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DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 197

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-6-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/2001)
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Testo in vigore dal:  11-6-1995 al: 30-3-2001
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'art. 3;
Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Le disposizioni del Titolo I - Capi I, II e III del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, sono modificate a norma dei seguenti commi.
2. Al primo comma dell'art. 1, le lettere a), b), c), d), e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:
"a) ruolo degli agenti e assistenti;
b) ruolo dei sovrintendenti;
c) ruolo degli ispettori;
d) ruolo dei commissari;
e) ruolo dei dirigenti".
3. L'art. 4 è sostituito dal seguente:
"Art. 4. (Ruolo degli agenti ed assistenti). - 1. Il ruolo degli agenti e assistenti è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
agente;
agente scelto;
assistente;
assistente capo".
4. L'art. 5 è sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti). - 1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.
2. Detto personale svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute.
Può, altresì, in relazione ad una eventuale specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato.
3. Al personale delle qualifiche di assistente e assistente capo possono essere altresì conferiti incarichi di coordinamento o comando di uno o più agenti in servizio operativo".
5. Dopo l'art. 7, l'intitolazione "CAPO III" è soppressa e gli articoli 8 e 9 sono abrogati.
6. L'art. 10 è sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Promozione ad assistente). - 1. La promozione alla qualifica di assistente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di agente scelto".
7. L'art. 11 è abrogato.
8. L'art. 12 è sostituito dal seguente:
"Art. 12 (Promozione ad assistente capo). - 1. La promozione alla qualifica di assistente capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di assistente".
9. Gli articoli 13 e 14 sono abrogati.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse
- La legge 6 marzo 1992, n. 216 reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle carriere, attribuzioni e trattamenti economici". Si trascrive il testo del relativo art. 3:
"Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell'art. 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti, economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con la concertazione del Ministro dell'interno.
2. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi alle organizzazioni sindacali, del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento affinchè le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le modalità di cui all'art. 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Per le finalità di cui al comma 1, i decreti legislativi potranno prevedere che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive previste alla data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti legislativi potranno prevedere che: a) per l'accesso a determinati ruoli, gradi e qualifiche, ovvero per l'attribuzione di specifiche funzioni sia stabilito il superamento di un concorso pubblico, per esami, al quale sono ammessi a partecipare candidati in possesso di titolo di studio di scuola media di secondo grado; b) l'accesso a ruoli, gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino al limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili e mediante concorso interno, per titoli ed esami, al personale appaetenente al ruolo, grado o qualifica immediatamente sottostante in possesso di determinate anzianità di servizio, anche se privo del prescritto titolo di studio. Il limite predetto può essere diversamente definito per il solo accesso dai ruoli degli assistenti e degli agenti ed equiparati a quello immediatamente superiore. Con i medesimi decreti legislativi saranno altresì previste le occorrenti disposizioni transitorie.
4. Al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di agente o equiparata è attribuito, a decorrere dal 1 gennaio 1993, il trattamento economico corrispondente al V livello retributivo. A decorrere dalla stessa data è inoltre attribuito il trattamento economico corrispondente al VI livello retributivo agli assistenti capo o equiparati in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previa collocazione degli stessi in posizione transitoria fino alla istituzione di apposito ruolo, anche ad esaurimento. Al personale con qualifica di agente, di agente scelto e di assistente capo ufficiale di polizia giudiziaria e con qualifiche o gradi equiparati è corrisposta, per l'anno 1992, una somma una tantum non superiore a L. 500.000 per ciascuno.
5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere relativo all'attuazione delle disposizioni di cui al commi 1 e 3 non può superare il limite di spesa di 30.000 milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993".
- La legge 19 aprile 1995, n. 130, reca "Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d'impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". Si trascrive il testo del relativo art. 24:
"Art. 24 (Delega per la riforma degli enti pubblici di informazione statistica). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per la riforma degli enti e degli organismi pubblici di informazione statistica in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) che sia attuato il sistematico collegamento e l'interconnessione di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici a livello centrale e locale;
b) che sia istituito un ufficio di statistica presso ogni amministrazione centrale dello Stato, incluse le aziende autonome, e che gli uffici così istituiti siano posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT;
c) che siano attribuiti all'ISTAT i compiti di indirizzo e coordinamento;
d) che sia garantito il principio dell'imparzialità e della completezza nella raccolta, nella elaborazione e nella diffusione dei dati;
e) che sia garantito l'accesso diretto da parte del Parlamento, delle regioni, di enti pubblici, di organi dello Stato, di persone giuridiche, di associazioni e singoli cittadini ai dati elaborati con i limiti espressamente previsti dalla legge e nel rispetto dei diritti fondamentali della persona;
f) che sia informato annualmente il Parlamento sull'attività dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici da parte della pubblica amministrazione;
g) che sia garantita l'autonomia dell'ISTAT in materia di strutture, di organizzazione e di risorse finanziarie.
2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta".
