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DECRETO-LEGGE 18 settembre 1995, n. 381

Disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/09/1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 novembre 1995, n. 480 (in G.U. 17/11/1995, n.269).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/08/2000)
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Testo in vigore dal: 18-9-1995
al: 17-11-1995
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  in  materia di finanziamento delle camere di commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura,  al  fine di consentire alle
medesime  l'espletamento  delle funzioni di interesse pubblico svolte
per conto della pubblica amministrazione;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
confermare,  per un breve periodo, l'attuale disciplina in materia di
rilascio  di nuove autorizzazioni per la somministrazione al pubblico
di   alimenti   e  bevande  ed  in  materia  di  esami  di  idoneita'
all'iscrizione nel registro dei commercianti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 settembre 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del   tesoro   e   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato e del commercio con l'estero;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. Il contributo ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge 28
febbraio   1986,   n.  41,  a  titolo  di  concorso  delle  spese  di
mantenimento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  e'  determinato  per  l'anno  1995  in  lire 38.000
milioni  ed  e'  ripartito  secondo  i  criteri  di  cui  al  comma 1
dell'articolo 1 del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 191.
  2.   A   completamento   dell'intervento   statale  destinato  alla
perequazione,  per  l'anno  1995  e'  autorizzata la spesa di lire 20
miliardi da erogarsi alle camere di commercio, industria, artigianato
e  agricoltura  con  le  stesse modalita' e gli stessi criteri di cui
all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato viene ripartita fra le camere di commercio di Cuneo,
Alessandria  ed  Asti  la somma di lire 4.000 milioni, a valere sulle
disponibilita'  residue  per  il  1994  del  conto  istituito  presso
l'Unione  italiana  delle  camere di commercio dall'articolo 12 della
legge  29  dicembre  1990,  n.  407,  per  interventi  finalizzati al
sostegno  delle attivita' economiche colpite dagli eventi alluvionali
nella  prima  decade  del  mese  di  novembre  1994,  sulla  base dei
risultati  dell'indagine  conoscitiva  del  Governo  sui danni subiti
dalle  imprese localizzate nei comuni individuati dall'articolo 1 del
decreto-legge   24   novembre   1994,   n.   646,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.
  4.   All'onere   derivante  dall'applicazione  dei  commi  1  e  2,
determinato in lire 58 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno
medesimo,  all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 12,5 miliardi,
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  di grazia e giustizia, per
lire  12,5  miliardi,  l'accantonamento  relativo  al Ministero della
pubblica   istruzione  e,  per  lire  33  miliardi,  l'accantonamento
relativo    al    Ministero    dell'industria,    del   commercio   e
dell'artigianato.
  5.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.