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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 21 maggio 1992, n. 360

Regolamento per apparecchiature radio per collegamento ad uso privato operante sulle gamme dei 2 Ghz. Regole tecniche 715.

note: Entrata in vigore del decreto: 02/09/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/10/1992)
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Testo in vigore dal: 2-9-1992
                       IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
  Visto il regio decreto-legge 23 aprile  1925,  n.  520,  convertito
nella   legge   21   maggio  1926,  n.  597,  sul  nuovo  ordinamento
dell'Amministrazione   postale   e    telegrafica,    e    successive
modificazioni;
  Visto  il  regio  decreto  4  novembre 1926, n. 1978, concernente i
compiti    dell'Istituto    superiore    delle    poste    e    delle
telecomunicazioni;
  Vista  la  legge 1 marzo 1968, n. 186, concernente le disposizioni
per  la  produzione  di   materiali,   apparecchiature,   macchinari,
installazioni e impianti elettrici ed elettronici;
  Vista  la legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente l'organizzazione
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
postale,  di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Visto il regolamento per il collaudo di  materiali  e  di  impianti
forniti  all'Amministrazione  delle poste e delle telecomunicazioni e
all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n. 1143;
  Vista la legge 10 febbraio 1982, n. 39;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31  gennaio 1983, con il quale e'
stato  approvato   il   Piano   nazionale   di   ripartizione   delle
radiofrequenze,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983;
  Considerata la necessita' di disciplinare le caratteristiche  delle
apparecchiature di linea per la trasmissione in ponte radio tra punti
fissi per esclusivo uso privato;
  Visto  il  parere  espresso  dal  Consiglio superiore tecnico delle
poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;
  Visto il parere espresso dal  Consiglio  di  amministrazione  delle
poste e delle telecomunicazioni;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 9 aprile 1992;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma  dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n.
GM/64825/4186/DL/PON 12 maggio 1992);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Oggetto delle regole
  1. Le presenti regole tecniche si riferiscono ad apparecchiature di
linea per trasmissione in ponte radio tra punti fissi  per  esclusivo
uso  privato,  senza  alcuna connessione alla rete pubblica, operanti
nella gamma 2300-2440 MHz; esse stabiliscono le  prescrizioni  minime
cui  debbono  soddisfare le apparecchiature adibite alla trasmissione
di segnali dati.