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DECRETO-LEGGE 18 novembre 1995, n. 485

Attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-11-1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/03/1996)
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Testo in vigore dal: 18-11-1995
al: 17-1-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  regolamento  CE n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre
1993;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per  l'attuazione  del  fermo biologico della pesca per
l'anno 1995, secondo quanto disposto dal citato regolamento;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 novembre 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  del  Ministro  delle  risorse  agricole, alimentari e
forestali,   di   concerto  con  i  Ministri  del  bilancio  e  della
programmazione economica e delle finanze;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Per l'anno 1995, ai fini della urgente applicazione delle norme
previste  dal  regolamento  CE  n.  3699/93, il fermo biologico della
pesca  e'  effettuato,  per  trenta giorni feriali consecutivi, dalle
navi  che esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a
strascico, traino pelagico, sciabica e turbosoffiante.
  2.  Per i sistemi strascico, traino pelagico e sciabica il fermo di
cui  al  comma  1  e'  effettuato  in  via  obbligatoria  nelle acque
antistanti  i  compartimenti marittimi dell'Adriatico, con inizio dal
24  luglio o dal 7 agosto o dal 12 agosto 1995. L'inizio del fermo e'
fissato  con  ordinanza del capo del compartimento marittimo, sentite
le  rappresentanze  delle  associazioni nazionali professionali della
pesca. Nelle acque antistanti i compartimenti marittimi del Tirreno e
dello  Ionio  il  fermo,  a  carattere  facoltativo  per  impresa, e'
effettuato   con  inizio  dal  14  settembre  1995.  Nel  periodo  di
effettuazione del fermo non e' consentito l'esercizio della pesca con
i   sistemi   strascico,  traino  pelagico  e  sciabica  nelle  acque
antistanti  il  compartimento  interessato  anche  da parte di unita'
provenienti  da  altri  compartimenti  marittimi;  la  violazione del
predetto  divieto  comporta  la  sospensione  della  validita'  della
licenza di pesca per trenta giorni.
  3. Per il sistema turbosoffiante il titolare della relativa licenza
di pesca puo' chiedere l'ammissione ai benefici previsti dal presente
decreto  per il secondo mese di fermo disposto ai sensi della vigente
normativa in materia.
  4.  Per  il fermo delle navi indicate nel comma 1 il Ministro delle
risorse  agricole,  alimentari e forestali e' autorizzato a concedere
alle  imprese di pesca un premio calcolato secondo i massimali di cui
alla tabella 2 del regolamento CE n. 3699/1993.
  5.  E'  concessa  all'impresa  di  pesca una indennita' giornaliera
nella misura di lire 40.000, quale contributo dello Stato per ciascun
componente  l'equipaggio  delle  navi,  al quale deve comunque essere
corrisposto   dall'armatore   il  minimo  contrattuale  previsto  dal
contratto  collettivo  di  lavoro.  Fa carico all'impresa medesima il
pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
  6.  Il  premio  di fermo temporaneo, che non compete all'impresa la
quale  non  rispetti il contratto collettivo nazionale di lavoro, non
e'  cumulabile  con indennita' o contributi analoghi erogati da altre
amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.
  7.  Al  pagamento  dei  contributi  previsti  dal  presente decreto
provvedono   i   comandanti   delle   capitanerie   di   porto  sugli
accreditamenti   disposti   dal  Ministero  delle  risorse  agricole,
alimentari e forestali, anche in deroga ai limiti d'importo stabiliti
nel  comma  3  dell'articolo  9  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
  8.  Con  decreto  del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali  sono  fissate  le  modalita'  tecniche  di  attuazione del
presente articolo.
  9.  Entro  il  31  marzo  1996  il Ministro delle risorse agricole,
alimentari  e forestali, sentite le rappresentanze delle associazioni
nazionali  professionali  della  pesca e degli organismi nazionali di
ricerca del settore, elabora un programma quinquennale di definizione
del fermo biologico.