Note all'art. 1:
- Il D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, reca: "D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia". Si trascrive il testo del relativo titolo I, capi I, II e III: "TITOLO I
ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE
ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA
Capo I
Art. 1 (Istituzione dei ruoli). - Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli del personale della Poliza di Stato che espleta funzioni di polizia:
a) ruolo degli agenti;
b) ruolo degli assistenti;
c) ruolo dei sovrintendenti;
d) ruolo degli ispettori;
e) ruolo dei commissari;
f) ruolo dei dirigenti.
Salvo quanto specificato nei successivi articoli, il personale appartenente ai predetti ruoli, nello svolgimento dei compiti istituzionali sanciti dalla legge 1 aprile 1981, n. 121 (3), svolge anche le attività accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto.
Art. 2 (Dotazioni organiche). - La dotazione organica dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è fissata nella tabella A allegata al presente decreto legislativo.
In corrispondenza dei posti occupati dal personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo relativo all'inquadramento del personale che espleta funzioni di polizia, sono resi indisponibili altrettanti posti nel ruolo ordinario degli agenti e nella qualifica iniziale del ruolo dei commissari, istituiti con il presente decreto legislativo.
Art. 3 (Gerarchia). - La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è determinata come segue: dirigenti, commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti.
Nell'ambito dello stesso ruolo la gerarchia è determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianità.
L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parità di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente e, a parità delle predette condizioni, dall'età, salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.
Capo II
Art. 4 (Ruolo degli agenti). - Il ruolo degli agenti è articolato in due qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
agente;
agente scelto.
Art. 5 (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti). - Al personale appartenente al ruolo degli agenti della Polizia di Stato sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.
Detto personale svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute.
Può, altresì, in relazione ad una eventuale specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato.
Art. 6 (Nomina ad agente). - La nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti si consegue secondo le disposizioni degli articoli 47, 48 e 50 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
Art. 7 (Promozione ad agente scelto). - La promozione ad agente scelto si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli agenti che alla data dello scrutinio abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di cui all'art. 48 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
Per il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343 ai fini del precedente comma, il servizio prestato dalla data dell'iniziale reclutamento è computato per intero.
Capo III
Art. 8 (Ruolo degli assistenti). - Il ruolo degli assistenti è articolato in tre qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
assistente;
assistente principale;
assistente capo.
Art. 9 (Funzioni del personale appartenente alle qualifiche di assistente e assistente capo). - 1. Al personale delle qualifiche di assistente e assistente capo è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.
2. Agli assistenti capo è attribuita la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, previo superamento del corso di aggiornamento di cui all'art. 13, di durata non inferiore a trenta giorni, da espletarsi di regola annualmente, secondo modalità di attuazione e programmi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
3. Al personale delle qualifiche di assistente e di assistente capo sono attribuite mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualità di cui al comma 1; a detto personale possono essere altresì conferiti incarichi specialistici di coordinamento e di comando di uno o più agenti in servizio operativo.
4. Al personale della qualifica di assistente capo che abbia superato il corso di cui al comma 2 sono attribuite le medesime mansioni previste al comma 3, con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alla qualità di ufficiale di polizia giudiziaria.
5. Il personale delle qualifiche di assistente e di assistente capo può svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato.
Art. 10 (Nomina ad assistente). - I posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo degli assistenti vengono conferiti, secondo il turno di anzianità senza demerito, agli agenti scelti con almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 11 (Promozione ad assistente principale). - La promozione alla qualifica di assistente principale si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di assistente, che alla data dello scrutinio stesso abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 12 (Promozione ad assistente capo). - 1. La promozione alla qualifica di assistente capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale che, alla data dello scrutinio, abbia compiuto 15 anni di servizio ovvero abbia compiuto 5 anni di servizio nella qualifica di assistente.
Art. 13 (Corso di aggiornamento). - 1. Sono ammessi, a domanda, al corso di cui all'art. 9 gli assistenti capo con almeno un anno di anzianità nella qualifica. Il corso può essere ripetuto una sola volta.
1-bis. L'ammissione, nel limite dei posti fissati, di regola annualmente, con decreto del Ministro dell'interno, avviene secondo l'ordine di ruolo.
2. Il corso di aggiornamento è di durata non inferiore a trenta giorni, da espletarsi, di regola annualmente, secondo modalità di attuazione e di programmi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
3. Al personale della qualifica di assistente capo che supera il corso spetta un aumento stipendiale, pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della conclusione del corso. Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione a qualifica superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione delle disposizioni contenute nel quinto comma dell'art. 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Art. 14 (Dimissione dal corso). - Sono dimessi dal corso gli assistenti principali che:
1) dichiarino di rinunciare al corso;
2) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di dieci giorni, anche se non consecutivi.
Nel caso di infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche, gli assistenti principali sono ammessi a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
Gli assistenti principali di sesso femminile, la cui assenza è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
Sono esclusi dal corso gli assistenti principali responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
I provvedimenti di dimissione o di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto".