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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1995, n. 389

Regolamento recante norme per i lavori, le forniture ed i servizi eseguibili con procedure semplificate, riguardanti il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/10/1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2001)
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Testo in vigore dal:  5-10-1995 al: 7-11-2001
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero;
Attesa la necessità di emanare il regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi da eseguire con procedure semplificate riguardanti il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 6 aprile 1995;
ulteriore partizione del comma 1 dell'art. 2 per le fattispecie con limiti diversi fra uffici centrali e periferici, e ciò per non appesantire la disposizione in ragione anche del fatto che si tratterebbe di inserire una lettera c) per due sole voci;
riferimento alla soglia comunitaria in luogo dei limiti di spesa indicati in 300 milioni ed in 200 milioni per talune voci dell'art. 2, comma 1, relative ai lavori: infatti, i limiti in questione sono stati posti in relazione alle specifiche esigenze del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni senza alcun collegamento con le soglie comunitarie del settore;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 giugno 1995;

Sulla

proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può provvedere, con i mezzi di cui all'art. 13 e secondo le procedure indicate nel capo II ove applicabili, al pagamento:
a) delle spese di allacciamento e di fornitura dei pubblici servizi (acqua, gas ed energia elettrica);
b) delle spese postali e di telecomunicazioni;
c) degli oneri e dei diritti di sdoganamento;
d) delle imposte e delle tasse inerenti al possesso degli autoveicoli;
e) delle visite mediche e degli accertamenti sanitari in genere;
f) delle spese di condominio;
g) delle tessere per i pubblici servizi di trasporto;
h) di pedaggi autostradali;
i) della pubblicazione dei bandi di gara, delle inserzioni pubblicitarie e di altri documenti nella stampa quotidiana e nella Gazzetta Ufficiale;
l) delle spese per diritti di segreteria e per il rilascio di documentazioni, di copie di fogli catastali e di certificazioni in genere.
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il R.D. n. 350/1895 reca il "Regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato):
"Art. 8. - I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto reale previo parere del Consiglio di Stato.
Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sarà in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le L. 7.200.000".
- Il D.P.R. n. 537/1994 reca il "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario".
- Il D.P.R. n. 748/1972 reca: "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche se ad ordinamento autonomo".
- La legge n. 233/1978 reca: "Adeguamento dei limiti di somma previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo".
- Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamentò, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".