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DECRETO-LEGGE 23 settembre 1994, n. 547

Interventi urgenti a sostegno dell'economia.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/9/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 1994, n. 644 (in G.U. 23/11/1994, n.274).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1999)
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Testo in vigore dal:  1-1-2000
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Art. 3

Disposizioni sul credito agevolato al commercio e sulle camere di commercio e per consorzi tra piccole e medie imprese per l'esportazione
1. Per le operazioni di credito agevolato al commercio di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, già approvate dal comitato di gestione di cui all'articolo 6 della predetta legge alla data del 30 giugno 1993, il termine previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n.
697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, per l'emanazione del decreto di concessione delle agevolazioni, è differito di due anni. Per dette operazioni continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.
2. A valere sulle disponibilità del fondo di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a riconoscere agli istituti di credito autorizzati, in relazione ai contributi concessi, un interesse semplice pari al tasso di riferimento applicato all'operazione di finanziamento per il periodo dal 1 gennaio 1993, ovvero dalla data di ammissione alle agevolazioni se successiva, fino alla data di emanazione del decreto di concessione del contributo stesso.
((6))
3. Il comitato di gestione della citata legge n. 517 del 1975 provvede entro il 30 giugno 1994 ad approvare le domande di ammissione al credito agevolato al commercio già presentate, entro i termini, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e la ripartizione dei fondi per ambito regionale. Alle operazioni approvate ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'emanazione dei decreti di concessione dei contributi per le operazioni di cui ai commi 2 e 3 secondo l'ordine cronologico di approvazione da parte del comitato di gestione, con priorità per le operazioni che comportano anche l'erogazione di contributi in conto capitale.
5. A decorrere dal 1 luglio 1994 il comitato di gestione della legge n. 517 del 1975 è soppresso. Dalla stessa data le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni al predetto comitato di gestione sono attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
6. Per l'anno 1994, a valere sulla spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 191, è attribuita alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle province costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura scorporanti con un numero di imprese iscritte al registro delle ditte, a seguito della separazione, inferiore a 40 mila, la somma complessiva di lire sei miliardi a titolo di contributo perequativo, con conseguente riduzione proporzionale del contributo spettante alle altre camere beneficiarie. La predetta somma è ripartita dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate in misura inversamente proporzionale al numero delle ditte e delle unità locali tenute al pagamento del diritto annuale per il 1994, operanti nelle rispettive circoscrizioni territoriali.
7. Nella regione Trentino-Alto Adige la pubblicazione del Bollettino ufficiale delle società per azioni ed a responsabilità limitata è effettuata separatamente nelle province autonome di Trento e Bolzano a cura delle rispettive camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
8. L'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali del personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 108 del regolamento-tipo per il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 12 luglio 1982, avrà luogo, con decorrenza 16 ottobre 1984, sulla base delle corrispondenze stabilite, per gli impiegati civili dello Stato, dalla commissione di cui all'articolo 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 72, l'indennità integrativa speciale si intende inclusa nei fondi di previdenza a capitalizzazione, con esclusione della rivalutazione di cui al medesimo articolo 1, a decorrere dal 16 marzo 1970, per gli importi di cui all'articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 965, e successive modifiche, ed a decorrere dal 1 gennaio 1972, per gli importi effettivamente percepiti dagli interessati.
10. I soggetti ammessi a richiedere l'operato delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, sono tenuti al pagamento preventivo alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di una somma commisurata al quantitativo di prodotto sottoposto a certificazione. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sono stabiliti annualmente l'ammontare degli importi, nonché le modalità di pagamento.
11. È autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1994-1996 per la concessione dei contributi ai consorzi all'esportazione di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 54, comma 7) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessi semplici di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, non ancora liquidati alla predetta data, sono calcolati al tasso di riferimento vigente al 31 dicembre di ciascuno degli anni cui le rate di contributo si riferiscono".