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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1995, n. 394

Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica).

note: Entrata in vigore del decreto: 7/10/1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2003)
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vigente al 02/05/2024
Testo in vigore dal: 7-10-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  61  alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27
maggio  1995,  recante  norme  sulle  "Procedure  per  disciplinare i
contenuti  del  rapporto  di impiego del personale di Polizia e delle
Forze  armate",  emanato in attuazione della legge 29 aprile 1995, n.
130, e dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216;
  Visti  gli  articoli  1,  2  e  7 del citato decreto legislativo n.
195/1995,  che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione
- da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita'
-  ai  fini  della  adozione di separati decreti del Presidente della
Repubblica  concernenti, rispettivamente, il personale delle Forze di
Polizia  anche  ad  ordinamento militare e quello delle Forze armate,
con  esclusione dei dirigenti civili e militari nonche' del personale
di leva e di quello ausiliario di leva;
  Viste  le  disposizioni  degli  articoli 2 e 7 del predetto decreto
legislativo  n.  195/1995,  che  individuano  le delegazioni di parte
pubblica,  le delegazioni sindacali ed i rappresentanti del Consiglio
centrale  di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure
negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di Polizia
ad   ordinamento  civile  (Polizia  di  Stato,  Corpo  della  polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di Polizia
ad  ordinamento  militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia
di finanza) e per le Forze armate;
  Viste in particolare le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, ed
all'art.  7 del citato decreto legislativo n. 195/1995 riguardante le
delegazioni  e  le  procedure  negoziali  e  di  concertazione per il
personale delle Forze Armate in precedenza indicato;
  Visto   lo  schema  di  provvedimento  riguardante  il  quadriennio
1994-1997,  per  gli  aspetti normativi, ed il biennio 1994-1995, per
gli  aspetti  retributivi, per il personale non dirigente delle Forze
armate (Esercito - Marina - Aeronautica), concertato - ai sensi delle
richiamate  disposizioni  del  decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195  -  in  data 20 luglio 1995: dalla delegazione di parte pubblica,
dallo  Stato  maggiore  della  Difesa,  dalla sezione COCER Esercito,
dalla sezione COCER Marina e dalla sezione COCER Aeronautica;
  Vista  la  legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il
1995);
  Visto il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge
17 maggio 1995, n. 186;
  Visto  l'art.  17,  comma  1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
l'art.  7,  comma  11,  ultimo  periodo,  del  decreto legislativo n.
195/1995;
  Vista  la  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri adottata - ai
sensi  del citato art. 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio
1995,  n.  195  -  nella  seduta  del 28 luglio 1995, su proposta del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri e Ministro del tesoro e del
Ministro  per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della
difesa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                    Area di applicazione e durata
  1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio
1995,  n.  195,  il presente decreto si applica al personale militare
dell'Esercito  (esclusa  l'Arma  dei  carabinieri),  della  Marina  e
dell'Aeronautica,  con  esclusione  dei  dirigenti e del personale di
leva.
  2.  Il  presente  decreto  concerne  il  periodo  1 gennaio 1994-31
dicembre  1997 per la parte normativa ed e' valido dal 1 gennaio 1994
al 31 dicembre 1995 per la parte economica.
  3.  Dopo  un  periodo  di 3 mesi dalla data di scadenza della parte
economica  del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sara'
corrisposto,  a  partire dal mese successivo, un elemento provvisorio
della  retribuzione  pari al trenta per cento del tasso di inflazione
programmato,  applicato  ai  livelli  retributivi  tabellari vigenti,
inclusa  l'indennita'  integrativa  speciale.  Dopo ulteriori 3 mesi,
detto  importo  sara'  pari  al  cinquanta  per  cento  del  tasso di
inflazione  programmato  e  cessa  di essere erogato dalla decorrenza
degli  effetti  economici previsti dal nuovo decreto emanato ai sensi
dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195/l995.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' redatto ai sensi
          dell'art.  10, comma 3, del testo unico delle  disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   Italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della Repubblica il potere di  promulgare  le  leggi  e  di
          emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
             -  Il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, reca:
          "Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992,  n.  216,
          in  materia  di  procedure per disciplinare i contenuti del
          rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia  e
          delle  Forze  armate". Si trascrive il testo degli articoli
          1, 2, 3 (commi 1, 2, 3, 4 e 5), 5, 7, 8 (comma 1):
             "Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure  che
          disciplinano  i  contenuti  del  rapporto  di  impiego  del
          personale delle  Forze  di  polizia  anche  ad  ordinamento
          militare   e  delle  Forze  armate,  esclusi  i  rispettivi
          dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche'
          quello ausiliario di  leva,  sono  stabilite  dal  presente
          decreto  legislativo.  Il rapporto di impiego del personale
          civile  e  militare  con   qualifica   dirigenziale   resta
          disciplinato  dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art.
