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DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 197

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-6-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/2001)
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Testo in vigore dal: 3-8-2001
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la  legge  6  marzo  1992,  n.  216,  di  conversione,  con
modificazioni,  del  decreto-legge  7  gennaio  1992,  n.  5,  ed  in
particolare l'art. 3;
  Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130;
  Acquisiti  i  pareri  delle  organizzazioni sindacali del personale
interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 novembre 1994;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 maggio 1995;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

  1.  Le disposizioni del Titolo I - Capi I, II e III del decreto del
Presidente  della  Repubblica  24  aprile  1982,  n. 335, concernente
l'ordinamento  del  personale  della  Polizia  di  Stato  che espleta
funzioni di polizia, sono modificate a norma dei seguenti commi.
  2.  Al primo comma dell'art. 1, le lettere a), b), c), d), e) ed f)
sono sostituite dalle seguenti:
    "a) ruolo degli agenti e assistenti;
    b) ruolo dei sovrintendenti;
    c) ruolo degli ispettori;
    d) ruolo dei commissari;
    e) ruolo dei dirigenti".
  3. L'art. 4 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  4. (Ruolo degli agenti ed assistenti). - 1. Il ruolo degli
agenti  e assistenti e' articolato in quattro qualifiche che assumono
le seguenti denominazioni:
      agente;
      agente scelto;
      assistente;
      assistente capo".
  4. L'art. 5 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  5  (Funzioni  del  personale  appartenente  al ruolo degli
agenti  ed assistenti). - 1. Al personale appartenente al ruolo degli
agenti  e  assistenti  della  Polizia  di  Stato  sono  attribuite le
qualifiche  di  agente  di  pubblica sicurezza e di agente di polizia
giudiziaria.
    2.  Detto  personale  svolge mansioni esecutive con il margine di
iniziativa  e di discrezionalita' inerente alle qualifiche possedute.
Puo',  altresi', in relazione ad una eventuale specifica preparazione
professionale  posseduta,  espletare  compiti  di  addestramento  del
personale della Polizia di Stato.
    3.  Al personale delle qualifiche di assistente e assistente capo
possono  essere  altresi'  conferiti  incarichi  di  coordinamento  o
comando di uno o piu' agenti in servizio operativo".
  4-bis.  L'articolo 6 del decreto del Presidente Della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, e' sostituito dai seguenti:
    "Art. 6 (Nomina ad agente)
    1. L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico
concorso,  al  quale  possono  partecipare  i  cittadini  italiani in
possesso dei seguenti requisiti:
      a) godimento dei diritti politici;
      b)   eta'   stabilita   dal   regolamento   adottato  ai  sensi
dell'articolo  3,  comma  6,  della  legge 15 maggio 1997, n. 127; c)
idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale al servizio di polizia,
secondo   i   requisiti   stabiliti   con  regolamento  del  Ministro
dell'interno,  da  emanare  ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
      d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
      e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni di
cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53.
    2.  Al  concorso  non  sono ammessi coloro che sono stati espulsi
dalle  forze  armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti
da pubblici uffici; che hanno riportato condanna a pena detentiva per
delitti non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
    3.  Sono  fatte  salve  le disposizioni di legge o di regolamento
relative all'immissione nel ruolo degli agenti della Polizia di Stato
del  personale  assunto  ai  sensi  dada legge 8 luglio 1980, n. 343,
dell'articolo  3,  comma  65,  della legge 24 dicembre 1993, n. 537,e
dell'articolo  6,  comma  4,  della  legge  31  marzo 2000, n. 78. Le
specializzazioni  conseguite  nella  forza armata di provenienza sono
riconosciute  valide, purche' previste nell'ordinamento della Polizia
di Stato. I posti che non vengono coperti con i reclutamenti previsti
dal   presente   comma   sono  attribuita  agli  altri  aspiranti  al
reclutamento di cui ai commi precedenti.
    4.  I  vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso
di formazione sono nominati allievi agenti di polizia.
