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DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 174

Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-5-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/02/2007)
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  • DISPOSIZIONI GENERALI
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  • DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE NEL
    TERRITORIO DELLA REPUBBLICA.
    Capo I
    DISPOSIZIONI GENERALI
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE NEL
    TERRITORIO DELLA REPUBBLICA.
    Capo II
    CONDIZIONI DI ACCESSO
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
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  • 15
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  • DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE NEL
    TERRITORIO DELLA REPUBBLICA.
    Capo III
    CONDIZIONI DI ESERCIZIO
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
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  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
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  • 37
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  • 39
  • 40
  • 41
  • DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE NEL
    TERRITORIO DELLA REPUBBLICA.
    Capo IV
    ATTIVITÀ ALL'ESTERO IN REGIME DI STABILIMENTO
    E DI LIBERTÀ DI PRESTAZIONE DI SERVIZI
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE NEL
    TERRITORIO DELLA REPUBBLICA.
    Capo V
    ATTIVITÀ IN REGIME DI LIBERTÀ DI PRESTAZIONE DI SERVIZI NEL
    TERRITORIO DELLA REPUBBLICA SVOLTA DA SEDI SECONDARIE SITUATE IN
    ALTRI STATI MEMBRI.
  • 49
  • DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE NEL
    TERRITORIO DELLA REPUBBLICA.
    Capo VI
    PROVVEDIMENTI DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
    DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELL'ISVAP
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE NEL
    TERRITORIO DELLA REPUBBLICA.
    Capo VII
    ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UN
    ALTRO STATO MEMBRO.
  • 69
  • 70
  • 71
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  • 73
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  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN
    UNO STATO TERZO.
    Capo I
    CONDIZIONI DI ACCESSO
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN
    UNO STATO TERZO.
    Capo II
    CONDIZIONI DI ESERCIZIO
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN
    UNO STATO TERZO.
    Capo III
    PROVVEDIMENTI DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
    DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELL'ISVAP
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN
    UNO STATO TERZO.
    Capo IV
    ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN
    UNO STATO TERZO.
    Capo V
    DISPOSIZIONI SULLA COSTITUZIONE DI SOCIETÀ
    E SULL'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO
  • 106
  • 107
  • DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE SULL'ESERCIZIO
    DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA.
  • 113
  • 114
  • DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • Allegati
Testo in vigore dal:  19-5-1995 al: 13-5-2003
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146 - legge comunitaria per il 1993, ed in particolare l'art. 17 recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 92/96/CEE del Consiglio del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE;
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante norme sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, regolante l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge n. 576 del 1982 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1995;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 marzo 1995;
Sulla proposta dei Ministri del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazie e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto si intende per:
a) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea;
b) Stato terzo: uno Stato che non è membro dell'Unione europea;
c) impresa: ogni società che esercita le assicurazioni o le operazioni previste dalla tabella di cui all'allegato I del presente decreto;
d) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di un'impresa, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 70, comma 4;
e) contratto: il contratto concernente assicurazioni od operazioni previste dalla tabella di cui all'allegato I del presente decreto;
f) obbligazione: l'obbligazione derivante dal contratto;
g) attività in regime di stabilimento: l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il loro domicilio abituale, ovvero, se persone giuridiche, la loro sede nello stesso Stato;
h) attività in regime di libertà di prestazione di servizi: l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il loro domicilio abituale, ovvero se persone giuridiche la loro sede, in un altro Stato membro;
i) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato membro nel quale il contraente ha il proprio domicilio abituale, ovvero, se il contraente è una persona giuridica, lo Stato membro della sede della stessa cui si riferisce il contratto;
l) Stato membro d'origine: lo Stato membro in cui è situata la sede legale dell'impresa che assume l'obbligazione;
m) Stato membro di stabilimento: lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;
n) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato membro dell'obbligazione quando l'obbligazione è assunta da uno stabilimento situato in un altro Stato membro;
o) società controllata: una società si considera controllata nei casi previsti dall'art. 2359 del codice civile. Sono in ogni caso considerate controllate le società in cui un altro soggetto, in base ad accordi con altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra i soci che regola l'esercizio del voto;
p) partecipazione qualificata: il fatto di detenere in un'impresa, direttamente o per tramite di società controllate, società fiduciarie o interposta persona, almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto. I diritti di voto da prendere in considerazione sono quelli indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90. Si considera altresì partecipazione qualificata quella che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque la possibilità di esercitare su questa una influenza notevole, ancorché non dominante;
q) mercato regolamentato: un mercato finanziario così come definito dall'art. 1, punto 13, della direttiva n. 93/22/CEE del 10 maggio 1993, che può essere situato in uno Stato membro o in uno Stato terzo. In questo secondo caso il mercato deve essere riconosciuto dallo Stato membro di origine dell'impresa e deve soddisfare requisiti analoghi. Gli strumenti finanziari in esso negoziati devono essere di qualità comparabile a quella degli strumenti negoziati sul mercato o sui mercati regolamentati dello Stato membro in questione;
r) autorità di controllo: le autorità nazionali incaricate del controllo delle imprese;
s) unità di conto europea (ECU): quella definita dall'art. 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, e successive modificazioni, applicabile al bilancio generale dell'Unione europea;
t) congruenza: la rappresentazione delle obbligazioni esigibili in una determinata valuta con corrispondenti attività espresse o realizzabili in questa stessa valuta;
u) localizzazione: la presenza di attività mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale essi sono esigibili;
v) capitale sotto rischio: il capitale uguale alla somma che deve essere versata ai beneficiari in caso di morte dell'assicurato, diminuito della riserva matematica del rischio principale;
z) decreto legislativo danni: il decreto legislativo con il quale viene recepita la direttiva 92/49/CEE.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1993. L'art. 17 così recità:
"Art. 17 (Assicurazione vita: criteri di delega). - 1.
L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/96/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) dovrà prevedersi l'obbligo delle imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica, ai fini del rispetto delle disposizioni relative ai principi attuariali, della comunicazione sistematica delle basi tecniche utilizzate per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, senza che ciò possa costituire una condizione preliminare per l'esercizio delle loro attività;
b) dovrà prevedersi l'obbligo per le imprese di assicurazione di sottoporre all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) l'approvazione degli statuti, nonché la facoltà per tale istituto di richiedere alle imprese stabilite nel territorio della Repubblica la trasmissione di qualsiasi documento necessario all'esercizio del controllo;
c) dovrà prevedersi la possibilità per l'ISVAP di ottenere informazioni sui contratti detenuti da intermediari;
d) dovrà prevedersi, nel caso del trasferimento di tutto o parte del portafoglio dei contratti di assicurazione sulla vita stipulati in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, il diritto del contraente di recedere dal contratto quando il trasferimento avvenga da una impresa avente sede legale in Italia ad una impresa avente sede legale in un altro Stato membro, nonché quando l'impresa cessionaria non sia stabilita in Italia;
e) sarà prevista la decadenza dell'autorizzazione quando l'impresa non eserciti la propria attività per un periodo superiore a sei mesi ovvero rinunci espressamente all'autorizzazione;
f) dovrà prevedersi la possibilità, per le imprese autorizzate ad esercitare l'attività nei rami vita, di essere autorizzate all'esercizio nei rami infortuni e malattia e, per le imprese autorizzate ad esercitare unicamente l'attività nei rami infortuni e malattia, la possibilità di essere autorizzate anche all'esercizio dei rami vita;
