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LEGGE 8 agosto 1991, n. 264

Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

note: Entrata in vigore della legge: 5-9-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/07/2010)
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Testo in vigore dal:  25-1-1994
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Art. 8

T a r i f f e

1. Le tariffe minime e massime per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono stabilite annualmente con decreto del Ministro dei trasporti, su conforme deliberazione di una commissione nominata con decreto del Ministro dei trasporti e composta da:
a) due rappresentanti del Ministero dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di supplente, designati dal Ministro dei trasporti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti;
b) due rappresentanti del Ministero della marina mercantile, di cui uno con funzioni di supplente, designati dal Ministro della marina mercantile fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate del Ministero;
c) due rappresentanti del Ministero delle finanze, di cui uno con funzioni di supplente, designati dal Ministro delle finanze fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate del Ministero;
d) quattro rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, di cui due con funzioni di supplente.
(( d-bis) due rappresentanti designati dall' Automobile Club d'Italia, di cui uno con funzioni di supplente ))
.
2. I componenti della commissione di cui al comma 1 durano in carica tre anni. La commissione delibera a maggioranza dei componenti.
3. La vigilanza sul rispetto delle tariffe minime e massime di cui al comma 1 è esercitata dalle province e dai comuni. Le tariffe minime e massime di cui al comma 1 e quelle praticate dall'impresa o dalla società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono essere permanentemente affisse in modo leggibile nei locali dell'impresa o della società di consulenza ove vengono acquisiti gli incarichi dei committenti.
4. All'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, il titolare dell'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono tenuti a versare un contributo una tantum il cui importo è determinato con decreto adottato dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, in misura tale da assicurare la copertura degli oneri derivanti dal funzionamento della commissione di cui al comma 1.