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DECRETO-LEGGE 19 aprile 1993, n. 113

Interventi finanziari a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/4/93.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 giugno 1993, n. 191 (in G.U. 18/06/1993, n.141).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/06/1993)
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Testo in vigore dal:  19-6-1993
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di consentire la programmazione delle relative attività;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato,
(( per ciascuno degli anni 1993 e 1994))
, in lire 40.500 milioni ed è ripartito, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il 60 per cento in parti uguali tra le singole camere, per il 20 per cento in proporzione al numero dei comuni della provincia e per il restante 20 per cento in proporzione alla popolazione residente nella provincia in base ai dati del censimento del 1991.
2.
(( Per ciascuno degli anni 1993 e 1994))
, è autorizzata la spesa di lire 64.560 milioni, da erogarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle camere di commercio in misura pari a quella attribuita per l'anno 1992 ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Il contributo non compete alle camere di commercio incluse nel territorio della regione Trentino- Alto Adige, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.
3.
(( Per ciascuno degli anni 1993 e 1994))
è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1› agosto 1988, n. 340. I contributi possono essere cumulati con i benefici finanziari disposti dalle Comunità europee.
Il contributo nelle spese di funzionamento delle camere di commercio italiane all'estero è incrementato,
(( per ciascuno degli anni 1993 e 1994))
, dell'importo di lire 3.500 milioni.
4. Sono escluse dal pagamento del diritto annuale, di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, le ditte che alla data del 1› gennaio risultino dichiarate fallite e per le quali il tribunale non abbia autorizzato la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa,
((le società in liquidazione o che abbiano cessato l'esercizio dell'attività e le società cooperative per le quali sia stato proposto lo scioglimento d'ufficio di cui all'articolo 2544 del codice civile. Il diritto annuale per le società di persone è determinato nella misura di lire 250.000))
.
5. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, determinato
((in lire 110.560 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994))
, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
((stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993))
, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.