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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1972, n. 748

Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  22-11-1998
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Art. 9

(Attribuzioni particolari dei primi dirigenti)


Ai funzionari con qualifica di primo dirigente preposti alle divisioni ed agli uffici centrali equiparati spetta in particolare, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di:
a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;
b) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 75 milioni di lire, ridotto alla metà quando all'esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché, ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori;
c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando zio che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 15 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;
d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'Amministrazione abbandona, non superi i 15 milioni di lire;
e) provvedere a tutte le operazioni successive alla approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;
f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 15 milioni di lire;
g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva, in ogni caso, la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;
h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio;
i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a 50 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale.
I provvedimenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), i), sono definitivi.
I dirigenti di cui al primo comma emettono, altresì, i titoli di pagamento relativi ad atti di impegno di spesa divenuti esecutivi, qualunque sia l'importo, e dispongono per gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza degli organi superiori.
Ai predetti primi dirigenti spettano, infine, sempre nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni non espressamente devolute dalla legge o dal regolamento anche ministeriale agli altri organi della Amministrazione, salvo quanto è previsto dalla lettera m) dell'art. 7. (4) (11) (16)
((54))
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 25 maggio 1978, n. 233 ha disposto (con l'articolo unico) che "I limiti di somma indicati negli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono raddoppiati".
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AGGIORNAMENTO (11)
La L. 12 febbraio 1981, n. 17 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "I limiti di somme indicati negli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, già raddoppiati con legge 25 maggio 1978, n. 233, sono ulteriormente raddoppiati per i dirigenti della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato".
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AGGIORNAMENTO (16)
La L. 10 febbraio 1982, n. 39 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "I limiti di somma indicati negli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificati dalla legge 25 maggio 1978, n. 233, sono raddoppiati per i dirigenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici".
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AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, ha disposto (con l'art. 74, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni del capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo del presente decreto, l'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551, nonché le altre disposizioni del medesimo decreto n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del presente decreto".