stai visualizzando l'atto

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 17 maggio 1995, n. 317

Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-8-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2015)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-8-1995
al: 26-11-1997
aggiornamenti all'articolo
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI 
                         E DELLA NAVIGAZIONE 
 
  Visto l'art. 121, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile  1992,
n. 285 "Nuovo codice della strada"; 
  Visto l'art. 333 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione  del
nuovo codice della strada"; 
  Visto l'art. 123,  comma  3,  comma  7  e  comma  10,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada"; 
  Visto l'art. 335,  comma  12,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione  e  di
attuazione del nuovo codice della strada"; 
  Visto l'art. 336, comma 1, del suddetto decreto; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,
concernente   la    razionalizzazione    dell'organizzazione    delle
amministrazioni pubbliche e revisioni della disciplina in materia  di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421; 
  Viste le direttive  n.  80/1263  CEE  del  4  dicembre  1980  e  n.
91/439/CEE del 29 luglio 1991; 
  Sentito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del
17 novembre 1994; 
  Vista la  comunicazione  fatta  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata  legge  n.  400
del 1988 in data 11 gennaio 1995; 
  Considerata la necessita' di determinare  i  requisiti,  i  compiti
delle autoscuole, i criteri per consentire la vigilanza sulle  stesse
nonche' le modalita' di svolgimento degli esami; 
 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
          Attivita' e limitazione numerica delle autoscuole 
 
  1.  La  autoscuole  possono  svolgere,   oltre   all'attivita'   di
insegnamento  alla  guida,  cosi'  come  previsto  all'art.  335  del
regolamento di esecuzione del codice della strada, anche tutte quelle
pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneita' alla guida  e
per il rilascio delle patenti, comprese le relative certificazioni  e
nonche' tutte le altre pratiche relative alle patenti di guida,  come
previsto agli articoli 6, 7 e 8 della legge 8 agosto 1991, n. 264. 
  2.  Le  province  accertano  la  congruita'  delle  tariffe  minime
praticate per le prestazioni delle autoscuole ai fini della vigilanza
sulla loro applicazione. Il tariffario, secondo il  modello  allegato
e' vidimato dalle province ed esposto nei locali delle autoscuole. 
  3.  Le  nuove  autorizzazioni   all'esercizio   dell'attivita'   di
autoscuola possono essere rilasciate a condizione  di  rispettare  il
rapporto di un'autoscuola ogni 15.000 abitanti residenti nel comune. 
  4. Le nuove  autorizzazioni  possono  essere  rilasciate  anche  in
comuni che abbiano almeno 8.000  abitanti,  purche'  la  piu'  vicina
autoscuola disti non meno di 10 chilometri. 
  5.  Nelle   province   in   cui   l'indice   della   motorizzazione
(abitanti/veicoli) e' superiore del 10% all'indice nazionale  desunto
dai dati Istat, le autorizzazioni per l'attivita' di autoscuola  sono
consentite in comuni che abbiano almeno 12.000 abitanti. 
  6. Le province stabiliscono i  criteri  per  disciplinare  in  modo
uniforme il rilascio di nuove autorizzazioni nonche'  per  conseguire
una redistribuzione territoriale ottimale delle autoscuole esistenti.
Le  province  vigilano  e  verificano  la  regolarita'   degli   atti
amministrativi indicati nel presente articolo e nell'art. 8, comma 5,
del presente regolamento. 
  7. E' consentito alle province, in caso di  significativa  presenza
nella loro circoscrizione di comuni al di sotto delle soglie indicate
ai commi precedenti, di procedere,  per  le  finalita'  del  presente
articolo, e comunque nel rispetto dei limiti fissati dai commi 3 e 4,
ad aggregazioni di comuni limitrofi per bacini territoriali omogenei. 
          AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  121,  comma  2,  e
          dell'art. 123 del nuovo codice della strada, approvato  con
          D.Lgs. n. 285/1992: 
             "Art. 121, comma 2. - Gli esami di cui al comma  1  (per
          il conseguimento  della  patente  di  guida,  n.d.r.)  sono
          effettuati  secondo  direttive,   modalita'   e   programmi
          stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti sulla base
          delle direttive della Comunita' europea e con il ricorso  a
          sussidi  audiovisivi,  questionari  d'esame  e  quant'altro
          necessario per una uniforme formulazione del giudizio". 
             "Art. 123 (Autoscuole). - 1. Le scuole per  l'educazione
          stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti  sono
          denominate autoscuole. 
             2. Le  autoscuole  sono  soggette  ad  autorizzazione  e
          vigilanza amministrativa  da  parte  delle  province  ed  a
          vigilanza tecnica da parte degli uffici  provinciali  della
          Direzione generale della M.C.T.C. 
             3. I compiti delle province in materia di autorizzazione
          e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono  svolti
          sulla base di apposite direttive emanate dal  Ministro  dei
          trasporti, nel rispetto dei principi legislativi ed in modo
          uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento  e  per
          la limitazione numerica delle autoscuole in relazione  alla
          popolazione,  all'indice  della   motorizzazione   e   alla
          estensione del territorio. 
             4. Le persone fisiche o  giuridiche,  le  societa',  gli
          enti  possono  ottenere   l'autorizzazione.   Il   titolare
          dell'autorizzazione  di  cui  al  comma  2  deve  avere  la
          gestione diretta e  personale  dell'esercizio  e  dei  beni
          patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo  regolare
          funzionamento nei confronti del  concedente.  Nel  caso  di
          societa' od enti l'autorizzazione puo' essere rilasciata  a
          persona delegata dal legale rappresentante  della  societa'
          od ente secondo quanto previsto dal regolamento. 
             5. L'autorizzazione e' rilasciata a chi  abbia  compiuto
          gli anni ventuno,  risulti  di  buona  condotta  e  sia  in
          possesso di adeguata capacita' finanziaria, di  diploma  di
          istruzione  di  secondo  grado  e  di  abilitazione   quale
          insegnante di teoria o istruttore di guida. Per le  persone
          giuridiche i requisiti richiesti  dal  presente  comma,  ad
          eccezione  della  capacita'  finanziaria  che  deve  essere
          posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale
          rappresentante o,  nel  caso  di  societa'  od  enti,  alla
          persona da questi delegata. 
             6.  L'autorizzazione  non  puo'  essere  rilasciata   ai
          delinquenti abituali, professionali  o  per  tendenza  e  a
          coloro che  sono  sottoposti  a  misure  amministrative  di
          sicurezza personali o alle misure di  prevenzione  previste
          dall'art. 120, comma 1. 
             7. L'autoscuola deve possedere un'adeguata  attrezzatura
          tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed  istruttori
          riconosciuti  idonei  dal  Ministero  dei  trasporti,   che
          rilascia specifico attestato  di  qualifica  professionale.
          Qualora   piu'   scuole   autorizzate   si   consorzino   e
          costituiscano  un  centro   d'istruzione   automobilistica,
          riconosciuto  dall'ufficio  provinciale   della   Direzione
          generale della M.C.T.C. secondo  criteri  uniformi  fissati
          con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti,  le  dotazioni
          complessive, in personale ed attrezzature,  possono  essere
          adeguatamente ridotte. 
             8. L'autorizzazione e' sospesa per un periodo da  uno  a
          tre mesi quando: 
               a)   l'attivita'   dell'autoscuola   non   si   svolga
          regolarmente; 
               b) il titolare non provveda  alla  sostituzione  degli
          insegnanti o degli istruttori che non siano  piu'  ritenuti
          idonei dal competente ufficio provinciale  della  Direzione
          generale della M.C.T.C.; 
               c) il titolare non ottemperi  alle  disposizioni  date
          dall'ufficio provinciale  della  Direzione  generale  della
          M.C.T.C.    ai    fini    del    regolare     funzionamento
          dell'autoscuola. 
             9. L'autorizzazione e' revocata quando: 
               a) siano venuti meno  la  capacita'  finanziaria  e  i
          requisiti morali del titolare; 
               b)  venga  meno  l'attrezzatura  tecnica  e  didattica
          dell'autoscuola; 
               c) siano stati adottati piu' di due  provvedimenti  di
          sospensione in un quinquennio. 
             10. Il Ministro dei  trasporti  stabilisce,  con  propri
          decreti: i requisiti minimi  di  capacita'  finanziaria;  i
          requisiti di idoneita' degli insegnanti e degli  istruttori
          delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali
          e sull'arredamento didattico, anche al fine  di  consentire
          l'eventuale svolgimento degli esami, nonche' la durata  dei
          corsi;  i  programmi  di  esame  per  l'accertamento  della
          idoneita' tecnica degli insegnanti e  degli  istruttori;  i
          programmi di esame per il conseguimento  della  patente  di
          guida. 
             11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza autorizzazione
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da lire un milione a lire  quattromilioni.  Dalla
          violazione consegue la sanzione  amministrativa  accessoria
          dell'immediata chiusura  dell'autoscuola  e  di  cessazione
          della relativa attivita', ordinata dal  competente  ufficio
          secondo le norme di cui al capo I, sezione II,  del  titolo
          VI. 
             12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce
          alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a cio'
          abilitato  ed  autorizzato,  e'  soggetto   alla   sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una   somma   da   lire
          duecentomila a lire ottocentomila. 
             13. Nel regolamento saranno stabilite le  modalita'  per
          il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2.  Con  lo
          stesso   regolamento   saranno   dettate   norme   per   lo
          svolgimento, da parte degli enti  pubblici  non  economici,
          dell'attivita' di consulenza, secondo  la  legge  8  agosto
          1991, n. 264". 
             - Si trascrive il testo degli articoli 333,  335  e  336
          del regolamento di esecuzione e  di  attuazione  del  nuovo
          codice della strada, approvato con D.P.R. n. 495/1992: 
             "Art. 333 (Modalita' e termini  per  il  rilascio  della
          patente). - 1. La documentazione necessaria per il rilascio
          della patente,  ai  sensi  dell'art.  121,  comma  12,  del
          codice, e' inviata dal competente ufficio provinciale della
          Direzione generale della M.C.T.C. al  prefetto,  unitamente
          al documento di guida elaborato meccanograficamente,  entro
          trenta  giorni  dal  completamento   della   documentazione
          stessa. 
             2. Il prefetto, esaminata la  documentazione  trasmessa,
          se ritiene che sussistono i requisiti richiesti dal  codice
          e dal presente regolamento, rilascia la patente a chi ne ha
          fatto richiesta, ai sensi dell'art. 116 del codice. L'esame
          della documentazione deve essere completato entro  quindici
          giorni  dal  ricevimento.  Nei  tre  giorni  successivi  il
          prefetto   comunica   con   nota   di   servizio    urgente
          all'interessato che puo' ritirare la patente stessa  presso
          il competente ufficio della  prefettura;  nella  nota  sono
          indicati il nome e la sede del predetto ufficio ed i giorni
          e  le  ore  in  cui  puo'  essere  effettuato   il   ritiro
          dall'interesato.  Questi,  all'atto  del  ritiro,  rilascia
          ricevuta. 
             3. Il prefetto, se ritiene, non idonea o non sufficiente
          la documentazione inviatagli, ne richiede l'integrazione  o
          ne dispone la restituzione, nel termine di quindici  giorni
          dal ricevimento, al competente  ufficio  provinciale  della
          Direzione generale della M.C.T.C. indicando le lacune della
          documentazione ovvero  le  modifiche  da  apportarvi;  tale
          restituzione e' comunicata  dal  prefetto  all'interessato.
          L'ufficio  provinciale  della  Direzione   generale   della
          M.C.T.C. completa o rettifica la documentazione nel termine
          di trenta giorni  e  nei  dieci  successivi  la  rinvia  al
          prefetto.  Dal  ricevimento  della   nuova   documentazione
          decorrono i termini per il rilascio, secondo  le  modalita'
          di cui al comma 2". 
             "Art.    335    (Rilascio    dell'autorizzazione    alle
          autoscuole). - 1. L'autorizzazione per  lo  svolgimento  di
          attivita'  di  educazione   stradale,   di   istruzione   e
          formazione dei conducenti di veicoli a motore e' rilasciata
          previo  accertamento  della   sussistenza   dei   requisiti
          prescritti dall'art. 123 del codice, cosi' come specificato
          nel presente regolamento. 
