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DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 174

Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-5-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/02/2007)
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  • DISPOSIZIONI GENERALI
  • 1
  • 2
  • DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE NEL
    TERRITORIO DELLA REPUBBLICA.
    Capo I
    DISPOSIZIONI GENERALI
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE NEL
    TERRITORIO DELLA REPUBBLICA.
    Capo II
    CONDIZIONI DI ACCESSO
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE NEL
    TERRITORIO DELLA REPUBBLICA.
    Capo III
    CONDIZIONI DI ESERCIZIO
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE NEL
    TERRITORIO DELLA REPUBBLICA.
    Capo IV
    ATTIVITÀ ALL'ESTERO IN REGIME DI STABILIMENTO
    E DI LIBERTÀ DI PRESTAZIONE DI SERVIZI
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE NEL
    TERRITORIO DELLA REPUBBLICA.
    Capo V
    ATTIVITÀ IN REGIME DI LIBERTÀ DI PRESTAZIONE DI SERVIZI NEL
    TERRITORIO DELLA REPUBBLICA SVOLTA DA SEDI SECONDARIE SITUATE IN
    ALTRI STATI MEMBRI.
  • 49
  • DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE NEL
    TERRITORIO DELLA REPUBBLICA.
    Capo VI
    PROVVEDIMENTI DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
    DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELL'ISVAP
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE NEL
    TERRITORIO DELLA REPUBBLICA.
    Capo VII
    ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UN
    ALTRO STATO MEMBRO.
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN
    UNO STATO TERZO.
    Capo I
    CONDIZIONI DI ACCESSO
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN
    UNO STATO TERZO.
    Capo II
    CONDIZIONI DI ESERCIZIO
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN
    UNO STATO TERZO.
    Capo III
    PROVVEDIMENTI DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
    DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELL'ISVAP
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN
    UNO STATO TERZO.
    Capo IV
    ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN
    UNO STATO TERZO.
    Capo V
    DISPOSIZIONI SULLA COSTITUZIONE DI SOCIETÀ
    E SULL'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO
  • 106
  • 107
  • DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE SULL'ESERCIZIO
    DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA.
  • 113
  • 114
  • DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-5-1995
al: 13-5-2003
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la legge 22 febbraio 1994, n. 146 - legge comunitaria per il
1993,  ed  in  particolare  l'art.  17  recante delega al Governo per
l'attuazione  della direttiva 92/96/CEE del Consiglio del 10 novembre
1992,  che  coordina  le  disposizioni  legislative, regolamentari ed
amministrative  riguardanti  l'assicurazione diretta sulla vita e che
modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE;
  Vista   la   legge   24   dicembre  1969,  n.  990,  recante  norme
sull'assicurazione    obbligatoria   della   responsabilita'   civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
  Vista  la  legge  12  agosto  1982,  n.  576, recante riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, regolante l'esercizio delle
assicurazioni private sulla vita;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche  alla  legge  n.  576  del 1982 e norme sul controllo delle
partecipazioni  di  imprese  o  enti assicurativi e in imprese o enti
assicurativi;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 febbraio 1995;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 16 marzo 1995;
  Sulla  proposta  dei  Ministri  del bilancio e della programmazione
economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione
europea  e  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto  con i Ministri degli affari esteri, di grazie e giustizia e
del tesoro;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                             Definizioni

  1. Agli effetti del presente decreto si intende per:
a) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea;
b) Stato terzo: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea;
c) impresa:   ogni  societa'  che  esercita  le  assicurazioni  o  le
   operazioni  previste  dalla  tabella  di  cui  all'allegato  I del