          2,  comma  4,  e  delle  altre  disposizioni  del   decreto
          legislativo   3   febbraio   1993,   n.   29  e  successive
          modificazioni ed integrazioni.
             2.  Le  procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
          le modalita' e  per  le  materie  indicate  negli  articoli
          seguenti,   si  concludono  con  l'emanazione  di  separati
          decreti  del  Presidente   della   Repubblica   concernenti
          rispettivamente  il  personale delle Forze di polizia anche
          ad ordinamento militare e quello delle Forze armate".
             "Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del  Presidente
          della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il
          personale delle Forze di polizia e' emanato:
               A)  per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo  della  polizia
          penitenziaria  e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
          accordo sindacale stipulato da  una  delegazione  di  parte
          pubblica  composta  dal  Ministro per la funzione pubblica,
          che la presiede, e dai Ministri dell'interno,  del  tesoro,
          della  difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e delle
          risorse   agricole,   alimentari   e   forestali   o    dai
          Sottosegretari  di Stato rispettivamente delegati, e da una
          delegazione sindacale  composta  dai  rappresentanti  delle
          organizzazioni  sindacali  maggiormente rappresentative sul
          piano nazionale del personale della Polizia di  Stato,  del
          Corpo  della  polizia  penitenziaria  e del Corpo forestale
          dello Stato individuate con decreto  del  Ministro  per  la
          funzione  pubblica in conformita' alle disposizioni vigenti
          per il pubblico impiego in materia  di  accertamento  della
          maggiore rappresentativita' sindacale;
               B)  per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento militare (Arma dei carabinieri  e  Corpo  della
          guardia  di  finanza),  a  seguito  di  concertazione fra i
          Ministri indicati nella lettera A) o  i  Sottosegretari  di
          Stato  rispettivamente  delegati  alla  quale  partecipano,
          nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della  difesa  e
          delle   finanze,   i   Comandanti  generali  dell'Arma  dei
          carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
          rappresentanti del  Consiglio  centrale  di  rappresentanza
          (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
             2.  Il  decreto  del  Presidente della Repubblica di cui
          all'art. 1, comma 2, concernente il personale  delle  Forze
          armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
          per  la  funzione  pubblica,  del  tesoro e della difesa, o
          Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente  delegati,  alla
          quale   partecipano,   nell'ambito  della  delegazione  del
          Ministro della difesa  il  Capo  di  Stato  maggiore  della
          difesa  o  suoi  delegati ed i rappresentanti del Consiglio
          centrale di rappresentanza (COCER Sezioni Esercito,  Marina
          ed Aeronautica).
             3.  Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
          al comma 1, lettera a) sono composte da  rappresentanti  di
          ciascuna  organizzazione  sindacale.  Nelle delegazioni dei
          Ministeri della difesa e delle finanze di cui al  comma  1,
          lettera  b),  e  al  comma  2  le  rappresentanze  militari
          partecipano con  rappresentanti  di  ciascuna  sezione  del
          Consiglio  centrale  di  rappresentanza (COCER), in modo da
          consentire  la  rappresentanza  di   tutte   le   categorie
          interessate".