             2. Qualora l'autorizzazione  sia  rilasciata  a  persone
          giuridiche, i  requisiti  prescritti,  ad  eccezione  della
          capacita'  finanziaria  che  deve  essere  posseduta  dalla
          persona giuridica, sono richiesti al legale  rappresentante
          o, nel caso di societa' od enti,  alla  persona  da  questi
          delegata. Quando l'autorizzazione sia rilasciata in  favore
          di societa' non aventi personalita' giuridica, i  requisiti
          prescritti    devono    essere    posseduti    dal    socio
          amministratore. Qualora ci siano piu'  soci  amministratori
          di  societa'  non  aventi  personalita'   giuridica,   tali
          requisiti devono essere posseduti da ognuno di questi. 
             3. Nel caso di delega da parte di societa'  o  enti,  di
          cui all'art. 123, comma  4,  del  codice,  la  stessa  deve
          risultare da  atto  pubblico  precedente  la  richiesta  di
          rilascio  dell'autorizzazione  che  deve  comunque   essere
          presentata  da  parte  della  societa'  o  dell'ente.   Nel
          provvedimento autorizzatorio  sono  riportate,  oltre  alle
          generalita' del delegato, anche quelle  del  rappresentante
          legale  della  societa'  o  dell'ente  che   ha   richiesto
          l'autorizzazione. 
             4.   Nel    caso    di    impedimento    del    titolare
          dell'autorizzazione,  o  del  socio  amministratore  o  del
          legale rappresentante  in  caso  di  societa'  o  ente,  e'
          consentito il proseguimento  dell'esercizio  dell'attivita'
          dell'autoscuola,   previo   nulla    osta    dell'autorita'
          competente al  rilascio  dell'autorizzazione,  mediante  la
          nomina di un  sostituto  che  abbia  i  medesimi  requisiti
          previsti per il soggetto impedito,  per  non  piu'  di  sei
          mesi. 
             5. Nel caso di trasferimento del complesso  aziendale  a
          titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa e'
          tenuto  a  richiedere  a  proprio  favore  il  rilascio  di
          un'autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente
          che, contestualmente  alla  revoca  di  quest'ultima,  deve
          essere rilasciata previo accertamento nel  richiedente  dei
          prescritti requisiti. 
             6. Se l'autorizzazione e' stata rilasciata in favore  di
          una societa'  o  di  un  ente,  l'ingresso,  il  recesso  e
          l'esclusione  di  uno  o  piu'  soci  da  documentare   con
          l'esibizione della copia  autentica  del  relativo  verbale
          deve essere comunicata all'autorita' che ha  provveduto  al
          rilascio dell'autorizzazione e che ne prende  atto,  previo
          accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche
          della composizione della societa'  o  dell'ente  non  siano
          tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione. 
             7. Nell'ipotesi di autorizzazione intestata  a  societa'
          semplice, il recesso e l'esclusione  di  uno  o  piu'  soci
          comportano il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione
          della precedente, previa revoca di quest'ultima, a  seguito
          di  richiesta  corredata  della   copia   autentica   della
          scrittura privata autenticata contenente  la  dichiarazione
          di assenso dei soci intestatari dell'autorizzazione. 
             8. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a
          societa',  avente  o  meno  personalita'  giuridica,  o  di
          trasformazione di forme societarie,  viene  rilasciata  una
          autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo
          accertamento  dei  requisiti  prescritti  per   il   legale
          rappresentante o per il socio amministratore e  contestuale
          revoca dell'autorizzazione precedente. 
             9. Se varia la sola denominazione dell'autoscuola  senza
          alcuna modifica sostanziale di essa si procede al  semplice
          aggiornamento dell'intestazione  dell'autorizzazione  senza
          dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione. 
             10. Le autoscuole autorizzate si distinguono in: 
               a) autoscuole per conducenti di veicoli a  motore  per
          la preparazione di candidati al conseguimento della patente
          di guida delle categorie A,  B,  C,  D,  E,  delle  patenti
          speciali delle categorie A, B,  C,  ai  relativi  esami  di
          revisione   e   al   conseguimento   del   certificato   di
          abilitazione professionale (C.A.P.); 
               b) autoscuole per conducenti di veicoli a  motore  per
          la preparazione di candidati al conseguimento della patente
          di guida delle categorie A e B  e  delle  patenti  speciali
          corrispondenti ed ai relativi esami di revisione. 