   presente decreto;
d) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di un'impresa,
   tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 70, comma 4;
e) contratto:  il  contratto  concernente assicurazioni od operazioni
   previste dalla tabella di cui all'allegato I del presente decreto;
f) obbligazione: l'obbligazione derivante dal contratto;
g) attivita'  in  regime  di stabilimento: l'attivita' che un'impresa
   esercita  da  uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato
   membro  assumendo  obbligazioni  con  contraenti  aventi  il  loro
   domicilio  abituale,  ovvero,  se persone giuridiche, la loro sede
   nello stesso Stato;
h) attivita'  in  regime  di  liberta'  di  prestazione  di  servizi:
   l'attivita'  che  un'impresa  esercita da uno stabilimento situato
   nel  territorio  di  uno  Stato  membro assumendo obbligazioni con
   contraenti  aventi  il  loro domicilio abituale, ovvero se persone
   giuridiche la loro sede, in un altro Stato membro;
i) Stato  membro  dell'obbligazione:  lo  Stato  membro  nel quale il
   contraente  ha  il  proprio  domicilio  abituale,  ovvero,  se  il
   contraente  e'  una  persona giuridica, lo Stato membro della sede
   della stessa cui si riferisce il contratto;
l) Stato  membro d'origine: lo Stato membro in cui e' situata la sede
   legale dell'impresa che assume l'obbligazione;
m) Stato membro di stabilimento: lo Stato membro in cui e' situato lo
   stabilimento dal quale l'impresa opera;
n) Stato   membro   di   prestazione  di  servizi:  lo  Stato  membro
   dell'obbligazione   quando   l'obbligazione   e'  assunta  da  uno
   stabilimento situato in un altro Stato membro;
o) societa'  controllata:  una  societa' si considera controllata nei
   casi  previsti dall'art. 2359 del codice civile. Sono in ogni caso
   considerate  controllate  le societa' in cui un altro soggetto, in
   base  ad  accordi con altri soci, controlla da solo la maggioranza
   dei  diritti  di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare
   la maggioranza degli amministratori. Costituisce sindacato di voto
   qualsiasi accordo tra i soci che regola l'esercizio del voto;
p) partecipazione  qualificata:  il  fatto di detenere in un'impresa,
   direttamente  o  per  tramite  di  societa'  controllate, societa'
   fiduciarie  o  interposta  persona,  almeno  il  10  per cento del
   capitale  o  dei diritti di voto. I diritti di voto da prendere in
   considerazione  sono  quelli  indicati  nell'art.  1  del  decreto
   legislativo   27  gennaio  1992,  n.  90.  Si  considera  altresi'
   partecipazione  qualificata  quella  che, pur restando al di sotto
   del  limite  sopra  indicato,  da'  comunque  la  possibilita'  di
   esercitare   su  questa  una  influenza  notevole,  ancorche'  non
   dominante;
q) mercato  regolamentato: un mercato finanziario cosi' come definito
   dall'art.  1, punto 13, della direttiva n. 93/22/CEE del 10 maggio
   1993,  che  puo' essere situato in uno Stato membro o in uno Stato
   terzo.  In questo secondo caso il mercato deve essere riconosciuto
   dallo  Stato  membro  di  origine  dell'impresa  e deve soddisfare
   requisiti  analoghi.  Gli  strumenti  finanziari in esso negoziati
   devono  essere  di  qualita'  comparabile a quella degli strumenti
   negoziati  sul  mercato  o  sui  mercati regolamentati dello Stato
   membro in questione;
r) autorita'  di  controllo:  le  autorita'  nazionali incaricate del
   controllo delle imprese;
s) unita'  di  conto  europea (ECU): quella definita dall'art. 10 del
   regolamento   finanziario  del  21  dicembre  1977,  e  successive
   modificazioni,   applicabile   al  bilancio  generale  dell'Unione
   europea;
t) congruenza:  la  rappresentazione  delle obbligazioni esigibili in
   una  determinata  valuta  con  corrispondenti attivita' espresse o
   realizzabili in questa stessa valuta;
u) localizzazione:  la presenza di attivita' mobiliari ed immobiliari
   all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono
   considerati  come  localizzati  nello  Stato  nel  quale essi sono
   esigibili;
v) capitale  sotto  rischio:  il  capitale uguale alla somma che deve
   essere  versata  ai  beneficiari in caso di morte dell'assicurato,
   diminuito della riserva matematica del rischio principale;
z) decreto  legislativo  danni:  il  decreto legislativo con il quale
   viene recepita la direttiva 92/49/CEE.
