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LEGGE 1 febbraio 1989, n. 53

((Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonchè disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato))

note: Entrata in vigore della legge: 8-3-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2017)
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Testo in vigore dal:  8-3-1989

Art. 19

1. Il comma settimo dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1982, n. 569, è sostituito dal seguente:
"la qualifica di assistente è quella di collaboratore tecnico si conseguono a ruolo aperto per anzianità senza demerito dopo 10 anni servizio complessivo".
2. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, così come modificato dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è sostituito dal seguente:
"art. 12 - (Promozione ed assistente capo). - 1. La promozione alla qualifica di assistente capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale che, alla data dello scrutinio, abbia compiuto 15 anni di servizio ovvero abbia compiuto 5 anni di servizio nella qualifica di assistente".
3. L'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, così modificato dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è sostituito dal seguente:
"1. Sono ammessi a domanda al corso di cui all'articolo 9 gli assistenti capo, con almeno un anno di anzianità nella qualifica. Il corso può essere ripetuto una sola volta".
4. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, così modificato dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è sostituito dal seguente:
"11. - (Promozione a collaboratore tecnico capo). - 1. La promozione a collaboratore tecnico capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale che alla data dello scrutinio abbia compiuto 15 anni di servizio ovvero che abbia compiuto 5 anni di servizio nella qualifica di collaboratore tacnico".
5. L'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:
"Art. 29. - (Promozione a ispettore principale). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore principale si consegue, nei limiti dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con qualifica di ispettore che abbia compiuto almeno 5 anni di effetiivo servizio nella qualifica stessa alla data dello scrutinio".
Note all'art. 19:
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 569/1982 (Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della Polizia di Stato e modifiche relative ai livelli retributivi di alcune qualifiche e all'art. 79 della legge 1› aprile 1981, n. 121), come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 387/1987 e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 1. - Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi del 24 aprile 1982, numeri 335, 336 e 337, di attuazione dell'articolo 36 della legge 1› aprile 1982, n. 121, il ruolo degli agenti e quello degli assistenti sono unificati nel ruolo degli agenti e degli assistenti.
Il ruolo di cui al comma precedente è articolato nelle seguenti qualifiche:
a) agente;
b) agente scelto;
c) assistente;
d) assistente capo.
La dotazione organica del ruolo degli agenti e degli assistenti è quella prevista nella tabella A allegata alla presente legge.
Dalla stessa data il ruolo degli operatori tecnici e quello dei collaboratori tecnici sono unificati nel ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici.
Il ruolo di cui al comma precedente è articolato nelle seguenti qualifiche:
a) operatore tecnico;
b) operatore tecnico scelto;
c) collaboratore tecnico;
d) collaboratore tecnico capo.
La dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici è quella prevista nella tabella B allegata alla presente legge.
La qualifica di assistente e quella di collaboratore tecnico si conseguono a ruolo aperto per anzianità senza demerito dopo 10 anni di servizio complessivo".
- Il D.P.R. n. 335/1982 reca: "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia". Il testo dell'art. 13 di detto decreto, come sostituito dall'art. 3 del D.L. n. 387/1987 e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 13 (Corso di aggiornamento). - 1. Sono ammessi a domanda al corso di cui all'art. 9 gli assistenti capo, con almeno un anno di anzianità nella qualifica. Il corso può essere ripetuto una sola volta.
2. Il corso di aggiornamento è di durata non inferiore a trenta giorni, da espletarsi, di regola annualmente, secondo modalità di attuazione e di programmi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
3. Al personale della qualifica di assistente capo che supera il corso spetta un aumento stipendiale, pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello, a decorrere dal 1› gennaio dell'anno successivo a quello della conclusione del corso. Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione a qualifica superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione delle disposizioni contenute nel quinto comma dell'art. 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312".
- Il D.P.R. n. 337/1982 reca: "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica".