico e sciabica nelle acque antistanti il compartimento interessato anche da parte di unità provenienti da altri compartimenti marittimi; la violazione del predetto divieto comporta la sospensione della validità della licenza di pesca per trenta giorni.
3. Per il sistema turbosoffiante il titolare della relativa licenza di pesca può chiedere l'ammissione ai benefici previsti dal presente decreto per il secondo mese di fermo disposto ai sensi della vigente normativa in materia.
4. Per il fermo delle navi indicate nel comma 1 il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese di pesca un premio calcolato secondo i massimali di cui alla tabella 2 del regolamento CE n. 3699/1993.
5. È concessa all'impresa di pesca una indennità giornaliera nella misura di lire 40.000, quale contributo dello Stato per ciascun componente l'equipaggio delle navi, al quale deve comunque essere corrisposto dall'armatore il minimo contrattuale previsto dal contratto collettivo di lavoro. Fa carico all'impresa medesima il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
6. Il premio di fermo temporaneo, che non compete all'impresa la quale non rispetti il contratto collettivo nazionale di lavoro, non è cumulabile con indennità o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.
7. Al pagamento dei contributi previsti dal presente decreto provvedono i comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, anche in deroga ai limiti d'importo stabiliti nel comma 3 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
8. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sono fissate le modalità tecniche di attuazione del presente articolo.
9. Entro il 31 marzo 1996 il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentite le rappresentanze delle associazioni nazionali professionali della pesca e degli organismi nazionali di ricerca del settore, elabora un programma quinquennale di definizione del fermo biologico.