    5.  Possono  essere  inoltre nominati allievi agenti, nell'ambito
delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di
formazione  utile,  il  coniuge  ed  i  figli  superstiti,  nonche' i
fratelli,  qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di
Polizia  deceduti  o  resi  permanentemente invalidi al servizio, con
invalidita'  non  inferiore  all'ottanta  per  cento  della capacita'
lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma
1,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  i  quali  ne faccino
richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1,
e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
    6.  Le  disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresi', al
coniuge  ed  ai  figli superstiti, nonche' ai fratelli, qualora unici
superstiti,  degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi
permanentemente  invalidi  al servizio, con invalidita' non inferiore
all'ottanta  per  cento  della  capacita'  lavorativa, per effetto di
ferite    o   lesioni   riportate   nell'espletamento   di   missioni
internazionali di pace.
    7.  Con  regolamento  Ministro  dell'interno, da emanare ai sensi
articolo  17,  comma  3  della  legge  23  agosto  1988, n. 400, sono
stabilite  le  modalita'  di  svolgimento  del concorso e delle altre
procedure   di   reclutamento,   la  composizione  della  commissione
esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria finale.
    Art. 6-bis (Corsi di formazione per allievi agenti)
    1. Gli allievi agenti di polizia frequentano un corso della
durata di dodici mesi di cui nove mesi di formazione presso le scuole
per agenti e tre mesi di applicazione pratica presso reparti o uffici
della Polizia di Stato.
    2.  Durante  il  corso  di  cui  al  comma 1, i frequentatori non
possono  essere  impiegati  in  servizi  operativi di istituto, salvo
quelli  previsti  dal  relativo piano di studi e salvo che sussistano
eccezionali  esigenze  di ordine pubblico. Gli allievi agenti durante
il  periodo  di formazione sono sottoposti a selezione attitudine per
l'assegnazione  a  servizi che richiedano particolare qualificazione.
Al  termine  dello  stesso  il  direttore  della  scuola,  sentito il
comitato  direttivo,  esprime il giudizio di idoneita' al servizio di
polizia  nei  confronti  degli  allievi  che abbiano superato l'esame
teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati agenti
in  prova  e  avviati  all'espletamento  di  periodo  di applicazione
pratica.
    3. L'applicazione pratica e' svolta con le modalita' previste dal
regolamento  di cui al comma 6. Al termine della stessa gli agenti in
prova conseguiranno la nomina ad agente di polizia, sulla base di una
relazione  del funzionario responsabile del reparto o del funzionario
dirigente  dell'ufficio  presso  cui  sono  applicati.  Essi prestano
giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del
periodo di fondazione di cui al comma 2.
    4.  Gli  agenti  in  prova  sono ammessi a ripetere, per una sola
volta,  il  periodo di applicazione pratica, su motivata proposta del
funzionario dirigente dell'ufficio o reparto cui sono applicati.
    5. Gli agenti in prova durante il periodo di applicazione pratica
hanno  la  qualifica  di  agente di pubblica sicurezza e di agente di
polizia giudiziaria.
    6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi
dell'articolo  17,  comma  3,  della  legge 23 agosto 1988, 400, sono
stabiliti  le modalita' di svolgimento dei periodi di fondazione e di
applicazione  pratica,  nonche'  i  criteri  per  la formulazione dei
giudizi di idoneita'.
    Art. 6-ter. (Dimissioni dai corsi)
    1. Sono dimessi dal corso:
      a)  gli  allievi  che  non  superino l'esame teorico-pratico al
termine del periodo di formazione;
      b) gli allievi che non siano riconosciuti idonei al servizio di
polizia;
      c)  gli  allievi  e  gli  agenti  in  prova  che  dichiarino di
rinunciare al corso;
      d)  gli  allievi  e  gli  agenti  in  prova che siano stati per
qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di sessanta giorni, anche
non   consecutivi,  ovvero  novanta  giorni  se  l'assenza  e'  stata
determinata da infermita' contratta durante il corso, in quest'ultimo
caso  gli  allievi  e  gli  agenti  in  prova,  dopo  la riacquistata
idoneita'   fisico-psichica,   sono   ammessi,   rispettivamente,   a
partecipare  al  primo  corso  successivo  e a ripetere, per una sola
volta,  il periodo di applicazione pratica; ((gli agenti in prova e))
gli  allievi  di  sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni
sia  stata  determinata  da  maternita',  sono  ammessi a ripetere il
periodo  di  applicazione  pratica  e  a  partecipare  al primo corso
successivo  ai  periodi  di  assenza  dal  lavoro  ((previsti)) dalle
disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri;
      e)  gli  agenti  in  prova  che  non  superano  il  periodo  di
applicazione pratica di cui all'articolo 6-bis, comma 4.