g) dovrà prevedersi che le imprese autorizzate ad esercitare i rami vita ed i rami infortuni e malattia rispettino le regole contabili cui sono soggette le imprese di assicurazione sulla vita e che le attività relative ai rischi infortuni e malattia siano disciplinate, per quanto concerne le regole per la liquidazione dell'impresa, dalle norme applicabili alle attività inerenti all'assicurazione sulla vita;
h) sarà prevista la possibilità, su richiesta dell'impresa e previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, di localizzare gli attivi a copertura delle riserve tecniche anche nel territorio di Paesi terzi;
i) dovrà prevedersi la facoltà per le imprese di investire le attività a copertura delle riserve tecniche negli attivi indicati alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 dell'art. 21 della direttiva, con l'esclusione delle consistenze di cassa, prevedendo altresì opportune garanzie per i prestiti, nonché fissando, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, i limiti massimi per le singole categorie di investimenti; i terreni e i fabbricati saranno ammessi a copertura delle riserve tecniche per la parte libera da ipoteche; prevedere, infine, la possibilità che, in circostanze eccezionali e previa richiesta dell'impresa, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere dell'ISVAP, abbia facoltà di autorizzare, temporaneamente e con decisione motivata, l'investimento in altre categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche;
l) dovrà prevedersi, per quanto attiene alle regole di diversificazione e di dispersione, la facoltà, in circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa, che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere dell'ISVAP, possa autorizzare con provvedimento motivato deroghe temporanee;
m) sarà regolamentata la possibilità per le imprese di non applicare il principio della congruenza nei casi di impegni esigibili in una valuta diversa da quella di uno degli Stati membri, nonché di derogare alle regole della congruenza per la copertura delle riserve tecniche, in particolare delle riserve matematiche, ove l'applicazione delle stesse regole comporti che l'impresa debba detenere attività in una valuta per un importo non superiore al 7 per cento delle attività esistenti in altra valuta;
n) verrà previsto che, qualora un impegno debba essere rappresentato da attività espresse nella valuta di uno Stato membro, l'obbligo sia considerato rispettato qualora tali attività siano espresse in ECU;
o) verranno regolamentati i casi di non applicazione del diritto di recesso in funzione della durata del contratto e della tutela del contraente;
p) sarà previsto che l'ISVAP possa imporre la trasmissione, da parte delle imprese, di informazioni supplementari al contraente, se necessarie alla comprensione degli elementi essenziali del contratto;
q) sarà prevista la possibilità per l'ISVAP di esigere, per ogni impresa operante sul territorio della Repubblica, la comunicazione non sistematica delle condizioni di polizza e degli altri documenti che essa intenda applicare, senza che costituisca per l'impresa una condizione preliminare per l'esercizio della sua attività;
r) verrà previsto che le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica ed i cui immobili e terreni rappresentativi delle riserve tecniche superino alla data del 27 novembre 1992 la percentuale prevista dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), della direttiva si conformino a tale disposizione entro il 31 dicembre 1998".
- La direttiva 92/96/CEE è pubblicata in GUCE legge n. 360 del 9 dicembre 1992.
- La direttiva 79/267/CEE è pubblicata in GUCE legge n. 63 del 13 marzo 1979.
- La direttiva 90/619/CEE è pubblicata in GUCE legge n. 330 del 29 novembre 1990.
Note all'art. 1:
- Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 90, reca attuazione della direttiva 82/627/CEE relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa.
L'art. 1 così recita:
"Art. 1. - 1. L'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, nel testo stabilito dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, è sostituito dal seguente:
'Art. 5. - Tutti coloro che partecipano in una società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, nonché le società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto che partecipano in una società le cui azioni non sono quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto o in una società a responsabilità limitata o in una società estera in misura superiore al 10 per cento del capitale di questa, devono darne comunicazione scritta alla società stessa ed alla Commissione nazionale per le società e la borsa entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite percentuale. Le successive variazioni della partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stessa o la partecipazione si è ridotta entro il limite percentuale.
Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente, per capitale della società si intende quello sottoscritto rappresentato da azioni o quote con diritto di voto. Agli stessi fini la partecipazione è determinata senza tenere conto delle azioni o quote prive del diritto di voto. Sempre agli stessi fini si tiene conto anche: delle azioni o quote possedute indirettamente da una persona fisica o giuridica per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona; delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente, a titolo di pegno o di usufrutto, semprechè i diritti di voto ad esse inerenti spettino al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente a titolo di deposito, qualora il depositario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti; delle azioni o quote oggetto di contratto di riporto delle quali si tiene conto, direttamente o indirettamente, tanto nei confronti del riportato che del riportatore. Le società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto portano a conoscenza del pubblico, con modalità stabilite dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, ogni variazione superiore al cinque per cento del proprio capitale sottoscritto e rappresentato da quote o azioni con diritto di voto.
Le comunicazioni vengono redatte in conformità ad apposito modello, approvato con deliberazione della Commissione nazionale per le società e la borsa, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni, per ciascuna partecipazione:
1) la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa;
2) il numero, il valore nominale, il valore percentuale e la categoria delle azioni o quote possedute;
3) il numero delle azioni o quote possedute indirettamente, con l'indicazione delle società controllate o fiduciarie o delle persone interposte, nonché di quelle possedute in pegno o in usufrutto o in deposito e di quelle oggetto di contratto di riporto; nelle comunicazioni fatte da società fiduciarie devono essere indicati gli effettivi proprietari delle azioni o quote;
4) il nominativo della o delle persone fisiche o giuridiche cui spetta il diritto di voto qualora il socio se ne sia privato in virtù di un accordo.
Al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di cui al comma 1, la Commissione nazionale per le società e la borsa può chiedere informazioni ai soggetti che partecipano all'operazione.
Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate o spedite per lettera raccomandata, salva la facoltà della Commissione nazionale per le società e la borsa di permettere in via generale l'adozione di altri mezzi idonei alla trasmissione.
Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se, senza il voto degli aventi diritto che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Commissione nazionale per le società e la borsa entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.
Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
Nel caso di partecipazioni reciproche eccedenti da entrambi i lati i limiti percentuali stabiliti nel comma 1, la società che esegue la comunicazione di cui al presente articolo ed al successivo, dopo avere ricevuto quella dell'altra società non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi da quello in cui ha ricevuto la comunicazione; in caso di mancata alienazione entro il termine previsto, la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Se le due società ricevono la comunicazione nello stesso giorno la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano ad entrambe, salvo loro diverso accordo, che deve essere immediatamente comunicato alla Commissione nazionale per le società e la borsa.
Per le plusvalenze delle azioni o quote alienate in ottemperanza alle norme del presente articolo e nei termini ivi stabiliti si applicano le disposizioni dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.'".
- La direttiva 93/22/CEE è pubblicata in GUCE legge n. 141 dell'11 giugno 1993. L'art. 1, punto 13 così recita:
"13. 'mercato regolamentatò: il mercato degli strumenti finanziari di cui all'allegato, sezione B;
- che sia iscritto nell'elenco di cui all'art. 16 redatto dallo Stato membro che è lo Stato membro d'origine ai sensi dell'art. 1, punto 6, lettera c);
- che funzioni regolarmente;
- che sia caratterizzato dal fatto che le disposizioni, elaborate o approvate dalle autorità competenti, definiscono le condizioni di funzionamento del mercato, le condizioni di accesso al mercato nonché, qualora sia applicabile la direttiva 79/279/CEE, le condizioni di ammissione alla quotazione fissate dalla stessa e, qualora la direttiva 79/279/CEE non sia applicabile, le condizioni che questi strumenti finanziari devono soddisfare per poter essere effettivamente negoziati sul mercato;
- che prescriva il rispetto di tutti gli obblighi di dichiarazione e di trasparenza prescritti in applicazione degli articoli 20 e 21".
- La direttiva 92/44/CEE è pubblicata in GUCE legge n. 228 dell'11 agosto 1992.