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DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 197

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-6-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/2001)
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vigente al 30/04/2024
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Testo in vigore dal:  31-3-2001
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Art. 5

1. Le disposizioni del Titolo I - Capi I, II e III del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, sono modificate a norma dei seguenti commi.
2. Il primo comma dell'art. 1, è così modificato:
a) le parole "di equipaggiamento ed accasermamento," sono sostituite dalle seguenti: "di equipaggiamento, di accasermamento,";
b) i numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) sono sostituiti dai seguenti:
"1) ruolo degli operatori e collaboratori tecnici;
2) ruolo dei revisori tecnici;
3) ruolo dei periti tecnici;
4) ruolo dei direttori tecnici;
5) ruolo dei dirigenti tecnici.".
3. All'art. 1, terzo comma, le parole "i profili professionali degli appartenenti ai ruoli degli operatori, collaboratori, dei revisori, dei periti" sono sostituite dalle seguenti: "i profili professionali degli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori, dei revisori, dei periti".
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3-bis. Il primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituito dal seguente: "Al personale appartenente ai ruoli di cui al precedente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, limitatamente al trasferimento in altre amministrazioni dello Stato, salvo quanto diversamente stabilito dal presente decreto legislativo.".
))
4. L'art. 3, come modificato con legge 12 agosto 1982, n. 569, è sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Ruolo degli operatori e collaboratori tecnici). - 1. Il ruolo degli operatori e collaboratori tecnici è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
operatore tecnico;
operatore tecnico scelto;
collaboratore tecnico;
collaboratore tecnico capo".
5. L'art. 4 è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Mansioni del personale appartenente al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici). - 1. Il personale appartenente al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici svolge mansioni esecutive di natura tecnica e tecnico-manuale, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di procedure predeterminate.
2. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione, anche con eventuale esposizione a rischi specifici.
3. Al personale delle qualifiche di collaboratore tecnico e collaboratore tecnico capo possono essere attribuite responsabilità di guida e di controllo tecnico-pratico di personale sottordinato.
4. Gli appartenenti alle qualifiche di collaboratore tecnico e collaboratore tecnico capo possono altresì svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di addestramento del personale.".
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6. L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Art. 5. (Nomina ad operatore tecnico).
1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici avviene mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi interni per l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato e siano in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo.
2. L'idoneità fisica, psichica e attitudinale servizio dei candidati è accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. I vincitori del concorso sono nominati allievi operatori tecnici e sono destinati a frequentare un corso di formazione a carattere teorico-pratico della durata di quattro mesi, finalizzato all'inserimento dei candidati in ciascuno dei settori tecnici di cui all'articolo 1, secondo le esigenze dell'Amministrazione.
4. Possono essere inoltre nominati allievi operatori tecnici, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.
6. Gli allievi operatori tecnici che abbiano superato gli esami di fine corso e abbiano ottenuto il giudizio di idoneità sono nominati operatori tecnici in prova, secondo l'ordine di graduatoria.
Superato il periodo di prova, vengono nominati operatori tecnici.
7. Si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
8. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale."
))
7. Dopo l'art. 6 l'intitolazione "CAPO III" è soppressa e gli articoli 7 ed 8 sono abrogati.
8. L'art. 9, come modificato dall'art. 19 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, è sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Promozione a collaboratore tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di collaboratore tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di operatore tecnico scelto.".
9. L'art. 10 è abrogato.
10. L'art. 11, come modificato dall'art. 19 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, è sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Promozione a collaboratore tecnico capo). - 1. La promozione alla qualifica di collaboratore tecnico capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di collaboratore tecnico.".
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10-bis. Dopo l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è inserito il seguente:
"Art. 11-bis (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai collaboratori tecnici capo)
1. Ai collaboratori tecnici capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto aggiuntivo non è attribuito al personale che nel biennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" o che nell'ultimo biennio abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3."
))