             11. La dotazione per le esercitazioni  di  guida  e  gli
          esami  deve   comprendere   veicoli   corrispondenti   alle
          categorie di  patente  per  le  quali  le  autoscuole  sono
          autorizzate e deve essere di proprieta' dell'autoscuola. 
             12. Qualora piu' autoscuole autorizzate si consorzino  e
          costituiscano un centro di  istruzione  automobilistica  ai
          sensi dell'art. 123, comma 7, del codice, anche a dotazione
          complessiva dei veicoli potra' essere adeguatamente ridotta
          in relazione al numero e categorie di veicoli di proprieta'
          del consorzio. 
             13.  Per  le  esercitazioni  e  per   l'esame   per   il
          conseguimento di patenti speciali e' ammesso l'utilizzo  di
          veicoli  multiadattati  muniti   di   doppi   comandi,   di
          proprieta' di terzi che ne abbiano autorizzato l'uso. 
             14. Le autoscuole autorizzate all'insegnamento,  di  cui
          al  comma  10,  lettera  a),  possono  altresi'   preparare
          candidati  agli  esami  di  idoneita'  per   istruttore   o
          insegnante di autoscuola. 
             15. Le autoscuole devono altresi'  effettuare  corsi  di
          aggiornamento per i conducenti in  relazione  all'evolversi
          della  normativa  secondo  le  disposizioni   emanate   dal
          Ministro dei trasporti. 
             16. Tutti i veicoli, compresi quelli classificati ad uso
          esclusivo, possono essere utilizzati anche per il trasporto
          degli allievi alle sedi di esame". 
             "Art. 336 (Vigilanza tecnica sulle autoscuole). - 1.  La
          vigilanza tecnica ad opera dell'ufficio  provinciale  della
          Direzione generale della M.C.T.C. nella cui  circoscrizione
          ha  sede   l'autoscuola   o   il   centro   di   istruzione
          automobilistica, deve essere svolta con attivita' ispettiva
          anche  durante  lo  svolgimento  delle  lezioni  e  durante
          l'effettuazione degli esami. Sono, in particolare, soggette
          a controllo: 
               a) la capacita' didattica del personale; 
               b) l'efficienza e la completezza delle attrezzature; 
               c) la rispondenza dei veicoli alle norme vigenti; 
               d) l'idoneita' dei locali; 
               e) la percentuale degli allievi che non hanno superato
          la prova di esame nell'arco di sei mesi; 
                f) la percentuale  degli  allievi  prenotati  ma  non
          presentati agli esami; 
               g) la regolare esecuzione dei corsi; 
               h) il rispetto delle direttive impartite dal Ministero
          dei trasporti, ai sensi dell'art. 123, commi 3  e  10,  del
          codice. 
             2.   In    occasione    delle    ispezioni    effettuate
          nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza viene redatto un
          verbale in cui si evidenziano le irregolarita'  riscontrate
          nel  funzionamento  dell'autoscuola   o   del   centro   di
          istruzione.  Esse   sono   contestate   immediatamente   al
          titolare,   al   legale   rappresentante   o    al    socio
          amministratore o al responsabile del centro di  istruzione,
          mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per
          ricevuta o mediante  invio  con  lettera  raccomandata  con
          avviso di ricevimento. 
             3.   Il   titolare   dell'autoscuola   o    il    legale
          rappresentante o il socio amministratore o il  responsabile
          legale del centro  di  istruzione,  entro  quindici  giorni
          dalla consegna del verbale o dalla data di ricezione  della
          lettera  raccomandata,  deve  far  pervenire   le   proprie
          giustificazioni  all'ufficio  provinciale  della  Direzione
          generale della  M.C.T.C.  Qualora  le  giustificazioni  non
          siano ritenute sufficienti ovvero non siano  pervenute  nel
          termine prescritto, l'ufficio provinciale  della  Direzione
          generale della M.C.T.C. diffida il  titolare  o  il  legale
          rappresentante o il socio amministratore o il  responsabile
          del centro di istruzione, con raccomandata  con  avviso  di
          ricevimento,  invitandolo  ad  eliminare  le  irregolarita'
          entro un termine che,  in  ogni  caso,  non  potra'  essere
          inferiore a quindici giorni. 
             4. Nel caso di inottemperanza alla  diffida  di  cui  al
          comma 3, l'ufficio  provinciale  della  Direzione  generale
          della M.C.T.C. provvede ad informare l'autorita' competente
          al  rilascio  dell'autorizzazione,   affinche'   adotti   i
          provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 123, commi  8  e
          9, del codice, entro trenta giorni dalla ricezione di  tale
          comunicazione. 
             5. Nelle more dell'espletamento della procedura  di  cui
          ai commi 2, 3 e 4 e' fatta salva la facolta' del  direttore
          dell'ufficio provinciale  della  Direzione  generale  della
          M.C.T.C. di adottare le misure urgenti ritenute piu' idonee
          a garantire l'osservanza della normativa vigente". 
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita di Governo  e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possono  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere dei Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
             - Si trascrive  il  testo  dell'art.  3  del  D.Lgs.  n.
          29/1993, come sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 18 novembre
          1993, n. 470: 
             "Art. 3 (Indirizzo politico-amministrativo,  funzioni  e
          responsabilita'). - 1. Gli organi  di  governo  definiscono
          gli obiettivi ed i programmi da  attuare  e  verificano  la
          rispondenza dei  risultati  della  gestione  amministrativa
          alle direttive generali impartite. 
            2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e
          amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli  atti  che
          impegnano  l'amministrazione  verso   l'esterno,   mediante
          autonomi poteri di spesa, di organizzazione  delle  risorse
          umane e strumentali e di controllo. Essi sono  responsabili
          della gestione e dei relativi risultati. 
            3. Le amministrazioni pubbliche i cui organi  di  vertice
          non siano  direttamente  o  indirettamente  espressione  di
          rappresentanza politica, adeguano  i  loro  ordinamenti  al
          principio della distinzione tra indirizzo e  controllo,  da
          un lato, e gestione dall'altro. Nell'ambito della mobilita'
          della dirigenza, nelle  universita'  e  negli  istituti  di
          istruzione   universitaria    l'incarico    di    direttore
          amministrativo e'  attribuito  ai  dirigenti  della  stessa
          universita' o di altra sede universitaria, ovvero di  altra
          amministrazione     pubblica,     previo     nulla     osta
          dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico e' a tempo
          determinato  e  puo'  essere  rinnovato.  Gli  statuti  dei
          singoli atenei determinano le modalita' per lo  svolgimento
          dei concorsi, per l'accesso alle  qualifiche  dirigenziali,
          da attuare anche tra piu' atenei, sulla  base  di  appositi
          accordi". Note all'art. 1: 
             -  Per  il  testo  dell'art.  335  del  regolamento   di
          esecuzione del codice della strada, approvato con D.P.R. n.
          495/1992, si veda in nota alle premesse. 
             - La legge n. 264/1991 reca la disciplina dell'attivita'
          di consulenza per la circolazione dei mezzi  di  trasporto.
          Si trascrive il testo dei relativi articoli 6, 7 e 8: 
             "Art.  6   (Registro-giornale).   -   1.   ll   titolare
          dell'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di
          trasporto o,  nel  caso  di  societa',  gli  amministratori
          redigono un registro-giornale che indica  gli  elementi  di
          identificazione del committente e del mezzo  di  trasporto,
          la data e la natura dell'incarico, nonche' gli  adempimenti
          cui l'incarico si riferisce. Il registro-giornale, prima di
          essere messo in uso, e' numerato progressivamente  in  ogni
          pagina e bollato in ogni foglio ai sensi dell'art. 2215 del
          codice civile. Esso  e'  inoltre  vidimato  annualmente  ai
          sensi dell'art. 2216 del  codice  civile  ed  e'  tenuto  a
          disposizione delle autorita' competenti per  il  controllo,
          nonche' delle autorita' che, per motivi d'istituto, debbano
          individuare i committenti delle operazioni". 
