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LEGGE 1 febbraio 1989, n. 53

Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonchè disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato.

note: Entrata in vigore della legge: 8-3-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2017)
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Testo in vigore dal:  8-3-1989 al: 10-6-1995
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

1. I vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e dl Corpo della guardia di finanza si distinguono in:
a) vicebrigadieri in servizio permanente;
b) vicebrigadieri in ferma volontaria;
c) vicebrigadieri in congedo;
d) vicebrigadieri in congedo assoluto.
2. I vicebrigadieri in congedo sono ripartiti nelle categorie dell'ausiliaria, del complemento e della riserva.
3. Ai vicebrigadieri che cessano dal servizio permanente per il raggiungimento del limite d'età sono estese le norme di cui al titolo IV della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
La legge n. 212/1983 reca norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza.
Il titolo IV di detta legge concerne la cessazione dal servizio nonché i sottufficiali delle categorie del congedo e istituisce per essi la categoria dell'ausiliaria.