          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note alle premesse:
             -  La  legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni
          per l'adempimento di obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria per
          il 1993. L'art. 17 cosi' recita':
             "Art. 17 (Assicurazione vita: criteri di delega).  -  1.
          L'attuazione  della direttiva del Consiglio 92/96/CEE sara'
          informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
               a) dovra' prevedersi l'obbligo  delle  imprese  aventi
          sede  legale  nel  territorio della Repubblica, ai fini del
          rispetto   delle   disposizioni   relative   ai    principi
          attuariali,  della  comunicazione  sistematica  delle  basi
          tecniche utilizzate per il calcolo delle  tariffe  e  delle
          riserve  tecniche,  senza  che  cio'  possa  costituire una
          condizione   preliminare   per   l'esercizio   delle   loro
          attivita';
               b)  dovra'  prevedersi  l'obbligo  per  le  imprese di
          assicurazione di sottoporre all'Istituto per  la  vigilanza
          sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo
          (ISVAP) l'approvazione degli statuti, nonche'  la  facolta'
          per  tale istituto di richiedere alle imprese stabilite nel
          territorio della Repubblica la  trasmissione  di  qualsiasi
          documento necessario all'esercizio del controllo;
               c)  dovra'  prevedersi  la possibilita' per l'ISVAP di
          ottenere   informazioni   sui   contratti    detenuti    da
          intermediari;
               d)  dovra'  prevedersi,  nel caso del trasferimento di
          tutto  o   parte   del   portafoglio   dei   contratti   di
          assicurazione   sulla   vita   stipulati   in   regime   di
          stabilimento nel territorio della  Repubblica,  il  diritto
          del   contraente   di  recedere  dal  contratto  quando  il
          trasferimento avvenga da una impresa avente sede legale  in
          Italia  ad una impresa avente sede legale in un altro Stato
          membro,  nonche'  quando  l'impresa  cessionaria  non   sia
          stabilita in Italia;
               e)  sara'  prevista  la  decadenza dell'autorizzazione
          quando l'impresa non eserciti la propria attivita'  per  un
          periodo  superiore  a sei mesi ovvero rinunci espressamente
          all'autorizzazione;
               f) dovra' prevedersi la possibilita', per  le  imprese
          autorizzate  ad  esercitare  l'attivita'  nei rami vita, di
          essere  autorizzate  all'esercizio  nei  rami  infortuni  e
          malattia  e,  per  le  imprese  autorizzate  ad  esercitare
          unicamente l'attivita' nei rami infortuni  e  malattia,  la
          possibilita'  di essere autorizzate anche all'esercizio dei
          rami vita;
               g) dovra' prevedersi che  le  imprese  autorizzate  ad
          esercitare  i  rami  vita  ed  i  rami infortuni e malattia
          rispettino le regole contabili cui sono soggette le imprese
          di assicurazione sulla vita e che le attivita' relative  ai
          rischi  infortuni e malattia siano disciplinate, per quanto
          concerne le regole per la liquidazione dell'impresa,  dalle
          norme applicabili alle attivita' inerenti all'assicurazione
          sulla vita;
               h)   sara'  prevista  la  possibilita',  su  richiesta
          dell'impresa  e  previa   autorizzazione   rilasciata   dal
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          sentito  l'ISVAP,  di  localizzare  gli  attivi a copertura
          delle riserve tecniche anche nel territorio di Paesi terzi;
               i) dovra' prevedersi la facolta'  per  le  imprese  di
          investire  le  attivita' a copertura delle riserve tecniche
          negli  attivi  indicati  alle  lettere  a),  b)  e  c)  del
          paragrafo  1 dell'art. 21 della direttiva, con l'esclusione