             "Art.  3  (Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile -
          Materie oggetto di contrattazione e di informazione e forme
          di partecipazione). - 1.  Ai fini di cui all'art. 2,  comma
          1,  lettera a), per il personale appartenente alle Forze di
          polizia   ad   ordinamento   civile,   sono   oggetto    di
          contrattazione:
              il trattamento economico fondamentale ed accessorio;
              la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
              il congedo ordinario;
              il congedo straordinario;
              l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
              i permessi brevi per esigenze personali;
              le   aspettative  sindacali  ed  i  permessi  sindacali
          retribuiti;
              il   trattamento   economico   di   missione    e    di
          trasferimento;
              i    criteri   di   massima   per   la   formazione   e
          l'aggiornamento professionale;
              i criteri per l'istituzione di organi di verifica della
          qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e degli  spacci,
          per  lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e di
          benessere del personale, nonche' per la gestione degli Enti
          di assistenza del personale.
            2. Nel rispetto dei principi generali fissati dalla legge
          o da atti  normativi  o  amministrativi  emanati  ai  sensi
          dell'art.  2,  comma  4,  della legge 6 marzo 1992, n. 216,
          nell'ambito della Polizia di Stato e  del  Corpo  forestale
          dello  Stato,  le rispettive amministrazioni, allo scopo di
          rendere piu' costruttivo il sistema di relazioni sindacali,
          informano   le    organizzazioni    sindacali    firmatarie
          dell'accordo  nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera
          a), operanti presso le predette rispettive  amministrazioni
          in   merito   alla   determinazione  dei  criteri  generali
          concernenti:
               a) l'articolazione dell'orario di lavoro  obbligatorio
          giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;
               b) la mobilita' esterna del personale a domanda;
               c) la definizione delle piante organiche;
               d)  la  gestione del rapporto di impiego relativamente
          agli atti normativi ed amministrativi di carattere generale
          concernenti   lo   stato   giuridico,   previdenziale    ed
          assistenziale;
               e)   la   introduzione   di   nuove  tecnologie  e  le
          conseguenti  misure  di  massima  riguardanti  i   processi
          generali   di   organizzazione   degli  uffici  centrali  e
          periferici aventi effetti generali sull'organizzazione  del
          lavoro;
               f)  le  misure di massima concernenti l'organizzazione
          degli uffici e l'organizzazione del lavoro;
               g)  la  qualita'  del  servizio  ed  i  rapporti   con
          l'utenza,  nonche'  le  altre  misure  di  massima  volte a
          migliorare l'efficienza dei servizi;
               h)   l'attuazione   di  programmi  di  formazione  del
          personale;
               i) le misure in materia  di  igiene  e  sicurezza  nei
          luoghi di lavoro.
             3.  Per  le  materie  indicate nelle lettere a) e b) del
          comma 2, l'informazione e' preventiva. A  seguito  di  tale
          informazione,    le   amministrazioni   e   le   rispettive
          organizzazioni sindacali indicate nel comma 2, su richiesta
          delle stesse  organizzazioni  sindacali,  si  incontrano  a
          livello  nazionale  per  l'esame  delle  predette  materie.
          L'esame si svolge in appositi incontri - cui sono  invitate
          anche  le  altre  rispettive  organizzazioni  sindacali non
          richiedenti - che iniziano entro le 48 ore  dalla  data  di
          ricezione  della  richiesta  e  si  concludono  nel termine
          tassativo    di    quindici    giorni    dalla    ricezione
          dell'informazione,  ovvero  entro un termine piu' breve per
          motivi di urgenza; decorsi tali termini le  amministrazioni
          assumono  le  proprie  autonome  determinazioni definitive.
          Dell'esito  dell'esame  e'  redatto   verbale   dal   quale
          risultano  le  posizioni delle parti. Durante il periodo in
          cui si svolge  l'esame,  le  amministrazioni  non  adottano
          provvedimenti  unilaterali  nelle materie in argomento e le
          organizzazioni sindacali che vi  partecipano  non  assumono
          sulle stesse iniziative conflittuali. In merito alle citate
          materie,  per  le  parti  rimesse  alla  determinazione dei
          competenti organi periferici, anche  a  livello  locale  si
          applica  la  stessa procedura. L'articolazione dei turni di
          servizio di cui alla lettera a) del comma 2  dovra'  essere
          realizzata   dai   dirigenti  responsabili  nell'ambito  di
          tipologie  da  individuare  nell'accordo  nazionale  quadro
          previsto nel comma 7.
