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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 21 maggio 1992, n. 360

Regolamento per apparecchiature radio per collegamento ad uso privato operante sulle gamme dei 2 Ghz. Regole tecniche 715.

note: Entrata in vigore del decreto: 02/09/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/10/1992)
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Testo in vigore dal:  2-9-1992

IL MINISTRO DELLE POSTE

E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 maggio 1926, n. 597, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 4 novembre 1926, n. 1978, concernente i compiti dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni;
Vista la legge 1 marzo 1968, n. 186, concernente le disposizioni per la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici;
Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente l'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il regolamento per il collaudo di materiali e di impianti forniti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n. 1143;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con il quale è stato approvato il Piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983;
Considerata la necessità di disciplinare le caratteristiche delle apparecchiature di linea per la trasmissione in ponte radio tra punti fissi per esclusivo uso privato;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;
Visto il parere espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 9 aprile 1992;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. GM/64825/4186/DL/PON 12 maggio 1992);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto delle regole
1. Le presenti regole tecniche si riferiscono ad apparecchiature di linea per trasmissione in ponte radio tra punti fissi per esclusivo uso privato, senza alcuna connessione alla rete pubblica, operanti nella gamma 2300-2440 MHz; esse stabiliscono le prescrizioni minime cui debbono soddisfare le apparecchiature adibite alla trasmissione di segnali dati.