          delle consistenze di cassa, prevedendo  altresi'  opportune
          garanzie  per i prestiti, nonche' fissando, con decreto del
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          su  proposta  dell'ISVAP,  i  limiti massimi per le singole
          categorie di investimenti; i terreni e i fabbricati saranno
          ammessi a copertura delle riserve  tecniche  per  la  parte
          libera da ipoteche; prevedere, infine, la possibilita' che,
          in circostanze eccezionali e previa richiesta dell'impresa,
          il     Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato,  sentito  il  parere  dell'ISVAP,   abbia
          facolta'  di  autorizzare,  temporaneamente e con decisione
          motivata, l'investimento in altre  categorie  di  attivi  a
          copertura delle riserve tecniche;
               l)  dovra'  prevedersi, per quanto attiene alle regole
          di diversificazione  e  di  dispersione,  la  facolta',  in
          circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa, che il
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          sentito  il  parere  dell'ISVAP,  possa   autorizzare   con
          provvedimento motivato deroghe temporanee;
               m)  sara' regolamentata la possibilita' per le imprese
          di non applicare il principio della congruenza nei casi  di
          impegni  esigibili  in  una valuta diversa da quella di uno
          degli Stati membri, nonche' di derogare alle  regole  della
          congruenza  per  la  copertura  delle  riserve tecniche, in
          particolare delle riserve matematiche,  ove  l'applicazione
          delle  stesse  regole comporti che l'impresa debba detenere
          attivita' in una valuta per un importo non superiore  al  7
          per cento delle attivita' esistenti in altra valuta;
               n)  verra'  previsto  che,  qualora  un  impegno debba
          essere rappresentato da attivita' espresse nella valuta  di
          uno  Stato  membro,  l'obbligo  sia  considerato rispettato
          qualora tali attivita' siano espresse in ECU;
               o) verranno regolamentati i casi di  non  applicazione
          del  diritto  di  recesso  in  funzione  della  durata  del
          contratto e della tutela del contraente;
               p)  sara'  previsto  che  l'ISVAP  possa  imporre   la
          trasmissione,  da  parte  delle  imprese,  di  informazioni
          supplementari   al   contraente,   se    necessarie    alla
          comprensione degli elementi essenziali del contratto;
               q)  sara'  prevista  la  possibilita'  per  l'ISVAP di
          esigere, per ogni impresa  operante  sul  territorio  della
          Repubblica,   la   comunicazione   non   sistematica  delle
          condizioni di polizza e  degli  altri  documenti  che  essa
          intenda  applicare, senza che costituisca per l'impresa una
          condizione preliminare per l'esercizio della sua attivita';
               r) verra' previsto che le imprese aventi  sede  legale
          nel territorio della Repubblica ed i cui immobili e terreni
          rappresentativi  delle  riserve tecniche superino alla data
          del 27 novembre 1992 la percentuale prevista  dall'articolo
          22,  paragrafo 1, lettera a), della direttiva si conformino
          a tale disposizione entro il 31 dicembre 1998".
             - La direttiva 92/96/CEE e' pubblicata in GUCE legge  n.
          360 del 9 dicembre 1992.
             - La direttiva 79/267/CEE e' pubblicata in GUCE legge n.
          63 del 13 marzo 1979.
             - La direttiva 90/619/CEE e' pubblicata in GUCE legge n.
          330 del 29 novembre 1990.
          Note all'art. 1:
             -  Il  D.Lgs.  27  gennaio  1992, n. 90, reca attuazione
          della direttiva 82/627/CEE relativa  alle  informazioni  da
          pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una
          partecipazione importante in una societa' quotata in borsa.