    2.  Gli  allievi  e  gli  agenti  in  prova inquadrati nei gruppi
sportivi della "Polizia di Stato-Fiamme Oro" e riconosciuti atleti di
interesse  nazionale  od  olimpico dalle rispettive federazioni o dal
CONI  potranno  eventualmente  essere  autorizzati  ad assentarsi, in
deroga  ai  termini  di  cui  al  comma 1, lettera d), su specifica e
motivata richiesta da parte dei succitati organi sportivi.
    3.  Sono  espulsi  dal  corso  gli  allievi e gli agenti in prova
responsabili  di  mancanze  punibili  con  sanzioni disciplinari piu'
gravi della deplorazione.
    4.  I  provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono
adottati  con decreto del capo della polizia-direttore generale della
pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola
    5.  La  dimissione  dal  corso  comporta  la  cessazione  di ogni
rapporto con l'amministrazione.
    Art.  6-quater  (Addestramento  e  corsi di specializzazione e di
aggiornamento per agenti)
    1.  Conseguita  la  nomina in ruolo, gli agenti di polizia, sulla
base  della  selezione  di  cui all'articolo 6-bis e di uno specifico
rapporto   sulle  qualita'  professionali,  redatto  dal  funzionario
responsabile  del  reparto  o  dal funzionario dirigente dell'ufficio
presso cui hanno compiuto il periodo di applicazione pratica, possono
essere  destinati  alle  specialita'  o  ai  servizi  che  richiedono
particolare  qualificazione.  A  tal  fine, essi frequentano corsi di
specializzazione,  la  cui  durata  e' stabilita con decreto del capo
della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
    2.  Durante il periodo di frequenza dei corsi di specializzazione
gli  agenti  non  possono  essere  impiegati  in attivita' diverse da
quelle  del  servizio  cui  debbono  essere  destinati,  se  non  per
eccezionali  esigenze  di  servizio  e su disposizione del capo della
polizia-direttore   generale   della  pubblica  sicurezza.  Ove  cio'
comporti   l'interruzione   del  corso  per  un  periodo  complessivo
superiore  ad  un  quarto  della sua durata, esso e' prorogato per un
periodo pari alla durata della interruzione.
    3.   Entro  il  biennio  dalla  conclusione  del  corso  previsto
all'articolo  6-bis, gli agenti di polizia svolgono presso gli uffici
o reparti in cui prestano servizio periodi di addestramento di durata
complessiva non inferiore a tre mesi."
  5.  Dopo  l'art.  7,  l'intitolazione "CAPO III" e' soppressa e gli
articoli 8 e 9 sono abrogati.
  6. L'art. 10 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  10  (Promozione  ad  assistente).  - 1. La promozione alla
qualifica  di  assistente  si  consegue,  a  ruolo  aperto,  mediante
scrutinio per merito assoluto, dopo cinque anni di effettivo servizio
nella qualifica di agente scelto".
  7. L'art. 11 e' abrogato.
  8. L'art. 12 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 12 (Promozione ad assistente capo). - 1. La promozione alla
qualifica  di  assistente  capo si consegue, a ruolo aperto, mediante
scrutinio  per  merito  assoluto al quale e' ammesso il personale che
abbia  compiuto  cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di
assistente".
  8-bis.   Dopo  l'articolo  12  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' inserito il seguente:
    "Art.   12-bis   (Attribuzione  di  uno  scatto  aggiuntivo  agli
assistenti capo)
    1. Agli assistenti capo che abbiano murato otto anni di effettivo
servizio  nella  qualifica e' attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo
restando quanto previsto dal comma 2.
    2.  Lo  scatto  aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel
triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" o
che  nel  biennio  precedente abbia riportato una sanzione piu' grave
della deplorazione.
    3.  Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato
a  giudizio  o  ammesso  ai  riti  alternativi  per  i delitti di cui
all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990,
n.  55  e  successive  modificazioni ovvero sottoposto a procedimento
disciplinare  per  l'applicazione  di  una  sanzione piu' grave della
deplorazione,  l'attribuzione  dello scatto aggiuntivo avviene, anche
con   effetto   retroattivo,   dopo   la   definizione  dei  relativi
procedimenti,   fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  2.  Si
applicano  le  disposizioni  contenute  negli  articoli  94  e 95 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3."
  9. Gli articoli 13 e 14 sono abrogati.