             4.  Per  le materie indicate nelle lettere c), d) ed e),
          del comma 2, le amministrazioni della Polizia  di  Stato  e
          del   Corpo   forestale   dello   Stato,   previa  adeguata
          informazione, acquisiscono senza particolare formalita'  il
          parere  delle rispettive organizzazioni sindacali di cui al
          citato comma 2.
             5. Per le materie indicate nelle lettere f), g),  h)  ed
          i)  del comma 2, l'informazione e' successiva. A tale scopo
          le amministrazioni della  Polizia  di  Stato  e  del  Corpo
          forestale  dello  Stato forniscono le adeguate informazioni
          alle rispettive organizzazioni sindacali di cui al comma  2
          in una apposita conferenza di rappresentanti delle predette
          amministrazioni  ed  organizzazioni  sindacali,  non avente
          alcuna natura negoziale, da  riunirsi  con  cadenza  almeno
          annuale.
             (Omissis)".
             "Art. 5 (Forze armate - Materie oggetto di concertazione
          e  di  informazione e forme di partecipazione). - 1. Per il
          personale  appartenente  alle  Forze  armate,  le   materie
          oggetto  di  concertazione  di  cui  all'art.  2,  comma 2,
          riguardano:
              trattamento economico fondamentale ed accessorio;
              la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
              le licenze;
              l'aspettativa per motivi privati e per infermita';
              i permessi brevi per esigenze personali;
              il    trattamento    economico   di   missione   e   di
          trasferimento;
              i criteri per l'istituzione di organi di verifica della
          qualita' e salubrita' dei servizi di mensa, e degli spacci,
          per lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e  di
          benessere   del  personale,  ivi  compresi  l'elevazione  e
          l'aggiornamento culturale  del  medesimo,  nonche'  per  la
          gestione degli Enti di assistenza del personale.
             2. Per le materie oggetto di informazione e per le forme
          di  partecipazione  si  applicano  le  disposizioni  di cui
          all'art. 19, commi 4 e  seguenti,  della  legge  11  luglio
          1978, n. 382".
             "Art.   7   (Procedimento).   -   1.  Le  procedure  per
          l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di
          cui all'art. 2 sono avviate dal Ministro  per  la  funzione
          pubblica  almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza
          previsti dai precedenti decreti. Tali procedure, che  hanno
          inizio  contemporaneamente,  si sviluppano con carattere di
          contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della
          sottoscrizione della  ipotesi  di  accordo  sindacale,  per
          quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile,
          e   della   predisposizione   degli   schemi  dei  relativi
          provvedimenti, per quanto attiene alle Forze di polizia  ad
          ordinamento militare e al personale delle Forze armate.
             2.  Al  fine  di  assicurare  condizioni  di sostanziale
          omogeneita', il  Ministro  per  la  funzione  pubblica,  in
          qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica,
          nell'ambito  delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo'
          convocare, anche congiuntamente, le  delegazioni  di  parte
          pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei
          Comandi  generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia
          di finanza e dei COCER di cui  all'art.  2,  nonche'  delle
          organizzazioni  sindacali  maggiormente rappresentative sul
          piano nazionale  delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento
          civile di cui al medesimo art. 2.
             3.   Le   trattative  per  la  definizione  dell'accordo
          sindacale riguardante le Forze di  polizia  ad  ordinamento
          civile di cui all'art.  2, comma 1, lettera a), si svolgono
          in   riunioni   cui   partecipano  i  rappresentanti  delle
          organizzazioni  sindacali  legittimate  a  parteciparvi  ai
          sensi  della  citata  disposizione  e  si concludono con la
          sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
             4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi
          di accordo  di  cui  al  comma  3  possono  trasmettere  al
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ed ai Ministri che
          compongono  la  delegazione  di  parte  pubblica  le   loro
          osservazioni  entro  il  termine  di  cinque  giorni  dalla
          sottoscrizione dell'accordo.