          L'art. 1 cosi' recita:
             "Art.  1. - 1. L'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974,
          n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  giugno
          1974,  n.  216,  nel  testo  stabilito dalla legge 4 giugno
          1985, n. 281, e' sostituito dal seguente:
             'Art. 5. - Tutti coloro che partecipano in una  societa'
          con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel
          mercato  ristretto  in  misura superiore al 2 per cento del
          capitale di questa, nonche' le societa' con azioni  quotate
          in  borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto
          che partecipano in una societa'  le  cui  azioni  non  sono
          quotate  in  borsa  o ammesse alle negoziazioni nel mercato
          ristretto o in una societa' a responsabilita' limitata o in
          una societa' estera in misura superiore al 10 per cento del
          capitale di questa, devono darne comunicazione scritta alla
          societa'  stessa  ed  alla  Commissione  nazionale  per  le
          societa' e la borsa entro trenta giorni da quello in cui la
          partecipazione  ha superato il detto limite percentuale. Le
          successive variazioni della  partecipazione  devono  essere
          comunicate  entro  trenta giorni da quello in cui la misura
          dell'aumento o della diminuzione ha superato la meta' della
          percentuale stessa o la partecipazione si e' ridotta  entro
          il limite percentuale.
             Ai  fini  del  calcolo della percentuale di cui al comma
          precedente, per capitale della societa' si  intende  quello
          sottoscritto rappresentato da azioni o quote con diritto di
          voto.  Agli  stessi  fini  la partecipazione e' determinata
          senza tenere conto delle azioni o quote prive  del  diritto
          di  voto.  Sempre  agli  stessi  fini si tiene conto anche:
          delle  azioni  o  quote  possedute  indirettamente  da  una
          persona  fisica  o  giuridica  per  il  tramite di societa'
          controllate o  di  societa'  fiduciarie  o  per  interposta
          persona;  delle  azioni  o  quote possedute, direttamente o
          indirettamente,  a  titolo  di  pegno   o   di   usufrutto,
          sempreche'  i  diritti di voto ad esse inerenti spettino al
          creditore pignoratizio o all'usufruttuario; delle azioni  o
          quote  possedute, direttamente o indirettamente a titolo di
          deposito,   qualora   il   depositario   possa   esercitare
          discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti; delle
          azioni  o quote oggetto di contratto di riporto delle quali
          si tiene conto, direttamente o  indirettamente,  tanto  nei
          confronti  del  riportato  che del riportatore. Le societa'
          con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel
          mercato ristretto portano a conoscenza  del  pubblico,  con
          modalita'  stabilite  dalla  Commissione  nazionale  per le
          societa' e la borsa, ogni variazione  superiore  al  cinque
          per cento del proprio capitale sottoscritto e rappresentato
          da quote o azioni con diritto di voto.
             Le  comunicazioni  vengono  redatte  in  conformita'  ad
          apposito  modello,  approvato   con   deliberazione   della
          Commissione  nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa, da
          pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana.    Devono    in   ogni   caso   risultare   dalle
          comunicazioni, per ciascuna partecipazione:
              1)  la  data   ed   il   titolo   dell'acquisto   della
          partecipazione  o  dell'aumento  o  della diminuzione della
          stessa;
              2) il numero, il valore nominale, il valore percentuale
          e la categoria delle azioni o quote possedute;
              3)  il  numero   delle   azioni   o   quote   possedute
          indirettamente,    con    l'indicazione    delle   societa'
          controllate  o  fiduciarie  o  delle  persone   interposte,
          nonche'  di  quelle  possedute in pegno o in usufrutto o in
          deposito e di quelle oggetto di contratto di riporto; nelle
          comunicazioni fatte da societa'  fiduciarie  devono  essere
          indicati gli effettivi proprietari delle azioni o quote;
              4)  il  nominativo  della  o  delle  persone  fisiche o
          giuridiche cui spetta il diritto di voto qualora  il  socio
          se ne sia privato in virtu' di un accordo.
             Al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di cui
          al  comma  1, la Commissione nazionale per le societa' e la
          borsa  puo'   chiedere   informazioni   ai   soggetti   che
          partecipano all'operazione.
             Le  comunicazioni  si considerano eseguite nel giorno in
          cui  sono  state   consegnate   o   spedite   per   lettera
          raccomandata, salva la facolta' della Commissione nazionale
          per  le  societa'  e la borsa di permettere in via generale
          l'adozione di altri mezzi idonei alla trasmissione.
             Il diritto di voto inerente alle azioni o quote  per  le
          quali  sia  stata  omessa  la comunicazione non puo' essere
          esercitato. In caso di  inosservanza  la  deliberazione  e'
          impugnabile  a  norma  dell'art. 2377 del codice civile se,
          senza il voto degli aventi  diritto  che  avrebbero  dovuto
          astenersi  dalla  votazione,  non  si  sarebbe raggiunta la
          necessaria maggioranza. L'impugnazione puo' essere proposta
          anche dalla Commissione nazionale  per  le  societa'  e  la
          borsa entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero,
          se  questa  e'  soggetta  a  iscrizione  nel registro delle
          imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.
             Le azioni per le quali, a norma del  presente  articolo,
          non   puo'  essere  esercitato  il  diritto  di  voto  sono
          computate   ai    fini    della    regolare    costituzione
          dell'assemblea.
            Nel   caso  di  partecipazioni  reciproche  eccedenti  da
          entrambi i lati i limiti percentuali stabiliti nel comma 1,
          la societa' che esegue la comunicazione di cui al  presente
          articolo  ed  al  successivo,  dopo  avere  ricevuto quella
          dell'altra societa' non puo' esercitare il diritto di  voto
          inerente  alle  azioni  o  quote eccedenti e deve alienarle
          entro  dodici  mesi  da  quello  in  cui  ha  ricevuto   la
          comunicazione;  in  caso  di  mancata  alienazione entro il
          termine previsto, la sospensione del  diritto  di  voto  si
          estende  all'intera  partecipazione.  Se  le  due  societa'
          ricevono  la   comunicazione   nello   stesso   giorno   la
          sospensione  del diritto di voto e l'obbligo di alienazione
          si applicano ad entrambe, salvo loro diverso  accordo,  che
          deve  essere  immediatamente  comunicato  alla  Commissione
          nazionale per le societa' e la borsa.
             Per le plusvalenze delle  azioni  o  quote  alienate  in
          ottemperanza alle norme del presente articolo e nei termini
          ivi stabiliti si applicano le disposizioni dell'articolo 54
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto del presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917.'".
             -  La direttiva 93/22/CEE e' pubblicata in GUCE legge n.
          141 dell'11 giugno 1993. L'art. 1, punto 13 cosi' recita:
             "13. 'mercato regolamentato': il mercato degli strumenti
          finanziari di cui all'allegato, sezione B;
              - che sia  iscritto  nell'elenco  di  cui  all'art.  16
          redatto dallo Stato membro che e' lo Stato membro d'origine
          ai sensi dell'art. 1, punto 6, lettera c);
              - che funzioni regolarmente;
              - che sia caratterizzato dal fatto che le disposizioni,
          elaborate   o   approvate   dalle   autorita'   competenti,
          definiscono le condizioni di funzionamento del mercato,  le
          condizioni  di  accesso  al  mercato  nonche',  qualora sia
          applicabile  la  direttiva  79/279/CEE,  le  condizioni  di
          ammissione alla quotazione fissate dalla stessa e,  qualora
          la  direttiva 79/279/CEE non sia applicabile, le condizioni
          che questi strumenti finanziari devono soddisfare per poter
          essere effettivamente negoziati sul mercato;
              - che prescriva il rispetto di tutti  gli  obblighi  di
          dichiarazione  e  di trasparenza prescritti in applicazione
          degli articoli 20 e 21".
             - La direttiva 92/44/CEE e' pubblicata in GUCE legge  n.
          228 dell'11 agosto 1992.