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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2023)
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Testo in vigore dal:  19-12-1996
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Art. 335


(Rilascio dell'autorizzazione alle autoscuole)
1. L'autorizzazione per lo svolgimento di attività di educazione stradale, di istruzione e formazione dei conducenti di veicoli a motore è rilasciata previo accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 123 del codice, così come specificato nel presente regolamento.
2. Qualora l'autorizzazione sia rilasciata a persone giuridiche, i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata. Quando l'autorizzazione sia rilasciata in favore di società non aventi personalità giuridica, i requisiti prescritti devono essere posseduti dal socio amministratore. Qualora ci siano più soci amministratori di società non aventi personalità giuridica, tali requisiti devono essere posseduti da ognuno di questi.
3. Nel caso di delega da parte di società o enti, di cui all'articolo 123, comma 4, del codice, la stessa deve risultare da atto pubblico precedente la richiesta di rilascio dell'autorizzazione che deve comunque essere presentata da parte della società o dell'ente. Nel provvedimento autorizzatorio sono riportate, oltre alle generalità del delegato, anche quelle del rappresentante legale della società o dell'ente che ha richiesto l'autorizzazione.
4. Nel caso di impedimento del titolare dell'autorizzazione, o del socio amministratore o del legale rappresentante in caso di società o ente, è consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attività dell'autoscuola, previo nulla osta dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto impedito, per non più di sei mesi.
5. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento nel richiedente dei prescritti requisiti.
6. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società o di un ente, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o più soci da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale deve essere comunicata all'autorità che ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione e che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della società o dell'ente non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.
7. Nell'ipotesi di autorizzazione intestata a società semplice, il recesso e l'esclusione di uno o più soci comportano il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione della precedente, previa revoca di quest'ultima, a seguito di richiesta corredata della copia autentica della scrittura privata autenticata contenente la dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell'autorizzazione.
8. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata una autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.
9. Se varia la sola denominazione dell'autoscuola senza alcuna modifica sostanziale di essa si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.
10. Le autoscuole autorizzate si distinguono in:
a) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A, B, C, D, E, delle patenti speciali delle categorie
((A, B, C e D))
, ai relativi esami di revisione e al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.);
b) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida della categorie A e B e delle patenti speciali corrispondenti ed ai relativi esami di revisione.
11. La dotazione per le esercitazioni di guida e gli esami deve comprendere veicoli corrispondenti alle categorie di patente per le quali le autoscuole sono autorizzate e deve essere di proprietà dell'autoscuola.
12. Qualora più autoscuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica ai sensi dell'articolo 123, comma 7, del codice, anche la dotazione complessiva dei veicoli potrà essere adeguatamente ridotta in relazione al numero e categorie di veicoli di proprietà del consorzio.
13. Per le esercitazioni e per l'esame per il conseguimento di patenti speciali è ammesso l'utilizzo di veicoli multiadattati muniti di doppi comandi, di proprietà di terzi che ne abbiano autorizzato l'uso.
14. Le autoscuole autorizzate all'insegnamento, di cui al comma 10, lettera a), possono altresì preparare candidati agli esami di idoneità per istruttore o insegnante di autoscuola.
15. Le autoscuole devono altresì effettuare corsi di aggiornamento per i conducenti in relazione all'evolversi della normativa secondo le disposizioni
((emanate dal))
Ministro dei trasporti.
((16. I veicoli classificati ad uso autoscuola possono essere utilizzati anche per il trasporto degli allievi da e per la sede degli esami, nonché per ogni incombenza connessa all'attività.))