             5.  Le  delegazioni  dei  Comandi generali dell'Arma dei
          carabinieri e della Guardia  di  finanza  e  rappresentanti
          delle rispettive sezioni COCER partecipano ai lavori per la
          formazione  dello  schema  di  provvedimento riguardante le
          Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'art. 2,
          comma 1, lettera b).
             6. Le Sezioni  Carabinieri  e  Guardia  di  finanza  del
          Consiglio  centrale  di rappresentanza, entro il termine di
          cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
          di cui al comma 5, possono trasmettere,  ove  dissenzienti,
          al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ed ai Ministri
          competenti, le loro  osservazioni  in  ordine  al  predetto
          schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.
             7.  I  rappresentanti  dello Stato maggiore difesa e del
          COCER (Sezioni Esercito, Marina e Aeronautica)  partecipano
          ai  lavori  per la formazione dello schema di provvedimento
          riguardante le Forze armate.
             8.  Le  Sezioni  Esercito,  Marina  ed  Aeronautica  del
          Consiglio  centrale  di rappresentanza, entro il termine di
          cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
          di cui al comma 7, possono trasmettere,  ove  dissenzienti,
          al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ed ai Ministri
          competenti le  loro  osservazioni  in  ordine  al  predetto
          schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.
             9.   Per   la   formulazione  di  pareri,  richieste  ed
          osservazioni  sui  provvedimenti   in   concertazione,   il
          Consiglio  centrale di rappresentanza (COCER) si articola e
          delibera nei comparti. I comparti interessati  sono  due  e
          sono  formati  rispettivamente  dai  delegati  con rapporto
          d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica,  e
          dai   delegati   con   rapporto   d'impiego  delle  Sezioni
          Carabinieri e Guardia di finanza.
             10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma  3  e
          gli  schemi  di  provvedimento  di  cui ai commi 5 e 7 sono
          corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione
          del personale interessato, i  costi  unitari  e  gli  oneri
          riflessi    del    trattamento    economico,   nonche'   la
          quantificazione  complessiva  della   spesa,   diretta   ed
          indiretta,  ivi  compresa quella eventualmente rimessa alla
          contrattazione   decentrata,   con   l'indicazione    della
          copertura  finanziaria  complessiva per l'intero periodo di
          validita'  dei  predetti  atti,  prevedendo,  altresi',  la
          possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di
          sospenderne  l'esecuzione  parziale,  o  totale, in caso di
          accertata esorbitanza dai limiti  di  spesa.  Essi  possono
          prevedere  la  richiesta  -  da  parte della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri  o  delle  organizzazioni  sindacali
          firmatarie  ovvero  delle sezioni COCER, per il tramite dei
          rispettivi Comandi generali o dello  Stato  maggiore  della
          difesa  -  al Nucleo di valutazione della spesa relativa al
          pubblico impiego (istituito presso il  Consiglio  nazionale
          dell'economia  e  del  lavoro  dall'art.  10 della legge 30
          dicembre 1991, n. 412) di controllo  e  certificazione  dei
          costi  esorbitanti  sulla base delle rilevazioni effettuate
          dalla Ragioneria generale  dello  Stato,  dal  Dipartimento
          della   funzione  pubblica  e  dall'Istituto  nazionale  di
          statistica. Il nucleo si pronuncia  entro  quindici  giorni
          dalla  richiesta.  L'ipotesi  di  accordo  sindacale  ed  i
          predetti schemi di provvedimento non possono in  ogni  caso
          comportare,  direttamente  o indirettamente, anche a carico
          di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
          a  quanto  stabilito  nel   documento   di   programmazione
          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
          finanziaria  e  nel  provvedimento  collegato,  nonche' nel
          bilancio. In nessun  caso  possono  essere  previsti  oneri
          aggiuntivi,  diretti  o  indiretti,  oltre  il  periodo  di
          validita' dei decreti del Presidente  della  Repubblica  di
          cui   al   comma  11,  in  particolare  per  effetto  della
          decorrenza dei benefici a regime.
             11. Il Consiglio dei  Ministri,  entro  quindici  giorni
          dalla  sottoscrizione  dell'ipotesi  di  accordo  sindacale
          riguardante le Forze di polizia  ad  ordinamento  civile  e
          dalla   formulazione   degli   schemi   dei   provvedimenti
          riguardanti  rispettivamente  le  Forze   di   polizia   ad
          ordinamento  militare  e  le  Forze  armate,  verificate le
          compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni  di
          cui  ai  commi 4, 6 e 8, approva l'ipotesi di accordo e gli
          schemi dei decreti del Presidente della Repubblica  di  cui
          all'art.  1,  comma  2.  I  decreti sono adottati in deroga
          all'art. 17, comma 1, lettera e),  della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400,  e si prescinde dal parere del Consiglio di
          Stato.
             12. La disciplina emanata con i decreti  del  Presidente
          della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale
          per   gli   aspetti   normativi   e   biennali  per  quelli
          retributivi, a decorrere dai termini di  scadenza  previsti
          dai   precedenti   decreti,   e   conserva  efficacia  fino
          all'entrata in vigore dei decreti successivi.
             13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di  cui
          al  presente  decreto  non  vengano  definiti, per la parte
          relativa ai trattamenti economici accessori, entro  novanta
          giorni  dall'inizio  delle  relative  procedure, il Governo
          riferisce alla Camera  dei  deputati  ed  al  Senato  della
          Repubblica  nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi
          regolamenti".
             "Art. 8 (Procedure di raffreddamento dei  conflitti).  -
          1.   Al  fine  di  assicurare  la  sostanziale  omogeneita'
          nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del
          Presidente  della  Repubblica  di  cui   all'art.   2,   le
          amministrazioni   ed   i   Comandi   generali   interessati
          provvedono a reciproci scambi di informazione.
            (Omissis)".
             - La legge 23 dicembre 1994, n. 725  (legge  finanziaria
          per   il   1995),   indica   le   risorse  disponibili  per
          corrispondere i miglioramenti economici al personale.
             - ll decreto-legge 27  marzo  1995,  n.  89,  convertito
          nella  legge  17 maggio 1995, n. 186, reca: "Misure urgenti
          in materia di trattamento economico del personale statale e
          in materia di pubblico  impiego".  Si  trascrive  il  testo
          degli articoli 1, 2 e 3:
             "Art.  1.  -  1. L'indennita' di vacanza contrattuale di
          cui al  provvedimento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  del  28  aprile  1994,  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 143 del 21 giugno 1994,  e'
          corrisposta fino al 31 dicembre 1994".
             "Art.   2.  -  1.  Per  l'anno  1994  e'  attribuito  un
          miglioramento economico mensile lordo, determinato con  gli
          stessi   criteri,  modalita'  e  decorrenze  stabiliti  per
          l'attribuzione dell'indennita' di vacanza  contrattuale  di
          cui  all'art.  1,  alle  seguenti  categorie  di  personale
          comprese tra quelle indicate  nell'art.  2,  comma  4,  del
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni ed integrazioni:
               a) personale dei Corpi di polizia  civili  e  militari
          fino  alla  qualifica  di vice questore aggiunto compresa e
          gradi  o  qualifiche  corrispondenti,  con  esclusione  del
          personale ausiliario di leva;
               b) personale militare delle Forze armate fino al grado
          di   tenente   colonnello   compreso,  con  esclusione  del
          personale in servizio militare obbligatorio di  leva  e  di
          quello retribuito con paghe giornaliere;
               c)  personale  della  carriera  prefettizia  fino alla
          qualifica di vice prefetto ispettore aggiunto compresa".
             "Art. 3. - 1. I miglioramenti economici  previsti  dagli
          articoli  1 e 2 continuano ad essere corrisposti anche dopo
          il 31 dicembre 1994, a carico della spesa di  cui  all'art.
          2, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 538, fino
          al   loro   riassorbimento   con   quelli   contrattuali  o
          equivalenti spettanti per l'anno 1995".
             - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23  agosto
          1988, n. 400, citata, e' il seguente:
             "Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge".
          Nota all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio
          1995,  n.    195,  citato,  e'  riportato  alle  note  alle
          premesse.