             Art.  7  (Ricevute  di   consegna   del   documento   di
          circolazione del mezzo di  trasporto  o  del  documento  di
          abilitazione alla giuda). - 1. L'impresa o la  societa'  di
          consulenza per la  circolazione  dei  mezzi  di  trasporto,
          quando il documento di circolazione del mezzo di  trasporto
          o il documento di abilitazione alla  guida  venga  ad  esse
          consegnato per gli adempimenti  di  competenza,  rilasciano
          all'interessato una ricevuta conforme a  modello  approvato
          dal Ministro dei  trasporti,  con  proprio  decreto,  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. 
             2. La ricevuta di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli
          effetti il documento di circolazione del mezzo di trasporto
          o il documento di abilitazione alla  guida  per  la  durata
          massima di quindici giorni dalla  data  del  rilascio,  che
          deve essere lo stesso giorno annotato sul registro-giornale
          di cui all'art. 6. 
             3.  L'impresa  o  la  societa'  di  consulenza  per   la
          circolazione dei mezzi di trasporto pongono a  disposizione
          dell'interessato, entro quindici giorni dal rilascio  della
          ricevuta di cui al comma 1, l'estratto di cui  all'art.  60
          del  testo  unico  delle  norme  sulla   disciplina   della
          circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. 
             4. Ogni abuso nel rilascio  della  ricevuta  di  cui  al
          comma  1  comporta,  salva   in   ogni   caso   l'eventuale
          responsabilita'    penale    e    civile,     la     revoca
          dell'autorizzazione  di  cui  all'art.  3.  La   violazione
          dell'obbligo di cui al comma 3 e' punita  con  la  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
          a lire un milione". 
             "Art. 8 (Tariffe). - 1. Le tariffe minime e massime  per
          l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi  di
          trasporto  sono  stabilite  annualmente  con  decreto   del
          Ministro dei trasporti, su conforme  deliberazione  di  una
          commissione nominata con decreto del Ministro dei trasporti
          e composta da: 
               a ) due rappresentanti del Ministero dei trasporti, di
          cui uno con funzioni di presidente ed uno con  funzioni  di
          supplente, designati  dal  Ministro  dei  trasporti  fra  i
          dirigenti o i funzionari con  qualifiche  equiparate  della
          Direzione  generale  della  motorizzazione  civile  e   dei
          trasporti in concessione del Ministero dei trasporti; 
               b)  due  rappresentanti  del  Ministero  della  marina
          mercantile, di cui uno con funzioni di supplente, designati
          dal Ministro della marina mercantile fra i  dirigenti  o  i
          funzionari con qualifiche equiparate del Ministero; 
               c) due rappresentanti del Ministero delle finanze,  di
          cui uno con funzioni di supplente, designati  dal  Ministro
          delle finanze fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche
          equiparate del Ministero; 
               d) quattro rappresentanti delle associazioni nazionali
          di categoria maggiormente rappresentative, di cui  due  con
          funzioni di supplente. 
             2. I componenti della commissione  di  cui  al  comma  1
          durano in  carica  tre  anni.  La  commissione  delibera  a
          maggioranza dei componenti. 
             3. La vigilanza sul  rispetto  delle  tariffe  minime  e
          massime di cui al comma 1 e' esercitata  dalle  province  e
          dai comuni. Le tariffe minime e massime di cui al comma 1 e
          quelle  praticate  dall'impresa   o   dalla   societa'   di
          consulenza per  la  circolazione  dei  mezzi  di  trasporto
          devono essere permanentemente affisse in modo leggibile nei
          locali dell'impresa o  della  societa'  di  consulenza  ove
          vengono acquisiti gli incarichi dei committenti. 
             4. All'atto  del  rilascio  dell'autorizzazione  di  cui
          all'art. 3, il  titolare  dell'impresa  o  la  societa'  di
          consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto  sono
          tenuti a versare un contributo una tantum il cui importo e'
          determinato  con  decreto   adottato   dal   Ministro   dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  in
          misura  tale  da  assicurare  la  copertura   degli   oneri
          derivanti dal funzionamento della  commissione  di  cui  al
          comma 1".