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LEGGE 8 agosto 1991, n. 264

Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

note: Entrata in vigore della legge: 5-9-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/07/2010)
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Testo in vigore dal:  5-9-1991

Art. 6

Registro-giornale
1. Il titolare dell'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o, nel caso di società, gli amministratori redigono un registro-giornale che indica gli elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico, nonché gli adempimenti cui l'incarico si riferisce. Il registro-giornale, prima di essere messo in uso, è numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio ai sensi dell'articolo 2215 del codice civile. Esso è inoltre vidimato annualmente ai sensi dell'articolo 2216 del codice civile ed è tenuto a disposizione delle autorità competenti per il controllo, nonché delle autorità che, per motivi d'istituto, debbano individuare i committenti delle operazioni.
Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 2215 e 2216 del codice civile:
"Art. 2215 (Libro giornale e libro degli inventari). - Il libro giornale e il libro degli inventari, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali.
L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.
Art. 2216 (Contenuto e vidimazione del libro giornale).
- Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa e deve essere annualmente vidimato dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio".