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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 17 maggio 1995, n. 317

Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-8-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2015)
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Testo in vigore dal: 1-4-2014
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                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI 
                         E DELLA NAVIGAZIONE 
  Visto l'art. 121, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile  1992,
n. 285 "Nuovo codice della strada"; 
  Visto l'art. 333 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione  del
nuovo codice della strada"; 
  Visto l'art. 123,  comma  3,  comma  7  e  comma  10,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada"; 
  Visto l'art. 335,  comma  12,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione  e  di
attuazione del nuovo codice della strada"; 
  Visto l'art. 336, comma 1, del suddetto decreto; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,
concernente   la    razionalizzazione    dell'organizzazione    delle
amministrazioni pubbliche e revisioni della disciplina in materia  di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 
421; 
  Viste le direttive  n.  80/1263  CEE  del  4  dicembre  1980  e  n.
91/439/CEE del 29 luglio 1991; 
  Sentito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del
17 novembre 1994; 
  Vista la  comunicazione  fatta  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata  legge  n.  400
del 1988 in data 11 gennaio 1995; 
  Considerata la necessita' di determinare  i  requisiti,  i  compiti
delle autoscuole, i criteri per consentire la vigilanza sulle  stesse
nonche' le modalita' di svolgimento degli esami; 
                A D O T T A il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                Attivita' ((. . . )) delle autoscuole 
  1.  La  autoscuole  possono  svolgere,   oltre   all'attivita'   di
insegnamento  alla  guida,  cosi'  come  previsto  all'art.  335  del
regolamento di esecuzione del codice della strada, anche tutte quelle
pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneita' alla guida  e
per il rilascio delle patenti ((e dei documenti di abilitazione e  di
qualificazione professionale)), comprese le relative certificazioni e
nonche' tutte le altre pratiche relative alle patenti di guida,  come
previsto agli articoli 6, 7 e 8 della legge 8 agosto 1991, n. 264. 
  2. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 17 SETTEMBRE 1997, N. 391 . 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2007, N. 7,  CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 2 APRILE 2007, N. 40. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2007, N. 7,  CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 2 APRILE 2007, N. 40. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2007, N. 7,  CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 2 APRILE 2007, N. 40. 
  6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2007, N. 7,  CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 2 APRILE 2007, N. 40. 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2007, N. 7,  CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 2 APRILE 2007, N. 40.